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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Puglia 20/08/2020, n. 15
Regolam. R. Puglia 20/08/2020, n. 15
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- L.R. 01/08/2023, n. 22
- L.R. 13/07/2023, n. 20
- Regolam. R. 28/09/2022, n. 10
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
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Art. 1 - Oggetto del regolamento1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e s.m.i. (d’ora in avanti, L.R. n. 9/2017), individua: |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni che seguono. a) Studio professionale: la sede di espletamento dell'attività del professionista abilitato, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio professionale è caratterizzato dalla prevalenza dell'apporto professionale ed intellettuale del professionista abilitato rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori. Lo studio professionale non è un locale aperto al pubblico, nel senso che i pazienti del professionista che con il medesimo abbiano un rapporto contrattuale basato sull'intuitu personae vi accedono previo appuntamento. In ragione della prevalenza dell'apporto professionale ed intellettuale, lo studio professionale può essere gestito in forma individuale, associata o societaria, ma in tale ultima ipotesi solo in conformità alla disciplina della società tra professionisti (S.T.P.) di cui alla Legge n. 183/2011 ed al D.M. 34/2013. La disciplina generale di cui all'art. 10, comma 4, lett. b) della Legge n. 183/2011 sulle S.T.P. deve necessariamente essere applicata nel senso che il numero dei soci professionisti/la partecipazione al capitale sociale dei professionisti, tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non può che essere riferita a soci professionisti nelle speci |
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Art. 3 - Gestione del rischio clinico1. La organizzazione deve essere ispirata alla prevenzione ed alla gestione del rischio clinico, nell’ottica precipua della sicurezza del paziente e |
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Art. 4 - Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile1. Il regime autorizzativo applicabile alle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche relative all'attività ambulatoriale chirurgica e medica afferisce alla seguente classificazione: a) gli studi medici di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 non sono sottoposti ad autorizzazione all'esercizio ma all'obbligo di comunicazione di apertura dello studio all'ASL territorialmente competente. Il Servizio di igiene pubblica incardinato presso il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, entro novanta giorni dalla sopramenzionata comunicazione, rilascia il nulla osta allo svolgimento dell'attività professionale; b) gli ambulatori medici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017 sono sottoposti ad autorizzazione all'esercizio di competenza comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della sopracitata legge; c) gli studi medici di chirurgia ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 sono sottoposti ad autorizzazione all'esercizio di competenza comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della sopracitata legge; d) gli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 sono sottoposti ad autorizzazione alla realizzazione comunale, previo parere di compatibilità da rilasciarsi in conformità al fabbisogno regionale, e ad autorizzazione all'esercizio di competenza regionale. 2. Ferma restando la distinzione circa le branche mediche e chirurgiche di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii, si individuano gli elenchi delle prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche, così come di seguito riportato: a) prestazioni medico chirurgiche a minore invasività - ALLEGATO 1A e OC1; b) prestazioni medico chirurgiche ovvero diagnostico-terapeutiche a media invasività - ALLEGATO 2A e OC2; c) prestazioni chirurgiche a maggiore invasività in ambulatorio protetto (prestazioni H del nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) e altre prestazioni di particolare rischio - ALLEGATO 3A e OC3; d) prestazioni mediche ed in regime di day-service (di branca medica), riconducibili ad alcune delle prestazioni espressamente codificate dalla Delib.G.R. n. 1202/2014 e ss.mm.ii., erogabili nell'ambulatorio medico, considerate di medio-bassa invasività - ALLEGATO 4A. 3. L'elenco delle prestazioni di cui al comma 2 del presente articolo potrà essere aggiornato, Modificato ed integrato con deliberazione di Giunta regionale. 4. I requisiti delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche sono di seguito riportati: a) Ambulatorio chirurgico di livello elevato di cui all'ar |
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Art. 5 - Pratica anestesiologica e complessità attività chirurgica1. Le prestazioni di chirurgia ambulatoriale programmata, sulla base delle raccomandazioni della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) e della Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e Day-surgery (SICADS) si distinguono in prestazioni di chirurgia ambulatoriale semplice e in prestazioni di chirurgia ambulatoriale complessa. A tali fini, si distinguono gli outpatients e gli inpatients, identificando nei primi i pazienti per i quali non sia prevista la degenza notturna.
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Art. 6 - Classificazione dei livelli di complessità in chirurgia1. Si identificano tre livelli di complessità strutturale/organizzativa/professionale e di rischio per il paziente: a) Livello elevato, in cui possono essere, contemporaneamente, garantiti: - attività chirurgiche di maggiore complessità professionale, le quali comportano maggior rischio per il paziente; |
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Art. 7 - Criteri per la distinzione tra prestazioni a minore/media e maggiore invasività1. Sono considerate a minore o media invasività le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i criteri di seguito indicati: a) non apertura chirurgica delle sierose; b) rischi |
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Art. 9 - Prestazioni di Oculistica1. Si individuano gli elenchi delle prestazioni afferenti alla branca di Oculistica, così come di seguito riportato: a) prestazioni medico chirurgiche oculistiche a minore invasività (Allegato OC1); b) prestazioni medico chirurgiche oculistiche a media invasività (Allegato OC2); c) interventi maggiori sul bulbo oculare a maggiore complessità chirurgica e tecnologica (compresi nei vari pca) (Allegato OC3). 2. In relazione alla branca di Oculistica si applicano requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici specifici e non già i requisiti generali previsti nella tabella riportata nel comma 5 dell’art. 4 del presente regolamento. 3. Si individuano i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici specifici per la branca di Oculistica, così come di seguito riportato: a) requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi di chirurgia ambulatoriale afferenti allo Studio medico di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 (Allegato ROC1), requisiti che si applicano altresì allo Studio medico di chirurgia ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017; b) requisiti strutturali, impiantistici, tecnologic |
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Art. 10 - Produzione emocomponenti per uso non trasfusionale1. La produzione degli emocomponenti per uso non trasfusionale deve rispettare le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro della Salute 2 novemb |
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Art. 12 - Requisiti previsti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio |
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Art. 13 - Requisiti previsti ai fini dell’accreditamento1. I requisiti di accreditamento di cui al presente articolo si riferiscono alle strutture in possesso di autorizzazione all’esercizio, corrispondenti alle strutture di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1.e punto 1.7.1 e a quelle di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. e della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Gl |
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Art. 14 - Fabbisogno1. Gli studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e, pertanto, non sono sottoposti alla verifica di compatibilità al fabbisogno ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio. Ai fini dell'accreditamento istituzionale, gli studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 sono sottoposti a fabbisogno. 2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di strutture in regime privatistico, senza oneri a carico del S.S.N. e relativo agli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sulla base della valutazione del fabbisogno assistenziale, da calcolarsi su base provinciale, deve ritenersi corrispondente a: a) una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica; N8 b) una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all’allegato 3A, escluso la chirurgia plastica; N9 |
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Art. 15 - Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017, nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della |
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Art. 16 - Disciplina transitoria1. Gli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, nonché le strutture autorizzate dai Comuni quali studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2., quali ambulatori specialistici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, o quali ambulatori chirurgici (in vigenza della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla Modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, ove effettuino prestazioni di cui all'Allegato 2A, possono continuare ad erogare le predette prestazioni entro il termine del 31/12/2022, salvo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 2B del presente regolamento. I soggetti titolari delle suddette strutture potranno presentare istanza di autorizzazione all |
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Allegato 1A - Prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche a minore invasività |
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Allegato 2A - Prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche a media invasività |
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Allegato 3A - Prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche a maggiore invasività (prestazioni H del nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) e altre prestazioni di particolare rischio |
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Allegato 4A - Prestazioni erogabili nell’ambulatorio medico di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7.1 della L.R. n. 9/2017) |
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Allegato 1B - Requisiti dello studio medico di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 |
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Allegato 2B - Requisiti dello studio medico di chirurgia ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 |
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Allegato 3B - Requisiti di cui all’ambulatorio chirurgico di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 |
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Allegato ROC1 - Requisiti dello studio medico di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 |
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Allegato ROC2 - Requisiti dello studio medico di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 |
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Allegato ROC3 - Requisiti dell’ambulatorio chirurgico di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 |
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Allegato OC1 - Prestazioni dello studio medico di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 |
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Allegato OC2 - Prestazioni dello studio medico di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 |
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Allegato OC3 - Prestazioni dell’ambulatorio chirurgico di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017Parte di provvedimento in formato g |
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