N20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 70, comma 1, della L.R. 31/10/2017, n. 16, così recitava:

“Art. 33 - Finanziamenti

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante una riduzione, in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti - disponibili alla data di entrata in vigore della legge stessa - dei capitoli 11290 e 20160 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la seguente denominazione: «Contributi all'Ente per il diritto allo studio universitario per l'esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio universitario» e con uno stanziamento di pari ammontare.

2. Le spese, per gli anni finanziari 1993 e seguenti, saranno stabilite nei relativi bilanci.

3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.”

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