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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 19/12/2008, n. 36
L. R. Puglia 19/12/2008, n. 36
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- L.R. 07/08/2013, n. 26
- L.R. 10/12/2012, n. 36
- L.R. 25/02/2010, n. 5
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione Puglia adegua, con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, il proprio ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. co |
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Art. 2 - (Funzioni dei comuni)1. La generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi è attribui |
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Art. 3 - (Funzioni delle province)1. Le province esercitano le funzioni amministrative inerenti a vaste aree intercomun |
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Art. 4 - (Funzioni della città metropolitana)1. Con riguardo alla sua popolazione e al suo territorio, la città metropolita |
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Art. 5 - (Riordino delle funzioni delle comunità montane)1. Le Comunità montane della Regione Puglia previste dalla legge regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane) e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse. 2. A seguito della soppressione, le funzioni e i compiti già delegati dalla Regione Puglia e quelli propri delle Comunità montane soppresse, a eccezione di quelli di cui ai commi 3, 4 e 5, sono esercitati dalla Regione Puglia. 3. Le funzioni, i compiti e le attività già delegati da soggetti diversi dalla Regione Puglia tornano a essere esercitati dagli stessi soggetti deleganti. 4. Le funzioni e i compiti in materia di lotta agli incendi boschivi di cui all’articolo 16 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), e le attività in materia di impianti irrigui già svolte dalle Comunità montane sono esercitati dall’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), istituita con legge regionale 25 febbraio 2010 n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali). 5. Le funzioni e i compiti connessi alla promozione dello sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio montano in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione |
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Art. 5 bis - (Procedure di liquidazione delle comunità montane)1. Ciascuno dei Commissari nominati con decreti del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 2010, n. 221, n. 222, n. 223, n. 224, n. 225 e n. 226 consegna alla Regione Puglia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli elenchi dettagliati delle attività esistenti, dei procedimenti amministrativi in corso, dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato distinti per categoria di appartenenza, dei giudizi pendenti, nonché i libri contabili e gli altri documenti delle singole Comunità montane, unitamente al conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio o all’ultima relazione economica e finanziaria approvati. |
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Art. 6 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le funzioni amministrative che, per la loro rilevanza, richiedono l’unitario esercizio oltre quelle che la legge espressamente le attribuisce. 2. In particolare la Regione, al fine di realizzare l’unitario sviluppo del sistema delle autonomie locali, esercita l’attività di coordinamento, programmazione, indirizzo e controllo per le funzioni loro conferite. 3. La Regione svolge, inoltre, le funzioni di collaborazione e concertazione con le autorità europee, nazionali e sovra-regionali per l&rs |
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Art. 7 - (Esercizio decentrato di funzioni e compiti amministrativi)1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli enti locali esercitano la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, in ordine all’organizzazione e allo svolgimento delle funzioni dell’ente locale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge regionale al fine di assicurare i requisiti minimi di uniformità, con particolare riferimento ai diritti civili e sociali. 2. Le disposizioni contenute in regolam |
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Art. 8 - Relazioni Regione-enti locali (Istituzione della Cabina di regia)1. È istituita la Cabina di regia per il decentramento quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, comuni, comunità montane, province e altri enti locali, composta dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato, che la presiede, dalle rappresentanze regionali dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell’Unione province d’Italia (UPI) e dell’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), nelle persone dei rispettivi presidenti o dei loro delegati. 2. La Cabina di regia per il decentramento ha sede presso la Presi |
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Art. 9 - (Controllo sull’efficacia della gestione delle funzioni)1. La Regione, al fine di realizzare un coordinamento dell’azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, adotta apposite misure per la verifica del corretto esercizio delle funzioni esercitate dagli enti locali, sulla base di indicatori definiti, secondo la procedura di cui agli articoli 7 e 8, d’inte |
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Art. 10 - (Risorse)1. La Giunta regionale, in conformità al disposto di cui all’articolo 7, assicura al sistema delle autonomie locali, con apposite deliberazioni, le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni, la cui decorrenza è in ogni caso determinata con i decreti del Presidente della Giunta regionale. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono costituite: |
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Art. 11 - (Risorse umane)1. Con decorrenza dall’esercizio delle funzioni conferite, la Regione assegna funzionalmente al sistema delle autonomie locali i dipendenti a esse addetti o ne mette a disposizione le strutture, previo parere della Cabina di regia per il decentramento. 2. Le proposte organiche che la Cabina di regia licenzia, per ogni singola materia oggetto di decentramento, sono puntualmente inviate alle Organizzazioni sindacali (OO.SS.). 3. Le proposte di cui al comma 2 devono specificatamente contenere il contingente numerico soggetto a trasferimento, suddiviso per categoria di appartenenza, e gli eventuali profili professionali. |
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Art. 12 - (Incentivi)1. Ai dipendenti della Regione Puglia che, in applicazione della presente legge, facciano istanza di mobilità volontaria presso gli enti locali destinatari di trasferimento di funzioni è attribuita, al momento del loro trasferimento presso l’ente di destinazione, un’indennità di trasferimento pari a sei mensilità della retribuzione tabellare in godimento al momento dell’istanza. 2. L’indenni |
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Art. 13 - (Risorse strumentali) |
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Art. 14 - (Norme finanziarie, finali e transitorie)1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 10 e 12 si provvede: a) mediante trasferimento delle somme statali assegnate ai sensi dei d.lgs. 112/1998, 143/1997, 422/1997 e 469/1997 che saranno ripartite con provvedimento |
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Art. 16 - (Norme di rinvio)1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri ovvero riduzioni di entra |
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Art. 17 - (Abrogazioni)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali). |
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