1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la costituzione della "Fondazione 20 marzo 2006", con il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI, nonché interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'accoglienza turistica mediante azioni di sostegno al rafforzamento della capacità commerciale e competitiva del settore turistico. La fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile. N1
2. La Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati, in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 nonché dei IX Giochi Paralimpici invernali e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l'utilizza