L. R. Piemonte 26/09/2016, n. 18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Piemonte 26/09/2016, n. 18

Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 19/10/2021, n. 25
- L.R. 09/07/2020, n. 15
- L.R. 17/12/2018, n. 19
- L.R. 31/10/2017, n. 16
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - (Oggetto)

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte

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Art. 2. - (Natura e finalità dell’ARPA)

1. L’ARPA è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia tecnico-scientifica, amministrativa, patrimoniale e contabile, posto sotto la vigilanza del Presidente della Giunta regionale al fine di garantire l’attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle a

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Art. 3. - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge e in coordinamento con l’articolo 2 della legge 132/2016, si intende per:

a) pressioni sull’a

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Capo II - FUNZIONI
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Art. 4. - (Attività istituzionali)

1. L’ARPA svolge le seguenti attività istituzionali di natura tecnico-scientifica:

a) attività di controllo ambientale aventi per oggetto il campionamento, l’analisi, la misura, il monitoraggio e l’ispezione dello stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché la verifica di forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti; attività di controllo sull’igiene dell’ambiente, sulle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; attività di controllo dei fattori geologici, metereologici e nivologici per la tutela dell’ambiente, nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al servizio meteorologico nazionale distribuito;

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Art. 5. - (Ruolo dell’ARPA nel Sistema informativo territoriale ed ambientale regionale)

1. Nell’ambito del Sistema informativo territoriale ed ambientale regionale, l’ARPA collabora con la Regione garantendo la coerenza e l’interoperabilità delle proprie banche dati,

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Art. 6. - (Carta dei servizi e delle attività dell’ARPA)

1. L’ARPA predispone, in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalla pianificazione ambientale, dal piano energetico ambientale, dal piano sanitario e dal piano regionale della prevenzione, la Carta dei servizi e delle attività per informare p

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Art. 7. - (Contenuti della Carta dei servizi e delle attività)

1. La Carta dei servizi e delle attività individua, nell’ambito delle attività istituzionali di cui all’articolo 4, comma 1, le attività istituzionali obbligatorie e quelle istituzionali non obbligatorie.

2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono attività istituzionali obbligat

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Capo III - ORGANIZZAZIONE
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Art. 8. - (Organi dell’ARPA e articolazione territoriale)

1. Sono organi dell’ARPA:

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Art. 9. - (Statuto)

1. L’ARPA adotta un proprio statuto e lo trasmette alla Giunta regionale che, previa acquisizione del parere del Comitato regionale di indirizzo e della commissione consiliare competente, provvede alla sua approvazione.

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Art. 10. - (Regolamento di organizzazione)

N14

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Art. 11. - (Direttore generale)

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ARPA ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell’ARPA, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo, nonché della corretta gestione delle risorse.

2. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è scelto tra persone in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente e dotate di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è in via esclusiva, salvo quanto previsto dal comma 9, ed è disciplinato con contratto di diritto privato.

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Art. 12. - (Assenza o impedimento del direttore generale)

1. In caso di assenza o impedimento o cessazione dall’incarico del direttore generale, l

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Art. 13. - (Revoca e cessazione dell’incarico di direttore generale)

1. La revoca del direttore generale è disposta con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, nei casi di:

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Art. 14. - (Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi nominati con deliberazione del Consiglio regionale. I suoi comp

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Art. 15. - (Funzioni del collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali ai fini della predisposizione degli atti.

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Art. 16. - (Direttore tecnico e direttore amministrativo)

1. Alla direzione tecnica ed amministrativa dell’ARPA sono preposti, rispettivamente, un direttore tecnico e un direttore amministrativo.

2. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo coadiuvano il direttore generale nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 11, anche mediante la formulazione di proposte e pareri. Essi sovrintendono, rispettivamente, allo svolgimento dell’attività tecnico-scientifica ed

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Art. 17. - (Ufficio di direzione)

1. L’ufficio di direzione è costituito dal direttore generale, dal direttore amministra

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Capo IV - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI
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Art. 18. - (Rapporti con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali)

1. La Giunta regionale assicura l’integrazione e la collaborazione tra l’ARPA e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 7, comma 4.

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Art. 19. - (Rapporti con altri enti pubblici)

1. Ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all’articolo 4, l’ARPA collabora con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

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Art. 20. - (Comitato regionale di indirizzo)

1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle azioni di tutela ambientale e di prevenzione, è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato regionale di indirizzo, al quale compete la determinazione degli obiettivi istituzionali in materia e la verifica dei risultati delle attività svolte dall’ARPA, nonché del loro coordinamento con le attività dei dipartimenti di prevenzione delle ASL. Il Comitato regionale di indirizzo definisce altresì le forme di integrazione e di coordinamento delle attività delle strutture periferiche dell’ARPA con i servizi delle corrispondenti amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Torino e con i dipartimenti di prevenzione delle ASL.

2. Il Comitato regionale di indirizzo è composto da:

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Capo V - DOTAZIONI DELL’ARPA E NORME FINANZIARIE
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Art. 21. - (Finanziamento)

1. Al finanziamento dell’ARPA si provvede mediante:

a) una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta regionale in rapporto alle attività attribuite all’ARPA, nonché un contrib

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Art. 22. - (Contabilità)

1. L’ARPA ha un patrimonio ed un proprio bilancio. Si applicano all’ARPA le norme di bilancio e di contabilità previste dalla

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Art. 23. - (Dotazione organica)

1. La dotazione organica dell’ARPA e, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le relativ

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Art. 24. - (Beni e patrimonio)

1. Costituiscono patrimonio dell’ARPA i beni mobili e immobili, nonché le attrezzature

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Art. 25. - (Trattamento giuridico ed economico del personale)

1. Al personale dell’ARPA si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell’

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Capo VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art. 26. - (Norme transitorie)

1. È confermata la dotazione organica dell’ARPA così come definita anteriormente all’entrata i

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Art. 27. - (Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge valgono per l’ARPA le

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Art. 28. - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti leggi regionali:

a) la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale) N4;

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Art. 29. - (Norma finanziaria)

1. In una fase di prima attuazione della presente legge, al finanziamento del contributo regionale annuale di parte corrente di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), il cui importo è definito tenuto conto dei costi delle attività istituzionali obbligatorie previste dalla Carta dei servizi e delle attività, di cui all’articolo 7, comma 2, si fa fronte nell’esercizio finanziario 2016 con le risorse di parte corrente della legge regionale 60/1995 di cui all’allegato A della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6

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