Ai sensi dell'art. 63 della L.R. 18/07/1974, n. 22, "Le norme previste dall'art. 27 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, si applicano anche a favore delle cooperative edilizie di cui alla lettera a dell'art. 9 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni".

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