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D. Pres.R. Sicilia 12/01/2007, n. 7

Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".
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Premessa

Il Presidente della Regione

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed in particolare l'art. 2;

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Art. 1 - Identificazione dei cani

1. Il cane iscritto all'anagrafe è identificato da un codice di riconoscimento impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip sul lato sinistro del collo, nel terzo inferiore, tra la mandibola e la spina della scapola.

2. La struttur

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Art. 2 - Convenzioni per la custodia dei cani catturati e per la gestione delle colonie feline

1. I comuni singoli o associati, qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non

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Art. 3 - Spese per la custodia degli animali randagi e per le colonie feline in libertà

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 7, dell'art. 11, comma 6 e dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, la misura massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la custodia e il mantenimento dei cani ricoverati nei rifugi convenzionati e per la gestione dei rifugi sanit

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Art. 4 - Spese a carico dei proprietari per la custodia degli animali

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 sono indicate nella sottostante tabella le spese a carico del proprietario per la custodia e il mantenimento degli animali custoditi nel rifugio sanitario.

2. Sono esenti dal pagamento delle spese i proprietari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che sono titolari di pensione sociale.

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Art. 5 - Requisiti delle strutture pubbliche e private

1. I requisiti strutturali, gestionali nonché le modalità per il rilascio delle autorizzazioni dei rifugi sa

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Art. 6 - Controllo della popolazione canina e felina

1. Al fine di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi sanitari e di quelli per il ricovero, i comuni, d'intesa con i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali e le associazioni protezionistiche e animaliste iscritte all'albo regionale, stipulano protocolli d'intesa che prevedono la sterilizzazione dei cani vaganti e delle colonie feline secondo il protocollo operativo d

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Art. 7 - Autorizzazione dei medici veterinari liberi professionisti

1. Ai fini dell'autorizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, i medici veterinari liberi professionisti presentano apposita richiesta di autorizzazione di cui all’allegato VII al direttore gener

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Art. 8 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, le violazioni alle disposizioni della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, sono adeguate secondo le disposizioni di seguito riportate che tengono conto delle rilevazioni ISTAT dall'anno 2001 all'anno 2005:


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Art. 9 - Limiti di applicazione e deroghe

1. I requisiti generali strutturali e gestionali di cui all’allegato I si applicano quale disciplinare tecnico per l'autorizzazione delle stru

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Art. 10

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

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Allegato I - Requisiti delle strutture pubbliche e private


Capitolo I - Requisiti generali delle strutture ex novo.

Lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le dimensioni delle strutture devono tenere conto delle indicazioni seguenti:

1) la scelta del luogo ove insiste la struttura per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti dovrà essere tale da mitigare i fattori microclimatici (grado di irraggiamento, di ventilazione, di acclività);

2) le strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti dovranno essere servite da strade di facile accesso;

3) le strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti devono essere distanti almeno 500 metri dai nuclei abitati o secondo le distanze previste dai regolamenti di igiene comunali o da altra normativa vigente;

4) il perimetro dell'area deve essere dotato di idoneo sviluppo di alberatura sempreverde con scarso rinnovamento vegetativo e struttura compatta per svolgere opportunamente funzioni fonoassorbenti e frangivento;

5) le strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti devono possedere un perimetro di recinzione in struttura muraria o in grate zincate fissate a supporti cementiti con un'altezza non inferiore ai 2,50 m. ed estremità superiore aggettante verso l'interno con angolo di 45° e sviluppo di almeno 30 cm., deve essere prevista una barriera perimetrale antiratto, ed inoltre dovranno essere progettate in modo da impedire l'accesso e la circolazione di persone non autorizzate;

6) i materiali da costruzione utilizzati non devono essere nocivi per gli animali e per gli uomini;

7) le strutture devono essere costruite in modo da potere essere facilmente pulite, disinfettabili e disinfestabili; i pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi e delle acque di lavaggio;

8) devono essere presenti gabinetti, spogliatoi e lavabi in numero adeguato per il personale addetto e per i visitatori;

9) le strutture devono possedere dispositivi appropriati e adeguati contro gli animali indesiderati e gli agenti infestanti e infettivi;

10) le strutture devono possedere dispositivi con capacità sufficiente a mantenere la temperatura, il tasso di ventilazione e di umidità controllati e appropriati per i diversi ambienti;

11) i box debbono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e disinfestabili, facilmente pulibili dagli escrementi provvisti di bocchetta d'acqua potabile e di ciotola per l'alimento, di impianto di illuminazione ed elettrico sufficiente, non debbono avere pavimenti a griglia. Il pavimento dei box deve consentire il deflusso dell'acqua di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico posizionate all'esterno dell'area di confinamento.

Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti possono essere costituite da uno o da entrambi i seguenti reparti funzionali:

A) rifugio sanitario;

B) rifugio per il ricovero.


A) Rifugio sanitario per cani e per gatti

Trattasi di struttura riservata al ricovero di cani e gatti sottoposti ad osservazione sanitaria:

1) I rifugi sanitari devono possedere locali adibiti a sala operatoria, locali di degenza e ambulatorio per assolvere a funzioni sia di emergenza che di normale routine clinica e chirurgica, devono essere provvisti di adeguata strumentazione ed attrezzatura chirurgica per le necessità derivanti da interventi ad addome aperto ed inoltre con dotazione strumentale minima costituita da:

a) microscopio per esami parassitologici;

b) lettore e attrezzatura per l'impianto del microchip;

c) frigorifero per la conservazione dei prodotti immunologici;

d) armadietto per la tenuta dei farmaci;

e) computer con possibilità di collegamento all'anagrafe canina informatizzata;

f) gabbie mobili idonee ad ospitare animali in decorso postoperatorio.

2) I rifugi sanitari devono essere dotati di un locale adibito al ricovero, cura ed osservazione dei cuccioli.

3) I rifugi sanitari devono possedere adeguata cella frigorifera per il temporaneo stoccaggio degli animali morti, per il successivo smaltimento in accordo alla vigente normativa.

4) I rifugi sanitari per cani e dei gatti dovranno comprendere le seguenti aree funzionali:

4.1 L'area dei servizi costituita da:

a) locale amministrativo;

b) locale spogliatoio con servizi igienici per gli addetti;

c) locale di accoglienza;

d) un reparto logistico con deposito, dispensa, locale per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e delle attrezzature;

e) locale adibito alla pulizia

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Allegato II - Requisiti minimi delle strutture esistenti


Requisiti minimi dei rifugi esistenti destinati al ricovero di cani

1) Ubicazione salubre e protetta, agevolmente raggiungibile.

2) Box costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili, con pavimento cementato almeno nella zona coperta e adeguata pendenza che deve consentire il deflusso dell'acqua di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico e di convogliamento delle acque.

3) I box devono avere una zona aperta e una zona coperta per il riposo degli animali, pari ad almeno il 30 per cento della superficie totale del box, dotata di pedana rialzata o di cuccia.

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Allegato III - Schema di convenzione, di cui all'art. 11, punti 4 e 5, di incarico di custodia degli animali tra il comune e le associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale che gestiscono rifugi privati

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato IV - Schema di convenzione, di cui all'art. 11, punto 7, per la gestione di rifugi sanitari pubblici tra il comune e le associazioni protezioniste o animaliste iscritte all'albo regionale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato V - Schema di convenzione, di cui all'art. 18, punto 2, per le attività correlate alla gestione delle colonie feline da parte delle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato VI - Protocollo di intervento per la sterilizzazione dei cani randagi e delle colonie feline

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato VII

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato VIII - Modello per l’autorizzazione dei medici veterinari liberi professionisti

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato IX - Scheda anagrafica

Parte di provvedimento in formato grafico

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