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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 11/02/2002, n. 1
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- L.R. 21/11/2016, n. 31
- L.R. 22/10/2015, n. 30
- L.R. 30/12/2011, n. 38
- L.R. 03/12/2010, n. 18
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TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE |
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Art. 2 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le seguenti funzioni: a) programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale; |
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Art. 3 - (Programmi regionali)1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 settembre 2000, n.13, con cadenza triennale approva le direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati: |
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TITOLO II - NORME REGIONALI DI RECEPIMENTO DELLA LEGGE 29 MARZO 2001, N. 135 |
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Art. 4 - (Valorizzazione e sviluppo del sistema turistico regionale)1. La Regione Puglia persegue la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico regionale considerando il turismo strategico per |
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Art. 5 - (Sistemi turistici locali)1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, riconosce i sistemi turistici locali promossi dagli enti locali o da soggetti privati, singoli o associati, al fine di favorire l'integrazione armonica e compatibile tra le politiche del turismo, quelle del Governo per il territorio e quelle dello sviluppo economico. 2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, def |
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TITOLO III - AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO (ARET) |
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Art. 6 - (Organizzazione dell'ARET)1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita, con sede legale in Bari, l'ARET quale organismo tecnico operativo e strumentale della Regione. |
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Art. 7 - (Compiti dell'ARET)1. L'ARET, che assume la denominazione di "Pugliapromozione", è lo strumento operativo delle politiche della Regione in materia di promozione dell'immagine unitaria della Puglia, fa riferimento alla programmazione regionale e opera in raccordo con gli enti locali nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dei valori della brand identity, della accoglienza e dell'ospitalità. Ferme restando le funzioni della Regione in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia turistica, Pugliapromozione, in qualità di strumento operativo delle politiche regionali: a) diffonde e promuove la conoscenza e l'attrattività della Puglia come meta nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze, favorendo lo sviluppo economico del territorio anche attraverso l'intern |
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Art. 8-bis - (Il Consiglio di amministrazione)1. Il Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due membri, tutti nominati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dell'equilibrio di genere, dura in carica tre anni. L'incarico dei componenti è rinnovabile per una sola volta e, non può eccedere la durata della consiliatura regionale al termine della quale, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, si intende prorogato fino alla data di nomina dei component |
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Art. 8-ter - (Presidente del Consiglio di amministrazione)1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione ed è scelto, previa valutazione del relativo curriculum, tra personalità in possesso di documentata esperienza pluriennale, a livello nazionale o internazionale, nei settori di operatività dell'Agenzia. 2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione: |
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Art. 9 - (Il Direttore generale)1. Il Direttore generale è scelto a seguito di procedura ad evidenza pubblica tra esperti di comprovata competenza che abbiano maturato una esperienza almeno triennale, in enti pubblici o in aziende private, in materia di programmazione, coordinamento, organizzazione, gestione di attività complesse per la promozione e la valorizzazione territoriale e nella realizzazione di progetti e grandi eventi volti a promuovere l'attrattività territoriale, anche in una proiezione di carattere internazionale. È richiesta la laurea magistrale o l |
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Art. 10 - (Il Collegio sindacale)1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. |
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Art. 11 - (Controllo sugli atti dell'ARET)1. Il controllo sugli atti dell'ARET è esercitato in conformità alle vigenti disposizioni della legge regionale 22 giugno 1994, n. |
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Art. 12 - (Finanziamenti)1. La dotazione finanziaria dell'ARET è determinata da: a) ap |
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TITOLO IV - SOPPRESSIONE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA DI BARI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO |
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Art. 13 - (Soppressione delle Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto)1. Le Aziende di promozione turistica (APT), già istituite ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 23/1996, sono soppresse e poste in liquidazione con l'applicazione delle norme del codice civile. 2. Il Direttore generale dell’Azienda regionale turismo (ARET) è commissario liquidatore delle Aziende soppresse ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2012 presenta alla Giunta regionale il rapporto sullo stato della liquidazione. Il rapporto contiene almeno: a) la ricognizione analitica della situazione finanziaria delle aziende di promozione turistica (A.P.T.); b) i rendiconti finanziar |
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Art. 14 - (Destinazione dei beni delle Aziende di promozione turistica)1. I beni immobili di proprietà delle Aziende di promozione turistica (A.A.P.T) elencati nei rapporti sullo stato di liquidazione approvati dalla Giunta regionale sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia con la sottoscrizione dei processi verbali di consegna di cui all’articolo 13, che costituiscono titolo per le trascrizioni, volture e ogni altro adempimento necessario derivante dalla successione. 2. Ai fini della valorizzazione dei beni immobili, la Regione Puglia può avvalersi della collaborazione di istituzioni universitarie e di ricerca, amminis |
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Art. 15-bis (Conferimento di funzioni ai STL) |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI |
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Art. 16 - (Norme finanziarie)1. All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge quantificato in euro 516456,90 (lire 1 miliardo) per il corrente |
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Art. 17 - (Abrogazione)1. La l.r. 23/1996 avente ad oggetto "Riordinamento dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell' |
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