L. R. Puglia 23/07/2019, n. 34 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Puglia 23/07/2019, n. 34

Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2022, n. 32
- Sent. Corte Cost. 02/12/2020, n. 258
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela dell’ambiente, della salute e della qualità della vita della popolazione, sostiene e promuove la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile per:

a) contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

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CAPO I - Promozione dell’utilizzo dell’idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile
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Art. 2 - Strategia e obiettivi

1. La Regione favorisce e sostiene una economia basata sull’idrogeno prodotto mediante l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile attraverso una programmazione strategica che favorisce la domanda e l’offerta di idrogeno sul territorio regionale, sostiene l’attività di ricerca e l’industria a essa collegata, nonché promuove la conoscenza dell’economia basata sull’idrogeno prodotto da energia da fonti rinnovabili.

2. Mediante le azioni di cui alle presenti norme, la Regione si propone di:

a) favorire la produzione di idrogeno mediante l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, anche al fine di contribuire al bilanciamento delle reti di distribuzione e trasmissione nazionale e alla produzione di combust

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Art. 3 - Piano regionale dell’idrogeno

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all’articolo 2, in coerenza con la programmazione europea e nazionale in materia di energia e trasporti, nonché specificatamente in materia di idrogeno, la Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, approva il Piano regionale dell’idrogeno (PRI). N2

2. Il PRI:

a) individua ed analizza gli ambiti di intervento, lo stato delle conoscenze tecnologiche e le prospettive di sviluppo dell’idrogeno; N3

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Arti. 4 - Osservatorio regionale sull’idrogeno

1. La Regione istituisce l’Osservatorio regionale sull’idrogeno che svolge attività di osservazione, raccolta, monitoraggio e analisi di dati relativi alla filiera dell’idrogeno, nonché di supporto nella definizione della programmazione regionale al fine di raccordare le iniziative promosse e incentivare più efficacemente l’economia basata sull’idrogeno prodotto da fonte rinnovabile.

2. All’Osservatorio competono:

a) la raccolta, l’elaborazione, l’analisi e l’aggiornamento d

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Art. 5 - Azioni a sostegno dell’idrogeno

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, concede aiuti e sostegni economici a enti pubblici, soggetti privati e imprese per incentivare la produzione e il consumo di idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile. A tal fine, la Giunta regionale aggiorna gli atti di programmazione generale ai fini dell’utilizzo delle risorse finanziarie per il periodo 2014-2020.

2. In particolare, la Regione concede contributi agli investimenti, anche sotto forma di facilitazioni finanziarie e prevede criteri premiali nelle misure di attuazione della programmazione esistente per:

a) la realizzazione di impianti cogenerativi alimentati a idrog

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Art. 6 - Ricerca

1. La Regione sostiene, anche finanziariamente, la ricerca finalizzata alla riduzione dei costi di produzione e incremento dell’efficienza impiantistica per la produzione di idrogeno mediante energia da fonte rinno

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Art. 7 - Comunità locali dell’energia

1. Al fine di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, sia individualmente che in forma aggregata, al mercato dell’energia e favorire la generazione diffusa di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, la Regione:

a) promuove la creazione di comunità loc

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CAPO II - Disposizioni in materia di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare
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Art. 8 - Obiettivi

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale dettata in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, favorisce gli interventi d

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Art. 9 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:

a) area vasta: un’area geografica comprendente i territori di almeno cinque comuni contigui l’uno con l’altro all’interno della quale sono ubicati più impianti esistenti;

b) area di ingombro del singolo aerogeneratore: l’area pari a un quadrato il cui lato è pari a tre volte il diametro del rotore e avente per centro l’asse della torre dell’aerogeneratore;

c) impianto esistente: un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile auto

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Art. 10 - Valutazione preliminare dei potenziali impatti ambientali

N1

1. I progetti relativi a interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione, finalizzati a migliorare il rendimento delle prestazioni ambientali degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare con potenza nominale complessiva superiore a 1 MW, risultante dagli interventi proposti, possono essere sottoposti, su richiesta del proponente, al procedimento di valutazione preliminare di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambiental

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Art. 11 - Disciplina delle modifiche sostanziali e non sostanziali

1. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 5, comma 3, primo periodo del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), gli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione realizzati su impianti esistenti, eolici o fotovoltaici, che, a prescindere dalla potenza nominale complessiva risultante dagli interventi proposti, non comportano variazioni in aumento delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e della superficie destinata all’installazione degli impianti stessi, né delle opere connesse, nonc

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Art. 12 - Rinnovo del titolo abilitativo

N1

1. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 8, il rinnovo dell’autorizzazione di un impianto esistente, per una durata pari a quella autorizzata dal titolo abilitativo originario, può essere disposto a condizione che si preveda l’esecuzione di uno degli interventi di cui all’articolo 11 e:

a) per gli impianti eolici, la riduzione del numero di aereogeneratori pari ad almeno il 40 per cento del totale degli aereogeneratori precedentemente installati;

b) per gli impianti fotovoltaici, la riduzione della superficie radiante pari ad almeno il 15 per cento della superficie radiante precedentemente installata o la riduzione della superficie destinata all’installazione dell’impianto fotovoltaico pari ad almeno il 15 per cento di quella precedentemente occupata.

2. Agli effetti di cui al comma 1, nel caso in cui l’intervento coinvolga più impianti esistenti ricadenti in un’area vasta, per gli impianti eolici la riduzione del numero di aereogeneratori è pari ad almeno il 30 per cento del totale degli aereogeneratori precedentemente installati; le soglie minime di riduzione previste per gli impianti fotovoltaici sono ridotte al 10 per cento; le medesime percentuali si applicano qualora l’intervento preveda la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di idrogeno da elettrolisi dell’acqua, con annesso impi

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Art. 13 - Norma di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto dagli articoli 10, 11 e 12, trovano applicazione le disposizioni statali e regionali che disciplinano i proced

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Art. 14 - Criteri per la determinazione delle misure di compensazione

1. Relativamente agli interventi disciplinati dal capo II, le misure compensative sono definite con il provvedimento conclusivo del procedimento di cui all’articolo 10, comma 2, ovvero, qualora previste, con il provvedimento di VIA o di non assoggettabilità a VIA e sono riconosciute in favore dei comuni nei cui territori sono realizzati gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare.

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Art. 15 - Riconversione di aree industriali dismesse, cave esaurite e siti inquinati

1. Accertato e verificato che non vi siano le condizioni per la destinazione dei suoli a uso agricolo o alla coltivazione e alla riattivazione di una cava, la Regione favorisce la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree industriali dismesse e in cave esaurite al fine di favorirne la riconversione industriale, lo sviluppo economico e il riutilizzo. Per

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Art. 16 - Disposizioni in materia di adempimenti della Giunta regionale

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, al fine di assicurare tempestività, efficacia e coerenza nella definizione dei procedimenti disciplinati nel capo II, la Giunta regionale:

a) individua termini, modalità, criteri, modelli e buone prassi da seguire nell’avvio e nella definizione dei procedimenti di cui al capo II;

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NORME FINALI
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Art. 17 - Clausola valutativa

1. Entro la fine del secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alle competenti commissioni consiliari permanenti una relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia delle presenti norme, elaborata sulla base dei dati forniti dal Dipartimento regionale mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio e dal Dipartimento regionale sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro. In particolare, la relazione deve contenere dati e informazioni in mer

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Art. 18 - Rispetto della normativa dell’Unione europea

1. I contributi previsti dalle presenti disposizioni sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato nei commi 2, 3 e 4.

2. I contributi, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del Trattat

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Art. 19 - Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alle presenti disposizioni, nel bilancio autonomo regionale:

a) nell’ambito della missione 17, programma 1, titolo 2, ai fini della concessione di contributi a enti pubblici e privati per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile o di impianti di produzione di energia elettrica e calore alimentati a idrogeno di cui all’articolo 5, commi 1 e 2

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CAPO III - Disposizioni urgenti in materia edilizia
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Art. 20 - Conferma disposizioni ai sensi dell’articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. Nelle more dell’emanazione delle linee guida previste dall’articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdott

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Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

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