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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 07/02/2017, n. 1
L. R. Piemonte 07/02/2017, n. 1
L. R. Piemonte 07/02/2017, n. 1
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Art. 5 - Modifiche dell'articolo 4 della L.R. 2/20091. La rubrica dell'articolo 4 della L.R. 2/2009R è sostituita dalla seguente: "Definizione delle aree sciabili e di sviluppo montano e delle piste da sci". |
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Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. 2/20091. L'articolo 5 della L.R. 2/2009R è sostituito dal seguente: "Art. 5. (Individuazione e variazione delle aree sciabili e di sviluppo montano) 1. I comuni, ai fini dell'individuazione e della variazione di cui all'articolo 2, c |
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Art. 7 - Inserimento dell'articolo 5-bis nella L.R. 2/20091. Dopo l'articolo 5 della L.R. 2/2009R è inserito il seguente: "Art. 5-bis. (Pianificazione degli interventi urbanistici nelle aree sciabili e di sviluppo montano) 1. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo). 2. Nelle aree sciabili e di sviluppo montano il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d'intervento, consentendo esclusivamente: |
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Art. 10 - Modifiche dell'articolo 8 della L.R. 2/20091. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della L.R. 2/2009R è |
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Art. 12 - Modifiche dell'articolo 11 della L.R. 2/20091. La rubrica dell'articolo 11 della L.R. 2/2009R è sostituita dalla seguente: "Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste". |
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Art. 13 - Modifiche dell'articolo 12 della L.R. 2/20091. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della L.R. 2/2009R |
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Art. 15 - Modifiche dell'articolo 14 della L.R. 2/20091. La rubrica dell'articolo 14 della L.R. 2/2009R è sostituita dalla seguente: "Procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile e di sviluppo montano". 2. Il comma 1 dell'articolo 14 della L.R. 2/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 16 - Modifiche dell'articolo 15 della L.R. 2/20091. La rubrica dell'articolo 15 della L.R. 2/2009R è sostituita dalla seguente: "Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile e di sviluppo montano". 2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 15 della L.R. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "1. La servitù coattiva di aree |
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Art. 18 - Modifiche dell'articolo 18 della L.R. 2/20091. Dopo la lettera i) del comma 3 dell'articolo 18 della L.R. 2/2009R è inserita la seguente: "i bis) comunicare all'utente l'obbligo del possesso della copertura assicurativa, di cui all'articolo 32, comma 14-bis;". |
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Art. 19 - Modifiche dell'articolo 20 della L.R. 2/20091. Il comma 2-bis dell'articolo 20 della L.R. 2/2009R è così modificato: |
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Art. 20 - Modifica dell'articolo 21 della L.R. 2/20091. Alla fine del comma 4 dell'articolo 21 della L.R. 2/2009 sono aggiunte le parole: "Gli attraversamenti stradali, anche |
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Art. 21 - Modifiche dell'articolo 22 della L.R. 2/20091. Il comma 1 dell'articolo 22 della L.R. 2/2009R è sostituito dal seguente: "1. Il gestore assicura, sulle piste di cui all'articolo 4, co |
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Art. 22 - Modifiche dell'articolo 24 della L.R. 2/20091. Alla fine del comma 6 dell'articolo 24 della L.R. 2/2009R sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica della compatibilità paesaggistica se l'intervento ricade in ambito di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/200 |
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Art. 24 - Modifiche dell'articolo 26 della L.R. 2/20091. Il comma 2 dell'articolo 26 della L.R. n. 2/2009R è sostituito dal seguente: |
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Art. 25 - Modifiche dell'articolo 28 della L.R. 2/20091. Al comma 1 dell'articolo 28 della L.R. 2/2009R |
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Art. 26 - Inserimento dell'articolo 28-bis nella L.R. 2/20091. Dopo l'articolo 28 della L.R. 2/2009R è inserito il seguente: "Art. 28-bis. (Attività di volo in zone di montagna) 1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico, nel territorio della Regione, per tutte le zone site ad altitudine superiore a ottocento metri sul livello del mare, pari a duemilaseicentoventicinque piedi, sono vietati l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonché il sorvolo delle stesse a quote inferiori a cinquecento metri, pari a milleseicentoquaranta piedi, dal suolo. 2. Al divieto di cui al comma 1 sono ammesse deroghe rilasciate dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, fermo restando: a) l'assenso della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle oasi di protezione della fauna di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); b) l'autorizzazione rilasciata a cura del soggetto gestore nelle aree naturali protette di cui all'articolo 10 della L.R. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della bio |
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Art. 28 - Modifiche dell'articolo 31 della L.R. 2/20091. La rubrica dell'articolo 31 della L.R. 2/2009R è sostituita dalla seguente: "Utilizzo estivo dell'area sciabile e di sviluppo montano". 2. Il comma 1 dell'articolo 31 della L.R. 2/2009 è sostituito dal seguente: "1. L'area sciabile e di sviluppo montano, ivi comprese le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) |
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Art. 29 - Modifiche dell'articolo 32 della L.R. 2/2009.1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 32 della L.R. 2/2009R, sono aggiunte le parole: "Lo sciatore è tenuto altresì ad un'adeguata preparazione psico-fisica per prevenire i rischi connessi all'esercizio di tale pratica e quelli intrinseci dell'ambiente in cui si svolge.". 2. Il comma 4 dell'articolo 32 della L.R. 2/2009 è sostituito dal seguente: "4. Lo sciatore si astiene dal percorrere piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata ed adegua la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, che deve essere mantenuta in efficienza secondo |
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Art. 30 - Modifiche dell'articolo 33 della L.R. 2/20091. Dopo il comma 4 dell'articolo 33 della L.R. 2/2009R è inserito il seguente: |
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Art. 32 - Modifiche dell'articolo 35 della L.R. 2/20091. Il comma 3 dell'articolo 35 della L.R. 2/2009R è sostituito dal seguente: "3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente l'unione montana di riferimento. Le modalità e i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore. Le sanzioni possono essere accertate ed irrogate, oltre che dai soggetti già titolati, anche da altri dipendenti del comune o dell'unione montana, ai quali il sindaco o il presidente dell'unione montana abbia conferito tale compito; tali dipendenti sono individuati tra coloro che hanno frequentato con profitto uno specifi |
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Art. 37 - Modifiche dell'articolo 40 della L.R. 2/20091. Il comma 1 dell'articolo 40 della L.R. 2/2009R è sostituito dal seguente: "1. Al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla presente legge, la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categorie di iniziative agevolabili: |
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Art. 38 - Modifiche dell'articolo 42 della L.R. 2/20091. La rubrica dell'articolo 42 della L.R. 2/2009R è sostituita dalla seguente: "Interventi relati |
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Art. 39 - Modifiche dell'articolo 43 della L.R. 2/20091. La rubrica dell'articolo 43 della L.R. 2/2009R è sostituita dalla seguen |
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Art. 40 - Modifiche dell'articolo 44 della L.R. 2/20091. Il comma 1 dell'articolo 44 della L.R. 2/2009R è s |
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Art. 41 - Modifiche dell'articolo 45 della L.R. 2/20091. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 45, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo |
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Art. 42 - Modifiche dell'articolo 46 della L.R. 2/20091. L'alinea del comma 1 dell'articolo 46 della L.R. 2/2009R è sostituita dalla seguente: "1. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a) possono essere concesse le seguenti agevolazioni:". 2. La lettera a) del comma 1 dell'articol |
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Art. 43 - Modifiche dell'articolo 47 della L.R. 2/20091. All'alinea del comma 2 dell'articolo 47 della L.R. 2/2009R, le parole "all'articolo 41" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 40". 2. La |
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Art. 44 - Modifiche dell'articolo 49 della L.R. 2/20091. Al comma 1 dell'articolo 49 della L.R. 2/2009R, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano". 2. Il comma 3 dell'articolo 49 della L.R. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "3. I soggetti che, a far data dal 1° gennaio 2004 e f |
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Art. 45 - Modifiche dell'articolo 51 della L.R. 2/20091. L'articolo 51 della L.R. 2/2009R è sostituito dal seguente: "Art. 51 (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, della pratica non agonistica degli sport invernali ed estivi, della disciplina e delle attività di volo in zone di montagna, nonché della riqualificazione e del potenziamento del patrimonio impiantistico e dell'offerta turistica. 2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità |
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Art. 46 - Disposizioni transitorie1. Fino all'adeguamento dei PRGC alla nuova individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 5 |
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Art. 48 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) l'ottavo comma dell'articolo 27 della L.R. 56/1977R; |
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Art. 49 - Clausola di neutralità finanziaria1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale. |
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Art. 50 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno del |
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