Articolo abrogato dalla L.R. del 05/05/1999 n. 18. L’articolo 35 così recitava: “Articolo 35 - (Autorizzazione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee) - L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale.

Colui che abbia individuato acqua sotterranea nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo, è preferito nel concorso di istanze presentate da soggetti pubblici o privati tendenti a ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente, per la durata di un anno dal termine della concessione di quella alla ricerca.

Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

a) relazione tecnico - economica;

b) planimetria riportante l'ubicazione dei punti d'acqua da utilizzare e le opere da realizzare;

c) stratigrafia del pozzo;

d) prove di portata;

e) analisi chimica e batteriologica delle acque;

f) dichiarazione di impegno alla installazione di apparecchiature sigillate di misura di portata e, se richiesta nella concessione, di controllo della salinità.

La documentazione a firma di un professionista all'uopo autorizzato per legge è presentata, unitamente alla domanda, agli uffici del Genio Civile competenti per territorio, che provvederanno all'istruttoria in applicazione del RD 11.12.1933, n. 1775.

La documentazione relativa alla stratigrafia del pozzo e alle prove di portata può essere rilasciata anche dalla ditta che ha provveduto allo scavo del pozzo.

Il richiedente può fare riferimento a documenti già presentati con la domanda di autorizzazione alla ricerca dell'acqua per la quale chiede la estrazione e l'utilizzazione.

L'autorizzazione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee deve specificare la portata massima emungibile, i volumi e i relativi periodi di utilizzazione e viene rilasciata con provvedimento del coordinatore dell'Ufficio del Genio Civile competente, sentito il Comitato tecnico di cui al successivo art. 46.

Il parere del Comitato tecnico è da considerare positivo se non viene rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata nel caso di insorgenza di fenomeni di contaminazione.”

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