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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 26/05/1973, n. 21
L. R. Sicilia 26/05/1973, n. 21
- L.R. 05/07/1974, n. 21
- L.R. 18/07/1974, n. 22
- L.R. 12/08/1980, n. 86
- L.R. 11/04/1981, n. 65
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Art. 1La lettera i) dell'art. 1 d |
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Art. 2L'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è sostituito dal seguente: |
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Art. 5L'undicesimo comma dell' art. 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è sostituito dal seguente: “Le attribuzioni e i poteri spettanti al Presidente della Giunta regionale devono intendersi conferiti rispettivamente al Presidente della Regione o all'Asse |
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Art. 7Per la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dall'art. 32 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, l'Ass |
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Art. 8Quando l'esecuzione delle opere è affidata all'Istituto autonomo per le case popolari l'accreditamento previsto dal |
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Art. 9Per tutte le opere pubbliche di competenza dell'Amministrazione regionale, di enti pubblici regionali, locali e istituzion |
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Art. 10Tutti gli alloggi popolari finanziati sia a totale carico che col contributo della Regione debbono avere le caratteristich |
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Art. 11Nell'ambito della Regione siciliana si applicano le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica numeri 1035 e 1036 del 30 dicembre 1972. |
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Art. 12La garanzia della Regione di cui all'art. 10 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, è operante anche nelle mo |
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Art. 14Alle opere relative ai porti di quarta classe ed alle altre opere marittime, fermo restando che le stesse sono progettate e dirette dal Genio civile per opere marittime, non si applica |
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Art. 15L'art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, è sostituito dal seguente: |
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Art. 16Il secondo comma dell' art |
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Art. 17È abrogato l'art. 4 |
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Art. 18Gli ordini di accreditamento disposti per la esecuzione di opere pubbliche, esistenti alla chiusura di ogni esercizio fina |
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Art. 19I depositi costituiti a titolo di cauzione provvisoria per adire alle gare di appalto di opere pubbliche, qualora i concorrenti non siano rimasti aggiudicatari, pur avendo preso parte alla gara, o qualora n |
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Art. 21Sui progetti delle opere pubbliche di competenza degli enti locali, eseguite con finanziamento a proprio carico, gli organ |
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Art. 24È ridotto a due anni il requisito della anzianità di effettivo esercizio professionale e di effettivo servizio richiesto dall'art. 6 della legge regionale 18 novembre 1 |
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Art. 25L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere agli Istituti di credito indicati dall'art. 4 del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive integrazioni e modifiche, contributi integrativi di quello previsto dall'art. 6 dello stesso decreto 6 settembre 1965, n. 1022, e successive integrazioni e modifiche, nella misura occorrente a consentire la concessione dei mutui sino all'intero importo della |
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Art. 26I contributi integrativi di cui al precedente articolo, possono essere concessi, nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 33 della presente legge, esclusivamente a favore dei soggetti e degli enti indicati alle lettere a) e b) del |
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Art. 26-bisNel caso in cui gli e |
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Art. 27Nell'ambito della Regione siciliana le cooperative edilizie che usufruiscono di contributi statali o regionali per la costruzione di alloggi da destinare ai propri soci, ove non dispongano di propria area di impianto, devono localizzare gli alloggi nei piani di zona previsti dalla legge 18 april |
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Art. 28L' art. 39 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è così sostituito: “L'art. 4 della legge 1 giugno 1971, n. 291, è sostituito dalle disposizioni contenute nel presente articolo. Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione l' edificazione resta soggetta alle delimitazioni contenute nell' art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, fino alla data di presentazione dei relativi piani all'Assessorato regionale dello sviluppo economico. A partire da quest'ultima data l'edificazione si svolgerà in conformità delle previsioni dei piani adottati con le seguenti limitazioni: I) Zone territoriali omogenee A |
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Art. 29 |
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Art. 30L'art. 7 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è così sostituito: |
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Art. 31L'art. 40 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è così sostituito: |
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Art. 32All'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, sono aggiunti i seguenti comma: |
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Art. 33Per le finalità previste dall'art. 25 della presente legge è autorizzato il limite venticinquennale di spesa di lire 750 milioni. All'onere ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 dello stato di previsione del bilancio della Regione per l'esercizio 1972, util |
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Art. 34La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. |
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