Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Puglia 19/12/1983, n. 24
L.R. Puglia 19/12/1983, n. 24
- L.R. 11/04/1985, n. 19
- L.R. 23/03/1993, n. 5
- L.R. 01/12/1993, n. 25
- L.R. 15/12/1993, n. 28
- L.R. 02/05/1995, n. 31
- L.R. 05/05/1999, n. 18
Scarica il pdf completo | |
---|---|
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
|
Articolo 1 - (Finalità )La presente legge, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto della Regione Puglia, tutela le risorse idriche, considerate nei loro aspetti qualitativi e q |
|
Articolo 2 - (Quadro degli interventi)La Regione persegue i fini di cui al precedente articolo, fatte salve le competenze dello Stato, mediante: - la pianificazione e l'attuazione programmata degli interventi; |
|
TITOLO II - PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE |
|
Articolo 3 - (Approvazione del piano di risanamento)In attuazione dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 come modificato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, il piano regionale di risanamento delle acque è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, e aggiornato con lo stesso procedimento normalmente |
|
Articolo 4 - (Coordinamento pianificatorio)L'attività di pianificazione territoriale deve essere conformata agli indirizzi ed alle prescr |
|
Articolo 5 - (Efficacia dei vincoli)I vincoli di destinazione delle acque a fini idropotabili hanno efficacia di cui al DPR 11 maggio 196 |
|
Articolo 6 - (Modalità di attuazione)Il conseguimento degli scopi in sede di attuazione del piano regionale di risanamento delle acque &eg |
|
Articolo 7 - (Programmi pluriennali)I programmi pluriennali di intervento devono indicare: a) gli interventi da realizzare nel periodo di riferimento coincidente con quello del bilancio pluriennale di previsione della Regione; b) la valutazione dell'incidenza relativa di ciascun intervento in rapporto agli obiettivi fisici del piano regionale di risanamento delle acque; |
|
Articolo 8 - (Rilevazione dello stato di attuazione del programma)"I soggetti preposti all'attuazione dei programmi pluriennali sono tenuti a fornire alla Regione, ent |
|
Articolo 9 - (Accordo di programma)L'accordo di programma realizza il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici. |
|
Articolo 10 - (Poteri sostitutivi)In caso di inadempienza agli obblighi assunti e di inosservanza dei termini assegnati nell'accordo di programma, il Presidente della Regione diffida d'urgenza gl |
|
Articolo 11 - (Finanziamento degli interventi)I fondi necessari alla realizzazione delle opere previste dal piano regionale di risanamento delle acque verranno erogati agli enti attuatori in conto capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione |
|
Articolo 12 - (Procedure per l'esecuzione delle opere)All'esecuzione delle opere provvedono gli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 nei termini temporali previsti nell'accordo di programma di cui al precedente art. 9. L'affidamento delle opere è effettuato a mezzo di: a) licitazione privata da esperirsi con il criterio della media di cui all'art. 1, lettera d), della legge 2 febbraio 1973, n. 14 senza accettazione di offerte in aumento; |
|
Articolo 13 - (Modalità per l'approvazione dei progetti e affidamento dei lavori di competenza degli enti locali)I progetti di competenza degli enti locali indipendentemente dal loro importo, sono approvati dai rispettivi organi competenti previo parere del dirigente l'ufficio tecnico dell'ente e del dirigente del servizio di igiene pubblica competente per territorio. In mancanza di ufficio tecnico, o nel caso in cui il progetto non rientri nella competenza professionale del dirigente dell'u |
|
TITOLO III - RILEVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI CORPI IDRICI E CATASTO REGIONALE |
|
Articolo 14 - (Aggiornamento dei dati del censimento dei corpi idrici)La Regione, in attuazione dell'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, aggiorna ogni due anni i dati del censimento dei corpi idrici. |
|
Articolo 15 - (Istituzione del catasto regionale delle acque)La Regione, per il conseguimento delle finalità di programmazione e pianificazione, istituisce |
|
Articolo 16 - (Contenuti del catasto)I dati da inserire nel catasto sono quelli specificati negli allegati 1 e 5 alla deliberazione 4 febbraio 1977, emanata dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera b) della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni. |
|
Articolo 17 - (Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto)I dati del catasto di cui alle lettere a) ed f) del precedente art. 11 sono raccolti dalle Province, dai Comuni sin |
|
Articolo 18 - (Utilizzazione del catasto)Lo Stato, le Province, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane possono avvalersi gr |
|
TITOLO IV - NORME DI ATTUAZIONE |
|
Articolo 19 - (Opere di igiene ambientale)La Regione definisce le norme tecniche integrative ed attuative inerenti al costruzione e gestione delle oper |
|
Articolo 20 - (Norme attuative del piano)La Regione, per il perseguimento degli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque, definisce le norme attuative ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, numero 319 e dell'art. 17 della legge 24/12/1979, n. 650. Le norme attuative disciplinano: |
|
Articolo 21 - (Emanazione delle norme attuative)Le norme di cui al presente titolo sono emanate mediante regolamento approvato dal Consiglio regional |
|
TITOLO V - RIUTILIZZAZIONE |
|
Articolo 22 - (Risorse idriche non convenzionali)La Regione, al fine di rendere disponibili risorse aggiuntive nei comparti produttivi ed avviare un c |
|
Articolo 23 - (Riutilizzazione)La riutilizzazione a fini produttivi può avvenire direttamente o indirettamente. |
|
Articolo 24 - (Approvazione dei progettiL'uso diretto delle risorse idriche non convenzionali nonché i progetti relativi all'utilizzaz |
|
TITOLO VI - TARIFFAZIONE |
|
Articolo 25 - (Canoni di fognatura e depurazione)Le tariffe per la raccolta, l'allontanamento e la depurazione delle acque di rifiuto provenienti da i |
|
Articolo 26 - (Canoni per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione)Il Consiglio regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolam |
|
Articolo 27 - (Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico)Il rilascio delle autorizzazioni, anche provvisorie, allo scarico di acque di rifiuto è subordinato al pagamento: a) delle spese di istruttoria dovute all'autorità competente al controllo nella misura dalla stessa stabilita; |
|
Articolo 28 - (Tassa di concessione regionale)Le autorizzazioni, anche provvisorie agli scarichi, direttamente o indirettamente versati in acque pub |
|
TITOLO VII - TUTELA DEL SISTEMA IDRICO DEL SOTTOSUOLO |
|
Articolo 29 - (Finalità )Il presente titolo in attuazione dell'art. 90 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, disciplina le funzioni |
|
Articolo 30 - (Tutela del sistema idrico del sottosuolo)La ricerca, l'estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee è soggetta alla tutela del |
|
Articolo 31 - (Contenuto dei piani di riordino)I piani di riordino costituiscono la specificazione funzionale in ordine alla tutela ed utilizzazione delle risorse idriche sotterranee. I piani di riordino: a) definiscono le condizioni di alimentazione e di deflusso, le proprietà idrologiche, i |
|
Articolo 32 - (Redazione dei piani di riordino)"I piani di riordino sono N3 redatti |
|
Articolo 33 - (Approvazione dei piani di riordino)"I progetti di piani di riordino sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato competente"N1. |
|
Articolo 34 - (Autorizzazione alla escavazione di pozzi per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee) |
|
Articolo 35 - (Autorizzazione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee) |
|
TITOLO VIII - ASSETTO DELLE COMPETENZE |
|
“Art. 36 ‐ Funzioni delle Province in materia di disciplina e controllo degli scarichiN8 1. Oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano: |
|
Articolo 37 - (Esercizio della delega)Nell'esercizio dei poteri delegati con l'articolo precedente, le Province dovranno uniformarsi alle norme, ai criteri, ai limiti, agli standards di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonché alle norme di attuazione emanate |
|
Articolo 38 - (Sostituzione e revoca della delega)In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro il t |
|
Articolo 39 - (Comuni singoli o associati e Comunità montane)Gli enti locali, negli ambiti territoriali ottimali definiti dal piano di risanamento, possono delibe |
|
Articolo 40 - (Regolamento di gestione dei servizi di igiene ambientale)I Comuni singoli o associati e le Comunità montane deliberano l'adozione del Regolamento di ge |
|
Articolo 41 - (Consorzi per le aree di sviluppo industriale)I servizi pubblici di distribuzione dell'acqua per usi potabili ed industriali, di fognatura, di depurazione, di smaltimento dei fanghi residuati da processi di depurazione e dai cicli di lavorazione e la riutilizzazione delle acque reflue depurate per uso industriale afferenti gli agglomerati industriali dei Consorzi per i nuclei e le aree di sviluppo industriale sono gestiti |
|
“Articolo 42 - (Compiti dei Comuni, singoli o associati, Comunità montane)N8 1. I Comuni esercitano le funzioni |
|
TITOLO IX - AUTORIZZAZIONI E LIMITI DI ACCETTABILITÀ |
|
Articolo 43 - (Autorizzazione allo scarico)Tutti gli scarichi devono essere autorizzati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 10/5/76, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni, dall'autorità competente al controllo. Le domande di autorizzazione sono presentate e le autorizzazioni sono rilasciate utilizzando appositi moduli predisposti dall'Assessorato regionale competente anche ai fini dell'uniformità dell |
|
Articolo 44 - (Revoca delle autorizzazioni allo scarico)Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate in caso di mancato adeguamento ai limiti prescritti dalla legge 10/5/76, n. 19 e sue |
|
Articolo 45 - (Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare)Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione a lottizzare è subordinato alla presentazione della documentazione tecnica relativa allo smaltimento delle acque |
|
TITOLO X - COMITATO TECNICO |
|
Articolo 46 - (Comitato tecnico per le risorse idriche)É istituito il Comitato tecnico per le risorse idriche con funzioni di consulenza tecnica della Giunta nelle materie disciplinate dalla presente legge. I pareri resi dal Comitato ai sensi del comma precedente sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo previsto da leggi statali o regionali. "Il Comitato tecnico è così composto: |
|
TITOLO XI - SANZIONI |
|
Articolo 47 - (Sanzioni amministrative per le violazioni concernenti la tutela dei corpi idrici sotterranei) |
|
Articolo 48 - (Sanzioni amministrative per le violazioni alle norme sugli scarichi)Salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10/5/76, n. 31 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100 |
|
Articolo 49 - (Procedimento di accertamento ed irrogazione)All'accertamento delle violazioni provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, i funzionari e gli agenti degli organi di controllo. I funzionari e gli agenti individuati nominativamente con |
|
TITOLO XII - Norme transitorie |
|
Articolo 50 - (Trasferimento delle opere d'igiene ambientale e gestione dei servizi)La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Ente autonomo per l'a |
|
Articolo 51 - (Programma esecutivo d'intervento)Il primo programma pluriennale 1983- 85 ed il piano esecutivo annuale per l'anno 1983 si articolano in due sezioni, una relativa agli interventi sovracomunali ed ai complessi organici di opere di competenza dei soggetti di cui al pre |
|
Articolo 52 - (Interventi regionali per l'attuazione di pubbliche scariche controllate per rifiuti solidi urbani)Per provvedere alle più urgenti necessità di carattere igienico e sanitario nel quadro della tutela ambientale, con preminente interesse per la falda acquifera, la Regione, in attesa dell'approvazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi di cui all'art. 6 del DPR 10/9/82, n. 915, promuove l'attuazione di pubbliche discariche controllate per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei Comuni sprovvisti di idonei sistemi per il loro smaltimento. |
|
TITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI |
|
Articolo 53 - (Compiti dell'Assessorato alla Programmazione)L'Assessorato alla programmazione provvede agli adempimenti nelle materie di cui alla presente legge ed a quelli inerenti alle funzioni di competenza regionale in materia di: - utilizzazione delle risorse idriche; - smaltimento dei rifiuti solidi; - difesa del suolo; - energia. A modifica ed integrazione della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44 è costituito, nell'ambito dell'Assessorato alla programmazione, il Settore risorse naturali con il compito specifico di curare studi, ricerche e progettazioni nel campo dell'approvvigionamento ed uso delle risorse idriche, tutela delle acque dall'inquinamento, difesa del suolo, smaltimento dei rifiuti, energia da fonti conv |
|
Articolo 54 - (Coordinamento delle attività )Alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 21 della LR 17/6/8 |
|
Articolo 55 - (Delega all'Assessore)"L'Assessore al ramo, se delegato dal Presidente della regione, esercita tutte le funzioni disciplina |
|
Articolo 56 - (Abrogazione di norme)Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui alle LR 6 marzo 1979, n. 13. Per le opere già in corso |
Dalla redazione
- Demanio
- Pubblica Amministrazione
- Demanio idrico
- Acque
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
Concessioni demaniali marittime, canoni aggiornati, proroghe e scadenze
- Dino de Paolis
- Beni culturali e paesaggio
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
Le norme per la tutela degli alberi monumentali
- Alfonso Mancini
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Beni culturali e paesaggio
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Titoli abilitativi
Interventi edilizi e vincolo paesaggistico
- Dino de Paolis
- Studio Groenlandia
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Rifiuti
Rifiuti, non rifiuti e sottoprodotti: definizione, classificazione, normativa di riferimento
- Alfonso Mancini
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Beni culturali e paesaggio
Il Restauratore dei beni culturali: figura, qualifica, attività riservate
- Dino de Paolis
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
29/11/2024
- Privacy, software house in aiuto da Italia Oggi
- Iva per i lavori non eseguiti da Italia Oggi
- Appalti, passaporto digitale per i prodotti da costruzione da Italia Oggi
- Il contratto di avvalimento deve essere determinato da Italia Oggi
- Appalti, le indicazioni Anac per i controlli da Italia Oggi
- Condono mini-debiti pericoloso per gli enti da Italia Oggi