Articolo abrogato dall’art. 114, comma 1, della L.R. 31/10/2017, n. 16, così recitava:

“Art. 34 - Ricorso alla conferenza di servizi

1. I soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, possono indire, ai fini istruttori, una conferenza di servizi, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. In tal caso, in relazione agli interessi pubblici presenti in uno o più procedimenti, acquisiscono il parere delle altre amministrazioni portatrici di interessi coinvolti nel procedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono indire la conferenza di servizi ai fini istruttori anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dal soggetto procedente o, previa informale intesa, da uno dei soggetti che curano l'interesse pubblico prevalente.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, la conferenza di servizi è sempre indetta quando i soggetti devono acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottengano, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può altresì essere indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate o nei casi in cui è consentito di provvedere in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

4. Quando l'attività del privato è subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più soggetti di cui al comma 1, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, nonché del soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.

5. La conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari è disciplinata dall'articolo 14-bis, commi 1, 2, 3-bis, 4 e 5, della legge n. 241/1990.

6. Previo accordo tra tutti i soggetti di cui al comma 1 coinvolti, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.”

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