L.R. Piemonte 31/05/2004, n. 14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Piemonte 31/05/2004, n. 14

Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.
Con le modifiche apportate dalla L.R. del 23/04/2007 n.9
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[Premessa]


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Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione Piemonte con la presente legge detta i principi ed i criteri per migliorare l'efficienz

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Art. 2 - (Indirizzi generali e funzioni)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riferite alla rete degli impianti stradali, lacuali e ad uso privato, la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria:

a) individua i bacini di utenza anche non contigui, per garantire un'articolata presenza del servizio di distribuzione dei carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale;

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Art. 3 - (Definizioni)

1. Si intende per "rete" l'insieme dei punti di vendita eroganti i carburanti per autotrazione in commercio.

2. Si intendono per "carburanti per autotrazione" i seguenti tipi di prodotti:

a) benzine;

b) gasolio;

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Art. 4 - (Procedure per i nuovi impianti)

1. Il comune rilascia le autorizzazioni per i nuovi impianti stradali, lacuali e ad uso privato nel rispetto d

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Art. 5 - (Sospensione obbligatoria dell'attività)

1. Il Sindaco dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto per motivi di pubblico interesse o

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Art. 6 - (Collaudo, perizie, autocertificazione)

1. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate con collaudo a cadenza quindicennale. Il collaudo è disposto dal comune competente, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, mediante is

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Art. 7 - (Sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di seguito elencate sono punite secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e precisamente:

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Art. 8 - (Decadenza e revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione decade nel caso in cui l'impianto non risulti adeguabile e chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del comun

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Art. 9 - (Vigilanza)

1. L'applicazione delle sanzioni e le revoche previste dagli articoli 7 e 8 sono di competenza del co

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Art. 10 - (Sistema informativo e Osservatorio regionale della rete carburanti)

1. La Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio.

2. A tal fine i comuni, i titolari delle autorizzazioni e i gestori degli impianti trasmettono alla Regione ogn

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Art. 11 - (Formazione professionale)

1. La Giunta regionale, al fine di favorire la formazione degli operatori e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo dei carburanti, individua i percorsi formativi per l'aggiornamento degli operatori in attivit&a

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Art. 12 - (Credito per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)

1. La Regione agevola l'accesso al credito dei comuni e delle piccole e medie imprese operanti nel settore della distribuzione dei carburanti attraverso interventi diretti:

a) alla realizzazione di impianti in zone carenti di servizio ed in altre aree territorialmente svantaggiate, così come definite dalla programmazione regionale;

b) a favorire la diffusione della distribuzione di carburanti a basso impatto ambientale;

c) alla realizzazione di attività integrative di carattere commerciale, artigianale e di somministrazione di alimenti e bevande negli impianti di distribuzione dei carburanti;

d) alla realizzazione dei programmi di sviluppo delle imprese inerenti all'innovazione gestionale e tecnologica, al ricorso alla certificazione di qualità, alla formazione e all'aggiornamento professionale;

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Art. 13 - (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2004 e 2005 la spesa complessiva di euro 460.000,00.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 nell'Unità previsionale di base (UPB) 17031

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Art. 14 - (Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

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Art. 15 - (Disposizioni transitorie)

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, restano in vigore i criteri ado

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