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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 03/07/2000, n. 15
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L. R. Sicilia 03/07/2000, n. 15
L. R. Sicilia 03/07/2000, n. 15
- L.R. 08/05/2018, n. 8
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Art. 1 - Finalità1. La Regione siciliana, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambìto delle pro |
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Art. 2 - Istituzione dell'anagrafe canina1. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'anagrafe canina, cui sono iscritti tutti i cani presenti nell'ambito territoriale della Regione. |
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Art. 3 - Obbligo della iscrizione1. I cittadini residenti in Sicilia sono obbligati a registrare all'anagrafe i cani di cui siano proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, entro centottanta giorni dalla nascita degli animali. 2. Per i cani esistenti nel territorio regionale al momento di istituzione dell'anagrafe il termine di cui al comma 1 decorre dall'istituzione dell'anagrafe. |
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Art. 4 - Norme di attuazione1. Il Presidente della Regione, su proposta all'Assessore per la sanità, con proprio decreto, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della |
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Art. 5 - Operazioni di anagrafe1. Alle operazioni di anagrafe canina provvede l'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale mediante la registrazione della scheda anagrafica compilata, su richiesta dei proprietari o detentori dei cani, dai medici veterinari dell'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale o da medici veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati, con le modalità previste dal decre |
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Art. 6 - Identificazione e tatuaggio elettronico1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare. Il microchip contiene in memoria il codice identificativo, inalterabi |
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Art. 7 - Codice identificativo1. Il codice identificativo comprende nell'ordine i seguenti elementi: a) le ultime tre cifre del codice ISTAT del Comune di residenza del prop |
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Art. 8 - Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all'anagrafe1. I proprietari o i detentori di cani iscritti all'anagrafe devono segnalare all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio: a) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale; |
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Art. 9 - Abbandono di animali1. È vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito. 2. |
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Art. 10 - Commissione per i diritti degli animali1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la commissione per i diritti degli animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla presente legge. 2. La commissione è composta: |
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Art. 11 - Rifugi sanitari pubblici e rifugi per il ricovero1. Per rifugio sanitario pubblico si intende un luogo atto al ricovero dei cani e dei gatti che sia attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza per il controllo dei cani e dei gatti catturati, la loro eventuale sterilizzazione nonché la cura di animali ammalati. Per rifugio per il ricovero si intende un luogo atto alla temporanea permanenza di cani e gatti. 2. I comuni, singoli o associati e le province regionali, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, costruiscono rifugi sanitari pubblici, secondo le modal |
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Art. 12 - Organizzazione dei rifugi sanitari pubblici1. I rifugi sanitari pubblici sono sottoposti a controllo sanitario da parte dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali e devono garantire buone condizioni di vita per i cani ospitati ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie. |
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Art. 13 - Apertura al pubblico dei rifugi sanitari e dei rifugi per il ricovero1. Al fine di favorire l'adozione dei cani e dei gatti ivi ospitati i rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono pr |
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Art. 14 - Cattura e custodia dei cani vaganti o randagi1. I comuni singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale provvedono alla cattura dei cani vaganti con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli. Non è consentita la cattura di cani vaganti o randagi a soggetti diversi dagli addetti a tale servizio. 2. I cani vaganti cat |
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Art. 15 - Controllo della popolazione canina1. I cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe sono riconsegnati al proprietario o al detentore che li reclamino entro quindici giorni dalla notifica della cattura, previo pagamento delle spese di custodia e di mantenimento di cui al comma 6 dell'articolo 14, e della sanzione di cui al comma 7 dell'articolo 3. 2. Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani che non risultino iscritti all'anagrafe che non siano stati reclamati, possono essere ceduti ad associazioni protezionistiche o animaliste o a privati cittadini che si impegnino ad accudirli e custodirli, previa iscrizione all'anagrafe canina e relativa identificazione. 3. I cani possono essere presi in affidamento anche dalla |
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Art. 16 - Controllo delle nascite1. Le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali predispongono interventi preventivi finalizzati al controllo delle nascite della popolazione felina e canina servendosi delle strutture ambulator |
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Art. 17 - Norme di tutela igienica della collettività1. Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali. |
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Art. 18 - Protezione dei gatti in libertà1. È fatto divieto di maltrattare i gatti randagi o domestici. È fatto divieto di maltrattare e di allontanare dal loro habitat naturale i gatti che vivono in libertà. Per habitat naturale si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, edificato e non, dove stabilmente sia insediato un gatto o una colonia felina in libertà, indipendentemente dal fatto che sia accudita dai cittadini. 2. I comuni, sentite le aziende unità sanitarie locali, possono stipulare con le associazioni protezionistiche o animaliste apposite convenzioni per il censimento delle colonie feline in stato di libertà, per la loro gestione e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute. |
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Art. 19 - Albo regionale1. Presso l'Assessorato della sanità è istituito l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le assoc |
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Art. 20 - Contributi per i rifugi sanitari1. L'Assessore per la sanità concede ai comuni, singoli o associati, contributi per il risanamento dei canili comunali esistenti, per la costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici e per la predisposizione di ambulatori veterinari in cui effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione previsti dalla presente legge. 2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati anche alle associazioni di cui all'articolo 19, che gestiscono rifugi per cani o per gatti operanti da almeno |
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Art. 21 - Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera di cani randagi o inselvatichiti, accer |
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Art. 22 - Promozione educativa1. La Regione in collaborazione con l'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, con g |
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Art. 23 - Cimiteri per animali d'affezione1. I comuni, singoli o associati, possono realizzare cimiteri per il seppellimento di animali d'affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, a |
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Art. 24 - Divieto di combattimento fra animali1. Chiunque organizzi combattimenti fra animali di qualsiasi specie, ovvero vi assista o effettui puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, è punito co |
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Art. 25 - Norma di salvaguardia1. Le convenzioni per la custodia dei cani catturati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulate dai comuni con le associazioni protezionistiche o animal |
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Art. 26 - Sanzioni1. La violazione delle disposizioni della presente legge |
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Art. 27 - Norme finanziarie1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per il triennio 2000-2002 la spesa complessiva di lire 9.327 milioni così ripartita:
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Art. 281. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. |
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