N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 122, comma 4, della L.R. 31/01/2024, n. 3, così recitava:

“Art. 7. - Misure di riduzione del rischio di infiltrazioni della criminalità negli appalti pubblici

1. Al fine di ridurre il rischio di infiltrazioni della criminalità, le imprese che partecipano ad una procedura per inviti di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 devono comunicare preventivamene per quali tipologie di lavori si avvarranno di subappaltatori e le caratteristiche delle imprese subappaltatrici le quali devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice antimafia di cui al decreto 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, iscritte all’Albo regionale di cui al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni e non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 95, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 36/2023.

2. L’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità provvede all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con proprio decreto, previo parere della commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana, specificando le gravi infrazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36/2023.”

Dalla redazione