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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 07/06/1989, n. 31
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[Premessa] |
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CAPO I - TUTELA DELLE AREE DI INTERESSE -NATURALISTICO E AMBIENTALE |
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Articolo 1 - Finalità1. La Regione, ai fini della conservazione, del recupero e della promozione del patrimonio biologic |
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Articolo 2 - Parchi naturali1. Sono parchi naturali le aree costituite da sistemi territoriali che, per valori naturali, scient |
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Articolo 3 - Riserve naturali1. Sono riserve naturali i territori che, per la salvaguardia dei valori naturalistici, culturali, |
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Articolo 4 - Monumenti naturali, e altre aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale1. Sono monumenti naturali singoli elementi o piccole superfici di particolare pregio naturalistico |
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Articolo 5 - Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali1. Il sistema regionale dei parchi, riserve e monumenti naturali costituisce il quadro di riferimento per gli interventi regionali e per gli atti di programmazione regionale e locale che riguardino comunque le aree protette. 2. Il sistema regionale |
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Articolo 6 - Strumenti di programmazione economico - finanziaria1. Al fine di favorire l' attuazione degli interventi di protezione naturale ed ambientale e di incentivare le iniziative degli enti preposti alla gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, ai programmi |
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Articolo 7 - Valorizzazione ambientale e programmazione culturale. Acquisizione di aree di notevole interesse naturalistico1. L' Assessorato regionale competente in materia di difesa dell' ambiente promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali ed alla conoscenza dell' ambiente naturale, ai fini della sua tutela, gestione e fruizione. |
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Articolo 8 - Comitato tecnico consultivo per l' ambiente naturale - Istituzione e competenze -1. É istituito presso l' Assessorato regionale competente in materia di difesa dell' ambiente il comitato tecnico consultivo per l' ambiente naturale, nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell' Assessore regionale competente e composto da: - l' Assessore regionale della difesa dell' ambiente o un funzionario dell' Assessorato suo delegato, che lo presiede; |
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Articolo 9 - Comitato tecnico consultivo per l' ambiente naturale - Funzioni -1. Il comitato esprime pareri in merito: a) ai piani dei parchi, delle rise |
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CAPO II - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE |
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Articolo 10 - Istituzione dei parchi naturali1. I parchi naturali sono istituiti con legge regionale. 2. A tal fine la Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati elabora una proposta di normativa, accompagnata da una relazione di massima indicativa dell' ipotesi di ricaduta economica nelle aree considerate, pubblicata per un periodo di sessanta giorn |
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Articolo 11 - Finalità dei parchi regionali1. L' istituzione dei parchi regionali avviene per le seguenti finalità : a) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di uno o più ecosistemi, di siti e di paesaggi naturali; |
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Articolo 12 - Piani dei parchi e delle riserve1. Il piano del parco è redatto dalla Giunta regionale. 2. A tal fine la Giunta, su iniziativa dell' Assessorato regionale della difesa dell' ambiente, in collaborazione con istituti universitari e con l' Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, per quanto attiene i terreni da essa direttamente gestiti, elabora una pro |
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Articolo 13 - Gestione dei parchi e delle riserve naturali1. La gestione dei parchi e delle riserve è affidata ai Comuni interessati, alle Comunità montane, alle Province e all' Azienda foreste demaniali della Regione sarda per quanto riguarda i terreni di sua proprietà , o |
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Articolo 14 - Regolamento del parco1. L' organismo di gestione predispone il regolamento del parco di cui all' articolo 13, terzo comma, per l' esercizio delle attività consentite. 2. Il regolamento è adottato dall' organismo di gestione del parco ed è approvato dall' Assessore regionale competente in materia di difesa dell' ambiente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico consultivo per l' ambiente naturale. 3. Il re |
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Articolo 15 - Programma di gestione dei parchi naturali1. Il programma di gestione del parco di cui al precedente articolo 13 definisce tra l' altro: a) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico - sportivo per lo sviluppo dell' uso |
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Articolo 16 - Consorzi per la gestione dei parchi naturali e delle riserve1. I consorzi per la gestione dei parchi e delle riserve sono costituiti con decreto del Presidente della |
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Articolo 17 - Modifica dello Statuto della Azienda foreste demaniali della Regione sarda( LR 29/ 2/ 1956, n. 6 e LR 5/ 7/ 1972, n. 19) |
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Articolo 18 - Coordinamento fra parchi contigui1. Al fine di coordinare l' elaborazione dei piani, la programmazione e l' attuazione degli interve |
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Articolo 19 - Classificazione delle riserve naturali1. Le riserve naturali sono classificate in relazione al rispettivo regime di tutela nelle seguenti categorie: a) riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare in modo assoluto la natura e l' ambiente con tutto quanto contengono: essere viventi animali e vegetali, acque, suoli, rocce, cavità del sottosuolo, nonchè l' atmosfera locale. Es |
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Articolo 20 - Istituzione delle riserve naturali1. Le riserve naturali sono istituite con legge regionale. 2. A tal fine la Giunta regionale elabora una proposta di normativa pubblicata per un periodo di sessanta giorni all' Albo di tutti i Comuni interessati. Della pubblicazione è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sarde |
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Articolo 21 - Divieti1. In relazione alle peculiarità e caratteristiche ambientali, socio - economiche e storico - culturali della riserva, la legge istitutiva stabilisce i divieti da applicare all' area di rispetto fino all' entrata in vigore del piano della riserva. 2. I divieti potranno essere specificati fra i seguenti: a) di nuovi insediamenti produttivi, |
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Articolo 22 - Programma di gestione delle riserve naturali1. Il programma di gestione della riserva definisce tra l' altro: a) le opere necessarie a |
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Articolo 23 - Monumenti naturali1. L' Assessore regionale competente in materia di difesa dell' ambiente, sentiti i Comuni, le Comunità montane, le Province interessate, propone l' istituzione dei monumenti naturali anche al di fuori delle aree di cui all' allegato " A ". 2. L' individuazione del monumento, a cui è allegata la cartografia in scala 1: 1.000 qualora la tutela si estenda all' area circostante il monumento, è resa nota mediante pubblicazione all' Albo pretorio del Comune o dei Comuni interessati e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. 3. Entro sessanta gior |
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Articolo 24 - Aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale1. Nelle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale di cui all' articolo 4 individuate nell' allegato " A ", il comitato tecnico consultivo regionale per l' |
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Articolo 25 - Segnaletica1. I confini dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali sono indicati a cura dell' organismo di gestione con apposi |
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Articolo 26 - Norme di salvaguardia1. Fino all' emanazione della legge istitutiva dei parchi e delle riserve naturali e del decreto istitutivo dei monumenti naturali e comunque non oltre il periodo di cinque anni dall' entrata in vigore della presente legge, nei territori individuati nella cartografia di cui all' allegato " A " è fatto divieto di: a) creare nuovi impianti di colture forestali con essenze non indigete; b) trasformare i boschi, anche se non sottoposti a vincolo idrogeologico, in altre qualità di colture; c) utilizzare i boschi di proprietà pubblica ed effettuare il taglio dell' alto fusto in quella privata, fatta eccezione per i territori sottoposti ad uso civico e per l' estrazione del sughero, che dovrà essere effettuata a norma delle leggi vigenti; d) effettuare dicioccamenti, dissodamenti, decespugliamenti, arature in terreni con pendenze superiori al 35 per cento e comun |
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CAPO III - SANZIONI AMMINISTRATIVE |
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Articolo 27 - Vigilanza1. La vigilanza sull' osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell' ambiente naturale nell |
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Articolo 28 - Sanzioni amministrative1. Sono perseguite con sanzioni amministrative di cui al successivo comma, le violazioni ai divieti |
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Articolo 29 - Danno ambientale con possibilità di ripristino1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio ed il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a lire 1.500.000. Il profitto si determina con riferimento all' utilità ec |
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Articolo 30 - Danno ambientale senza possibilità di ripristino1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferi |
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Articolo 31 - Danno ambientale di minima entità1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità per il quale non |
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Articolo 32 - Competenze all' irrogazione delle sanzioni1. La competenza all' irrogazione delle sanzioni spetta al Corpo forestale e di vigilanza ambiental |
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Articolo 33 - Interventi sostitutivi1. In caso di imminente pericolo per la conservazione dell' ambiente naturale nei parchi, nelle ris |
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Articolo 34 - Procedure di spesa1. Le domande di finanziamento di cui alla presente legge, devono pervenire all' Assessorato region |
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Articolo 35 - Norma finanziaria1. Le spese derivanti dall' applicazione della presente sono valutate in lire 650.000.000 per l' anno finanziario 1989 ed in lire 1.200.000.000 per gli anni successivi 2. Nel bilancio della Regione per l' anno finanziario 1989, sono introdotte le seguenti variazioni: STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA 1. Le spese derivanti dall' applicazione della presente sono valutate in lire 650.000.000 per l' anno finanziario 1989 ed in lire 1.200.000.000 per gli anni successivi 2. Nel bilancio della Regione per l' anno finanziario 1989, sono introdotte le seguenti variazioni: STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA Cap. 35019 -( NI)( Cat. 3.5.0) - Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale sull' istituzione e gestione dei parchi, delle riserve, dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale (artt. 26, 28 e seguenti della presente legge) PM. OMISSIS 3. Alla maggiore spesa di lire 550.000.000 per gli anni successivi si fa fronte con maggior gettito dell' imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento. 4. Le spese per l' attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. 1. Le spese derivanti dall' applicazione della presente sono valutate in lire 650.000.000 per l' anno finanziario 1989 ed in lire 1.200.000.000 per gli anni successivi 2. Nel bilancio della Regione per l' anno finanziario 1989, sono introdotte le seguenti variazioni: STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA OMISSIS Cap. 35020 -( NI)( Cat. 3.5.0) - Versamenti dei contravventori alle norme di tutela, salvaguardia e valorizzazione dei parchi e delle riserve naturali, dei monumenti naturali e delle altre aree di particolare rilevanza ambientale per le spese di ripristino integrale e di recupero ambientale sostenute dalla Regione in via sostitutiva (artt. 29 e 30 della presente legge) PM. OMISSIS 3. Alla maggiore spesa di lire 550.000.000 per gli anni successivi si fa fronte con maggior gettito dell' imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento. 4. Le spese per l' attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. 1. Le spese derivanti dall' applicazione della presente sono valutate in lire 650.000.000 per l' anno finanziario 1989 ed in lire 1.200.000.000 per gli anni successivi 2. Nel bilancio della Regione per l' anno finanziario 1989, sono introdotte le seguenti variazioni: STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA OMISSIS In aumento OMISSIS 3. Alla maggiore spesa di lire 550.000.000 per gli anni successivi si fa fronte con maggior gettito dell' imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento. 4. Le spese per l' attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. 1. Le spese derivanti dall' applicazione della presente sono valutate in lire 650.000.000 per l' anno finanziario 1989 ed in lire 1.200.000.000 per gli anni successivi 2. Nel bilancio della Regione per l' anno finanziario 1989, sono introdotte le seguenti variazioni: STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA |
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