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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Piemonte 30/09/2022, n. 6/R.
Regolam. R. Piemonte 30/09/2022, n. 6/R.
Regolam. R. Piemonte 30/09/2022, n. 6/R.
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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Art. 1. - (Obiettivi)1. Il presente regolamento, previsto all'articolo 8 della legge regionale 19 maggio 2021 n. 9 (Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico) definisce: a) le caratteristiche specifiche delle strade storiche di montagna di interesse turistico; |
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Art. 2. - (Caratteristiche delle strade storiche di montagna di interesse turistico)1. Le strade storiche di montagna, ad uso pedonale, ciclabile, mulattiere e carrabili, di interesse turistico si identificano in base alle seguenti caratteristiche: a) sviluppo prevalente nel territorio di comuni classificati montani, cosi come riconosciuti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988 per la “Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura”, ovvero da ulteriori e successive normative di carattere nazionale o regionale che disciplinano in materia specifica; b) presenza e funzione storica dell'infrastruttura viaria quale: 1b) collegamento internazionale, interregionale, intervallivo per consentire opportuni e diversificati scambi tra i territori confinanti; 2b) attestazione a strutture ed infrastrutture storicamente impiegate a fini di difesa militare e non più utilizzate; 3b) via di transito dei flussi di pellegrinaggi religiosi verso luoghi di culto significativi e simbolici. |
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Art. 3. - (Criteri, modalità e documentazione per la creazione e l’implementazione del censimento delle strade storiche di montagna di interesse turistico)1. La Regione crea ed implementa il censimento di cui all'articolo 4 della l.r. 9/2021 ai fini dell’approvazione di un elenco regionale delle strade storiche di montagna di interesse turistico e dei successivi aggiornamenti da effettuarsi con cadenza annuale. 2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le strade storiche di montagna, candidate al riconoscimento regionale di interesse turistico, soddisfano le seguenti condizioni: a) possesso delle caratteristiche di cui all’articolo 2, commi 1 e 2; b) possesso di requisiti dimensionali e costruttivi compatibili con le modalità fruitive individuate dalla legge; c) dotazione di apposita segnaletica direzionale e di richiamo funzionale alla specifica modalità fruitiva caratteristica della strada definita all’articol |
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Art. 4. - (Requisiti e criteri generali dei progetti di valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico)1. Il sostegno finanziario della Regione alla realizzazione dei progetti di valorizzazione delle strade storiche di montagna è prioritariamente rivolto : a) ai progetti di investimento presentati dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 9/2021 che prevedano il miglioramento della percorribilità della strada, l'infrastrutturazione di nuovi tratti di collegamento anche di tipo transvallivo, |
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Art. 5. - (Indirizzi per la redazione del regolamento sulla fruizione delle strade di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e per le relative opere edilizie)1. Gli enti proprietari delle strade di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) approvano un regolamento per la fruizione dell’infrastruttura che disciplini almeno i seguenti aspetti: a) ambito di applicazione: individuazione della strada, caratteristiche fisiche, individuazione degli enti proprietari, accessi, vincoli di protezione ambientale, presenza elementi e manufatti di particolare |
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Art. 6. - (Indirizzi tecnici della struttura regionale competente)1. Con provvedimenti della struttura regionale competente sono individuati gli indirizzi tecnici per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative a: a) requisiti e criteri generali de |
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Art. 7. - (Deroghe)1. Le limitazioni contenute nel presente regolamento non si applicano: a) ai conduttori di fondi, ai residenti, ai proprietari o affittuari di immobili anche se non |
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Art. 8. - (Urgenza)1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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