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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 30/04/2018, n. 16
L. R. Puglia 30/04/2018, n. 16
L. R. Puglia 30/04/2018, n. 16
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CAPO I - Finalità e definizioni |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Puglia, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a chilometro zero, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e specificità. 2. A tal fine, con le presenti disposizioni, la Regione disciplina interventi finalizzati a: |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini e per gli effetti delle presenti disposizioni, si intendono per: a) prodotti a chilometro zero: prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si producono meno di 25 chilogrammi di anidride carbonica equivalente per tonnellata e che rientrano in una o più delle seguenti categorie: 1) prodotti provenienti da filiera corta: i prodotti provenienti da filiere produttive caratterizzate dall'assenza di intermediari commerciali tra l'impresa agricola e il consumatore finale; 2) prodotti di qualità certificati: prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti agricoli e agroalimentari designati da indicazioni geografiche e da denominazioni d'origine protette, i prodotti agricoli e agroalimentari registrati ai sensi de |
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CAPO II - Valorizzazione e promozione dei prodotti a chilometro zero |
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Art. 3 - Valorizzazione e promozione dei prodotti a chilometro zero da parte delle pubbliche amministrazioni1. La Regione sostiene la fornitura e l'utilizzo di prodotti a chilometro zero negli appalti pubblici per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti agricoli e agroalimentari, anche nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 144 e 216, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). 2. Negli appalti pubblici per l' |
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Art. 4 - Valorizzazione e promozione dei prodotti a chilometro zero nel settore privato1. La Regione incentiva la valorizzazione e la promozione commerciale dei prodotti a chilometro zero e ne favorisce una migliore conoscenza da parte dei consumatori. 2. Per il fine di cui al comma 1, le imprese esercenti attività di ristorazione, ricettività, trasformazione dei prodotti e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che |
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Art. 5 - Marchio "Puglia km zero"1. La Regione istituisce, con il regolamento di cui all'articolo 18, il marchio di filiera "Puglia km zero", che identifica i prodotti agricoli e agroa |
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Art. 6 - Promozione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone1. La Regione, anche dandone risalto tramite il proprio sito internet, promuove lo sviluppo di idee progettuali finalizzate alla promozione, diffusione e valorizzaz |
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Art. 7 - Centri di trasformazione di comunità1. La Regione promuove la nascita di centri di trasformazione di comunità (CTC), nell'ottica della promozione e della valorizzazione dei prodotti a chilometro zero. 2 |
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Art. 8 - Accordi con la grande distribuzione organizzata1. La Giunta regionale, nell'ambito delle azioni volte a garantire una maggiore diffusione dei prodotti a chilometro zero, promuove accordi con la gran |
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CAPO III - Vendita diretta e commercio dei prodotti a chilometro zero |
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Art. 9 - Vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), come in ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera h), n. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti, anche quelli a chilometro zero di cui all'articolo 2, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di |
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Art. 10 - Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli1. Al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di prodotti a chilometro zero e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prod |
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Art. 12 - Insegne1. Ai fini della individuazione da parte dei consumatori dei punti di vendita diretta, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono a semplificar |
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Art. 13 - Disposizioni in materia di commercio dei prodotti a chilometro zero1. Al fine di favorire l'acquisito e il consumo di prodotti a chilometro zero, gli esercizi comme |
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CAPO IV - Informazione e divulgazione |
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Art. 14 - Campagne di informazione di iniziativa regionale1. La Regione promuove e sostiene iniziative e azioni per la diffusione e la conoscenza dei prodotti a chilometro zero, attraverso: |
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Art. 15 - Portale della Regione1. La Giunta regionale attiva una apposita sezione del portale istituzionale della Regione, costantemente aggiornata, ove sono riportati: a) l'elenco delle imprese esercenti attività di ristorazione, ricettività, trasformazione dei prodotti e vendita al pubblico di cui all'articolo 4, comma 2; |
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CAPO V - Controllo e sanzioni |
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Art. 16 - Attività di controllo1. La Regione, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni di cui alle presenti disposizioni. 2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma |
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Art. 17 - Sanzioni1. L'imprenditore che esercita attività di vendita di prodotti a chilometro zero senza aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 9 è soggetto al pagamento di una sanzio |
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CAPO VI - Disposizioni di attuazione e coordinamento |
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Art. 18 - Istituzione della commissione tecnico-scientifica per l’adeguamento e attuazione della normativa in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli1. Al fine di adeguare la presente legge alle sopravvenute esigenze determ |
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Art. 19 - Clausola valutativa1. Entro la fine del secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alle competenti commissioni consiliari permanenti una relazione sullo stato di attuazione |
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Art. 20 - Rispetto della normativa dell'Unione europea1. I contributi previsti dalle presenti disposizioni sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2, 3 e 4. 2. I contributi, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trat |
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