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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 19/05/2021, n. 9
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L. R. Piemonte 19/05/2021, n. 9
L. R. Piemonte 19/05/2021, n. 9
- L.R. 19/10/2021, n. 25
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Capo I - FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1. - (Finalità)1. La Regione, in armonia con la normativa europea e nazionale nonché in attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto regionale, riconosce e |
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Art. 2. - (Oggetto)1. La Regione nell'ambito della finalità di cui all'articolo 1 procede all'individuazione delle strade storiche di montagna attraverso l'istituzione e l'implementazione del censimento di cui all'articolo 4 e promuove: a) gli interventi di conservazione, recupero, ampliamento |
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Art. 3. - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) strade storiche di montagna di interesse turistico: tutti i collegamenti viari e stradali, nonché quelli pedonali, compresi quelli transvallivi e di collegamento con i territ |
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Capo II - CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA |
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Art. 4. - (Censimento delle strade storiche di montagna di interesse turistico)1. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce il censimento delle strade storiche di montagna di interess |
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Art. 5. - (Interventi)1. La Regione sostiene progetti e interventi di valorizzazione effettuati dagli enti proprietari, nella salvaguardia delle caratteristiche tipologiche delle strade storiche di montagna di interesse turistico con particolare riguardo: a) alla promozione del loro valore culturale, e turistico, alla loro mappatura, georeferenziazione e pubblicazione cartografica, nonché alla diffusione di materiale promozionale; N5 |
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Art. 6. - (Gestione e fruizione)1. La Città metropolitana di Torino, le province, i comuni, le unioni dei comuni e gli enti di gestione delle aree protette sono i soggetti competenti ai fini della gestione, anche in forma associata, previa intesa con la Regione, delle strade e delle o |
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Capo III - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 7. - (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi |
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Art. 8. - (Regolamento attuativo)1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della competente commissione consilia |
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Art. 9. - (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1, dello Statuto regionale, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per favorire lo sviluppo del turismo all’aria aperta. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche sulla base dei dati forniti dai soggetti coinvolti nell’attuazione della presente legge, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con p |
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Art. 10. - (Abrogazione)1. La legge regionale 18 febbraio 2010, n. 9 (Iniziative |
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Art. 11. - (Norma finanziaria)1. In fase di prima applicazione, agli oneri di parte corrente, derivanti dal finanziamento degli interventi e dei progetti di cui alla presente legge e valutati in euro 500.000,00 per l’anno 2021, si fa fronte con le risorse stanziate all'interno della missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 2. In fase di prima applicazione, agli oneri in c |
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