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Regolam. R. Puglia 28/09/2022, n. 10

Modifica e integrazione del Regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 15 recante: Attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche.
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9155966 9402580
Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

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9155966 9402581
Art. 1 - Modifica art. 2 del R.R. n. 15/2020

1. L'art. 2 del R.R. n. 15/2020 è così sostituito:

"1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni che seguono.

a) Studio professionale: la sede di espletamento dell'attività del professionista abilitato, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio professionale è caratterizzato dalla prevalenza dell'apporto professionale ed intellettuale del professionista abilitato rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori. Lo studio professionale non è un locale aperto al pubblico, nel senso che i pazienti del professionista che con il medesimo abbiano un rapporto contrattuale basato sull'intuitu personae vi accedono previo appuntamento. In ragione della prevalenza dell'apporto professionale ed intellettuale, lo studio professionale può essere gestito in forma individuale, associata o societaria, ma in tale ultima ipotesi solo in conformità alla disciplina della società tra professionisti (S.T.P.) di cui alla Legge n. 183/2011 ed al D.M. 34/2013. La disciplina generale di cui all'art. 10, comma 4, lett. b) della Legge n. 183/2011 sulle S.T.P. deve necessariamente essere applicata nel senso che il numero dei soci professionisti/la partecipazione al capitale sociale dei professionisti, tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non può che essere riferita a soci professionisti nelle specifiche discip

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9155966 9402582
Art. 2 - Modifica art. 4 del R.R. n. 15/2020

L'art. 4 del R.R. n. 15/2020 è così sostituito:

"1. Il regime autorizzativo applicabile alle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche relative all'attività ambulatoriale chirurgica e medica afferisce alla seguente classificazione:

a) gli studi medici di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 non sono sottoposti ad autorizzazione all'esercizio ma all'obbligo di comunicazione di apertura dello studio all'ASL territorialmente competente. Il Servizio di igiene pubblica incardinato presso il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, entro novanta giorni dalla sopramenzionata comunicazione, rilascia il nulla osta allo svolgimento dell'attività professionale;

b) gli ambulatori medici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017 sono sottoposti ad autorizzazione all'esercizio di competenza comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della sopracitata legge;

c) gli studi medici di chirurgia ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 sono sottoposti ad autorizzazione all'esercizio di competenza comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della sopracitata legge;

d) gli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 sono sottoposti ad autorizzazione alla realizzazione comunale, previo parere di compatibilità da rilasciarsi in conformità al fabbisogno regionale, e ad autorizzazione all'esercizio di competenza regionale.

2. Ferma restando la distinzione circa le branche mediche e chirurgiche di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii, si individuano gli elenchi delle prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche, così come di seguito riportato:

a) prestazioni medico chirurgiche a minore invasività - ALLEGATO 1A e OC1;

b) prestazioni medico chirurgiche ovvero diagnostico-terapeutiche a media invasività - ALLEGATO 2A e OC2;

c) prestazioni chirurgiche a maggiore invasività in ambulatorio protetto (prestazioni H del nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) e altre prestazioni di particolare rischio - ALLEGATO 3A e OC3;

d) prestazioni mediche ed in regime di day-service (di branca medica), riconducibili ad alcune delle prestazioni espressamente codificate dalla Delib.G.R. n. 1202/2014 e ss.mm.ii., erogabili nell'ambulatorio medico, considerate di medio-bassa invasività - ALLEGATO 4A.

3. L'elenco delle prestazioni di cui al comma 2 del presente articolo potrà essere aggiornato, Modificato ed integrato con deliberazione di Giunta regionale.

4. I requisiti delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche sono di seguito riportati:

a) Ambulatorio chirurgico di livello elevato di c

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9155966 9402583
Art. 3 - Modifica art. 7 del R.R. n. 15/2020

L'art. 7, comma 3 del R.R. n. 15/2020 è così sostituito:

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Art. 4 - Modifica art. 12 del R.R. n. 15/2020

L'art. 12 del R.R. n. 15/2020 è così sostituito:

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9155966 9402585
Art. 5 - Modifica art. 14 del R.R. n. 15/2020

L'art. 14 del R.R. n. 15/2020 è così sostituito:

"1. Gli studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e, pertanto, non sono sottoposti alla verifica di compatibilità al fabbisogno ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio. Ai fini dell'accreditamento istituzionale, gli studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 sono sottoposti a fabbisogno.

2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di strutture in regime privatistico, senza oneri a carico del S.S.N. e relativo agli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sulla base della valutazione del fabbisogno assistenziale, da calcolarsi su base provinciale, deve ritenersi corrispondente a:

a) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di oculistica;

b) una struttura ogni 100.000 abitanti (o frazione superiore a 50.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i), di cui all'Allegato 3°, escluso la Chirurgia plastica;

c) una struttura ogni 250.000 (o frazione supe

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Art. 6 - Modifica art. 16 del R.R. n. 15/2020

L'art. 16 del R.R. n. 15/2020 è così sostituito:

"1. Gli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, nonché le strutture autorizzate dai Comuni quali studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2., quali ambulatori specialistici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, o quali ambulatori chirurgici (in vigenza della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla Modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, ove effettuino prestazioni di cui all'Allegato 2A, possono continuare ad erogare le predette prestazioni entro il termine del 31/12/2022, salvo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 2B del presente regolamento.

I soggetti titolari delle suddette strutture potranno presentare istanza di autorizzazione all'e

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Art. 7 - Modifica allegati

1. Gli allegati al R.R. n. 15/2020"1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 1 B, 2B, 3B, ROC1, ROC2, ROC3, OC1, OC2, OC3" sono sostituiti da quanto riportato all'Allegato d

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Art. 8 - Abrogazione

1. I commi 2 e 3 dell'art. 16 del R.R. n. 15/2020 sono abrogati.

 

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Allegato 1A - Prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche a minore invasività

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 2A - Prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche a media invasività

Parte di provvedimento in formato grafico

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9155966 9402591
Allegato 3A - Prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche a maggiore invasività (prestazioni H del nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) e altre prestazioni di particolare rischio

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 4A - Prestazioni erogabili nell’ambulatorio medico di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7.1 della L.R. n. 9/2017)

Parte di provvedimento in formato grafico

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9155966 9402593
Allegato 1B - Requisiti dello studio medico di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017

Parte di provvedimento in formato grafico

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9155966 9402594
Allegato 2B - Requisiti dello studio medico di chirurgia ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017

Parte di provvedimento in formato grafico

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9155966 9402595
Allegato 3B - Requisiti di cui all’ambulatorio chirurgico di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017

Parte di provvedimento in formato grafico

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9155966 9402596
Allegato ROC1 - Requisiti dello studio medico di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017

Parte di provvedimento in formato grafico

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9155966 9402597
Allegato ROC2 - Requisiti dello studio medico di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017

Parte di provvedimento in formato grafico

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9155966 9402598
Allegato ROC3 - Requisiti dell’ambulatorio chirurgico di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017

Parte di provvedimento in formato grafico

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9155966 9402599
Allegato OC1 - Prestazioni dello studio medico di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017

Parte di provvedimento in formato grafico

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9155966 9402600
Allegato OC2 - Prestazioni dello studio medico di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017

Parte di provvedimento in formato grafico

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9155966 9402601
Allegato OC3 - Prestazioni dell’ambulatorio chirurgico di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017

Parte di provvedimento in formato grafico

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