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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 05/12/2024, n. 20
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Art. 1 - Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER)1. La presente legge: a) individua le aree idonee e le superfici idonee, non idonee e ordinarie al fine di favorire la transizione ecologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo e secondo periodo, della Costituzione nonché delle disposizioni di cui all'articolo 3, lettera f), m) e n), articolo 4, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna), e secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio; b) detta disposizioni urgenti, nel rispetto della lettera a), ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, recante: "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153; c) garantisce la minimizzazione dell'impatto ambientale e paesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabili, nonché la loro programmazione territoriale al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari in materia di decarbonizzazione e transizione energetica, nonché nel rispetto degli obiettivi di potenza complessiva da traguardare all'anno 2030 per la Regione autonoma della Sardegna; d) garantisce la massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, nonché di garantire le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. 2. La presente legge di governo del territorio, urbanistica e di tutela del patrimonio paesaggistico, si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi. La presente legge si applica alle acque territoriali e alla zona di mare contigua, ai sensi della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con la legge 2 dicembre 1994, n. 689 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994). 3. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, al |
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Art. 2 - Promozione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo e alle comunità energetiche1. A decorrere dall'anno 2025 è istituito un fondo, alimentato con risorse regionali, nazionali e europee, con una dotazione iniziale per gli anni 2025-2030 pari a complessivi euro 678.000.000, di cui euro 50.000.000 nel 2025, euro 70.000.000 nel 2026 ed euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 (missione 17 - programma 02 - titolo 2), per la concessione di misure di incentivo, sia mediante l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto sia mediante il ricorso a strumenti finanziari o attraverso la loro combinazione finalizzate al sostegno di interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica destinati all'autoconsu |
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Art. 3 - Misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili, misure di garanzie di esecuzione e bonifica dei siti degli impianti e disposizioni finali1. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole, i comuni hanno facoltà di proporre un'istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di un'area individuata come non idonea ai sensi della presente legge. L'istanza è finalizzata al raggiungimento di un'intesa con la Regione. Qualora l'istanza abbia ad oggetto un impianto FER ricadente in un'area mineraria dismessa di proprietà regionale o di enti interamente controllati dalla Regione, l'area medesima è trasferita in proprietà ai comuni che ne facciano richiesta ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali). 2. L'istanza è deliberata a maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virtù di un impatto visivo o paesaggistico, dall'impianto o dall'accumulo FER. La deliberazione di cui al presente comma è preceduta da un processo partecipativo, denominato "dibattito pubblico" nonché dall'espletamento di una consultazione popolare nel rispetto degli istituti partecipativi previsti nei rispettivi statuti comunali. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, la consultazione popolare di cui al precedente periodo si deve concludere con una posizione favorevole rispetto alla proposta di realizzazione dell'impianto o accumulo FER. 3. L'istanza deve essere accompagnata, oltre che da uno studio di fattibilità che identifichi e valuti le alternative progettuali o dal documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), qualora non siano disponibili progettazioni di maggiore dettaglio, da una relazione generale, che motivi la deroga al divieto di installazione nelle aree non idonee con particolare riferimento all'utilità pubblica in termini di ricadute socio economiche e di sviluppo locale del relativo progetto e alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di conteniment |
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Art. 4 - Abrogazioni1. La legge regionale 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la |
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Art. 5 - Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 sono quantificati in euro 50.000.000 per l'anno 2025, euro 70.000.000 per l'anno 2026 ed euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 (missione 17 - programma 02 - titolo 2). 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede: a) quanto ad euro 20.000.000 per l'anno 2025 mediante utiliz |
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Art. 6 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) |
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Allegato A - Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici e termodinamiciSono aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici, accumuli e impianti termodinamici: a) le aree parco e le aree di riserva nazionale, ivi incluse le aree di riserva integrale, le aree di riserva generale orientata, e le aree di protezione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che ricadono all'interno delle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. d, della legge n. 394/1991. - Media taglia. - Grande taglia. b) I parchi naturali regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie: - Media taglia. - Grande taglia. c) Le riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie: - Media taglia. - Grande taglia. d) I monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie: - Piccola taglia. - Media taglia. - Grande taglia. e) Le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4 comma 2 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie: - Media taglia. - Grande taglia. f) Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica dell'I 1° febbraio 1987, n. 184, per le seguenti taglie: - Piccola taglia. - Media taglia. - Grande taglia. g) I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati all'interno del relativo piano di gestione approvato, o risultanti dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o di altri monitoraggi specifici. - Media taglia. - Grande taglia. h) Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati all'interno del relativo piano di gestione approvato, o risultanti dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o di altri monitoraggi specifici. - Media taglia. - Grande taglia. i) I siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna (Important Bird Areas: I.B.A.), per le seguenti taglie: - Media taglia. - Grande taglia. j) Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (09/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche per le seguenti taglie: - Piccola taglia. - Media taglia. - Grande taglia. k) Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di chirotterofauna di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn del 23 Giugno 1979, e della Direttiva 2004/35/CE (Accordo sulla conservazione delle popolazioni di p |
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Allegato B - Aree non idonee all'installazione di impianti agrivoltaiciSono aree non idonee per l'installazione di impianti agrivoltaici: a) le aree parco e le aree di riserva nazionale, ivi incluse le aree di riserva integrale, le aree di riserva generale orientata, e le aree di protezione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che ricadono all'interno delle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. c) e d) della legge 394/1991. - Media taglia. - Grande taglia. b) I parchi naturali regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie: - Media taglia. - Grande taglia. c) Le riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie: - Media taglia. - Grande taglia. d) I monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie: - Piccola taglia. - Media taglia. - Grande taglia. e) Le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie: - Media taglia. - Grande taglia. f) Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184, per le seguenti taglie: - Piccola taglia. - Media taglia. - Grande taglia. g) I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati all'interno del relativo piano di gestione approvato, o risultanti dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o di altri monitoraggi specifici. - Media taglia. - Grande taglia. h) Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati all'interno del relativo piano di gestione approvato, o risultanti dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o di altri monitoraggi specifici. - Media taglia. - Grande taglia. i) I siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna (Important Bird Areas: I.B.A.), per le seguenti taglie: - Media taglia - Grande taglia. j) Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie (09/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche per le seguenti taglie: - Piccola taglia. - Media taglia. - Grande taglia. |
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Allegato C - Aree non idonee all'installazione di impianti eoliciSono aree non idonee per l'installazione di impianti eolici: a) le aree parco e le aree di riserva nazionale, ivi incluse le aree di riserva integrale, le aree di riserva generale orientata, e le aree di protezione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che ricadono all'interno delle aree perimetrate ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. d), della legge 394 del 1991. - Media taglia. - Grande taglia. b) I parchi naturali regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri. - Media taglia. - Grande taglia. c) Le riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), le Aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4 comma 2, per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri. - Media taglia. - Grande taglia. d) I monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie: - Piccola taglia. - Media taglia. - Grande taglia. e) Le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri. - Media taglia. - Grande taglia. f) Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, per le seguenti taglie: - Piccola taglia. - Media taglia. - Grande taglia. g) I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri. - Media taglia. - Grande taglia. h) Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri. - Media taglia. - Grande taglia. i) I siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna (Important Bird Areas: I.B.A.), per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri. - Media taglia. - Grande taglia. j) Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie (09/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri. - Media taglia. - Grande taglia. k) Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di chirotterofauna di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 |
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Allegato D - Aree non idonee all'installazione di impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi depurazione e biogasSono aree non idonee per l'installazione di impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi depurazione e biogas: a) le aree parco e le aree di riserva nazionale, ivi incluse le aree di riserva integrale, le aree di riserva generale orientata, e le aree di protezione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area. - Media taglia. - Grande taglia. b) I parchi naturali regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area. - Media taglia. - Grande taglia. c) Le riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area. - Media taglia. - Grande taglia. d) I monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4, comma, 1 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie: - Piccola taglia. - Media taglia. - Grande taglia. e) Le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area. - Media taglia. - Grande taglia. f) Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area. - Media taglia. - Grande taglia. g) I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area. - Media taglia. - Grande taglia. h) Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area. - Media taglia. - Grande taglia. i) I siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna (Important Bird Areas: I.B.A.), per le seguenti taglie: - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area. - Media taglia. - Grande taglia. |
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Allegato E - Aree non idonee all'installazione di impianti geotermiciSono aree non idonee per l'installazione di impianti geotermici: a) le aree parco e le aree di riserva nazionale, ivi incluse le aree di riserva integrale, le aree di riserva generale orientata, e le aree di protezione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per le seguenti taglie: - Media taglia. - Grande taglia. b) I parchi naturali regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie: - Media taglia. - Grande taglia. c) Le riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie: - Media taglia. - Grande taglia. d) I monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie: - Media taglia. - Grande taglia. e) Le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie: - Media taglia. - Grande taglia. f) Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, per le seguenti taglie: - Media taglia. - Grande taglia. g) I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), per le seguenti taglie: - Media taglia. - Grande taglia. h) Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, per le seguenti taglie: - Media taglia. - Grande taglia. i) I siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna (Important Bird Areas: I.B.A.), per le seguenti taglie: - Media taglia. - Grande taglia. j) Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie (09/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche per le seguenti taglie: - Media taglia. - Grande taglia. k) Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di chirotterofauna di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn del 23 Giugno 1979, e della Direttiva 2004/35/CE (Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei - Bat agreement), reso esecutivo con legge 27 maggio 2005, n. 104, per le seguenti taglie: - Media taglia. - Grande taglia. l) Le oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 lu |
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Allegato F - Aree idoneeSono aree idonee all'installazione di tutte le taglie e tipologie di impianti FER, fermo restando quanto previsto dai rispettivi commi, le seguenti aree: 1. ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le Aree industriali dismesse, ad eccezione degli impianti eolici di grande taglia. 2. Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, le Aree destinate a discariche di rifiuti urbani e speciali limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici nonché di impianti eolici di piccola e media taglia esclusivamente nelle aree di servizio esterne al corpo discarica. L'installazione degli impianti medesimi è subordinata alla realizzazione della barriera superficiale di chiusura nonché al mantenimento in condizioni di integrità e funzionalità di tale sistema barriera ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 3. Ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione di impianti fotovoltaici, i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture ferroviarie, dei vincoli degli Enti gestori, dell'articolo 103 delle NTA del PPR e, qualora ricadenti nelle zone urbanistiche G, delle disposizioni di cui al successivo punto 14. 4. Limitatamente agli impianti fotovoltaici nonché agli impianti di produzione da moto ondoso (equiparati all'idroelettrico) ubicati all'interno delle dighe foranee o altre strutture fisse a servizio dell'infrastruttura portuale, le Aree portuali, esclusi i porti turistici, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture portuali, con particolare riferimento alle limitazioni connesse alla sosta natanti, al traffico veicolare pesante, alla presenza di elisu-perfici, ai vincoli posti dagli Enti gestori e, qualora ricadenti nelle zone urbanistiche G, delle disposizioni di cui al successivo punto 14. 5. Limitatamente agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-bis, del decreto legisla |
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Allegato G - Requisiti tecnici per tipologia di impianto1. Gli impianti FER e quelli di accumulo, indipendentemente dalla loro tipologia, devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 1.000 m dal perimetro dei centri abitati e delle frazioni, intendendo con essi l'insieme delle zone omogenee A, B, C e delle zone omogenee G ed F ad esse contermini, dalle zone F, ancorché non contermini agli abitati, e dalle sottozone E4, tutte come identificate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti ai sensi del DA n. 2266/U del 20 dicembre 1983 e dal D.P.G.R. n. 228 del 3 agosto 1994. Tale distanza, fermo restando il valore di 500 m, è rimodulabile in sede di redazione dello strumento urbanistico comunale generale per garantire l'equilibrata espansione dei centri abitati, le fasce verdi di transizione verso la campagna, la localizzazione dei servizi che per loro natura devono essere localizzati in prossimità degli abitati, ecc. All'interno della fascia dei 500 metri, in sede di pianificazione comunale, è comunque ammessa l'individuazione di zone a specifica destinazione FER. Le aree già infrastrutturate delle zone omogenee D e G, delle aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali, delle zone industriali di interesse regionale, nonché dei PIP di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono escluse dal divieto di cui al primo periodo. Per gli impianti eolici è necessario il rispetto dell'altezza massima prevista nello strumento urbanistico. 2. Gli impianti agrivoltaici nelle zone urbanistiche omogenee E "Agricole" di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna) possono essere proposti esclusivamente da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) e devono rispettare le seguenti condizioni: a) al fine di garantire un'adeguata produzione agricola, è necessario che l'impianto abbia una altezza minima da terra di 2,10 metri e sia costituito da elementi semplicemente infissi al suolo e i cavi-dotti siano integrati nelle strutture di supporto, fatta salva la possibilità di realizzare cavidotti interrati per i collegamenti fra le stringhe e per i collegamenti con la cabina utente; b) le aziende agricole abbiano sede operativa nel territorio della Regione Sardegna. Inoltre, le suddette aziende devono corredare la richiesta di autorizzazione con un piano aziendale ricognitivo contenente il fatturato totale annuo relativo alle ultime cinque annualità a dimostrazione delle dinamiche aziendali. Le aziende agricole devono dimostrare il rispetto delle direttive per le zone agricole di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del 3 agosto 1994, n. 228. Al fine di evitare il ricorso ad aggregazioni fittizie, nel caso di contiguità di impianti agri-voltaici è necessario, per le imprese medesime, presentare l'iscrizione nell'elenco regionale IAP o nell'elenco dei coltivatori diretti delle aziende confinanti e un prospetto dei bilanci aziendali delle medesime. L'obbligo di presentazione di un piano aziendale ricognitivo del fatturato totale annuo relativo alle ultime cinque annualità non si applica alle aziende che si sono avvalse nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione, di misure finalizzate all'avviamen |
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