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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 22/02/2005, n. 3
L. R. Puglia 22/02/2005, n. 3
L. R. Puglia 22/02/2005, n. 3
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2023, n. 37
- Sent. Corte Cost. 13/05/2022, n. 120
- L.R. 30/11/2019, n. 52
- L.R. 19/07/2013, n. 19
- L.R. 08/03/2007, n. 3
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TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ |
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Art. 1 - (Finalità della legge)1. La presente legge regionale persegue la finalità di armonizzare, in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo V della pa |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni della presente legge si applicano per l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi a immobili necessari per l'esecuzione, nell'ambito del territorio regionale, di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali. |
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Art. 3 - (Competenze in materia di espropriazioni)1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le possibilità di delega e conferimento di cui ai commi successivi. 2. Costituiscono autorità espropriante la Regione, le Province, le Comunità montane, i Comuni e ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. 3. Possono, altresì, esercitare le funzioni di autorità espropriante, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti di cui al comma 2, ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento. |
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Art. 4 - (Attività di indirizzo e coordinamento della Regione)1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento dell'esercizio delle funzioni espropriative al fine di una gestione omogenea e unitaria della materia. 2. La Regione in parti |
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Art. 5 - (Deleghe per opere di competenza regionale)1. La Regione può delegare agli enti pubblici, previa intesa e relativa disciplina, le funzioni di autorità espropriante relativamente a opere pubbliche di propria competenza o ad opere private dichiarate di pubblica utilità dalla Regione stessa. 2. La potestà di delega agli enti pubblici, prevista dal comma 1, può esercitarsi: |
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Art. 6 - (Vincoli derivanti da piani urbanistici)1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. 2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro il medesimo termine può essere em |
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Art. 7 - (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali)1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere appos |
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Art. 8 (Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo)1. All'inte |
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Art. 9 - (Partecipazione degli interessati)1. Ai fini della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene sul quale s'intende apporre il vincolo |
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Art. 10 - (Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)1. La dichiarazione di pubblica utilità s'intende disposta: |
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Art. 11 - (Disposizioni sull'approvazione del progetto preliminare per opere conformi allo strumento urbanistico)1. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche si possono applicare anche nei casi in cui s'intenda dichi |
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Art. 12 - (Disposizioni sull'approvazione del progetto preliminare e definitivo per opere non conformi allo strumento urbanistico)1. Le disposizioni previste dagli articoli 18 e 19 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche si possono applicare anche nei casi in cui s'intenda dichiarare la pubblica utilità con il provvedimento che approva il progetto preliminare. A tale fine gli atti del progetto preliminare, come previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, sono integrati da: a) relazione che indichi le motivaz |
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Art. 13 - (Disposizioni sulla redazione del progetto)1. Per le operazioni previste dall'articolo 15 |
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Art. 14 - (Disposizioni sul procedimento di emanazione del decreto di esproprio)1. Ferma restando la disciplina procedurale recata dal capo IV del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata A/R, fatto salvo l'obbligo della notifica, al proprietario, del decreto di esproprio nelle forme degli atti proc |
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Art. 15 - (Espropriazione o occupazione anticipata, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria)1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, definito tale anche in relazione alla particolare natura delle opere, l'autorità espropriante può disporre l'espropriazione o l'occupazione anticipata di immobili, contestualmente alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 o dall'articolo 22-bis del |
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Art. 16 - (Disposizioni sull'insediamento e funzionamento del collegio tecnico)1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, commi 2 e 3, de |
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Art. 17 - (Commissioni provinciali espropri)1. In applicazione della normativa prevista all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, è istituita, in ogni provincia, la Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio. 2. Le Commissioni, istituite con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sono composte: a) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede; b) dall'Ingegnere capo della competente Agenzia del territorio, o suo delegato; c) dal Dirigente della struttura tecnica periferica regionale competente per territorio, o suo delegato; d) dal Presidente dell' Istituto autonomo case popolari (IACP), o suo delegato; e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia; |
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Art. 18 - (Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di aree edificabili)1. Per la determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve |
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Art. 19 - (Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità legale)1. Il requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare è definito con riferimento ai criteri di cui all'articolo 32, comma 1, e all'articolo 37, commi 3, 4, 5 e 6, del d.p.r. 327/2001 e su |
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Art. 20 - (Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità di fatto)1. Fatta salva la diversa definizione dei criteri e dei requisiti valutativi recata dal regolamento previsto dall'articolo 37, comma 5, de |
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Art. 21 - (Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici)1. I Comuni, all'interno di piani attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata, esecutivi dello strumento urbanistico vigente, |
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Art. 22 - (Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di aree non edificabili)1. Nei casi di esproprio di area non edificabile, per la determinazione delle relative indennità si applicano le norme recate dall' |
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Art. 23-bis - (Costituzione di servitù d’allagamento e regime indennitario per la realizzazione di interventi strutturali idraulici volti alla mitigazione del rischio)1. Per la realizzazione di interventi strutturali idraulici volti alla mitigazione del rischio e alla salvaguardia della pubblica incolumità, i soggetti competenti alla realizzazione dell’opera pubblica, possono disporre la costituzione di servitù ambientale “servitù d’allagamento” sulle aree int |
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Art. 24 - (Disposizioni transitorie)1. Le disposizioni procedimentali recate dal d.p.r. 327/2001 e successive modifiche non si applicano agli immobili da espropriare o da asservire per la realizzazione di progetti di opere |
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Art. 25 - (Abrogazione di norme regionali)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme legislative e regolamentari regionali in materi |
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Art. 26 - (Disapplicazione di norme statali)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'attuazione dei procedimenti espropriativi strumentali alla rea |
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Art. 28 - (Modifiche e integrazioni all'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1)1. All'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per gli impianti di acquedotto, comprese le opere di captazione, esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo del 12 dicembre 2002 stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, il Servizio d'igiene, alimenti e nutrizione (SIAN) dell |
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Art. 29 - (Norme finanziarie)1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte come segue: a) l'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 4, valutabile nella presumibile somma di euro 40 mila, graverà in termini di competenza e cassa all' |
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TITOLO II - Omissis
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