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Deliberaz. G.R. Piemonte 28/12/2022, n. 27-6373

D.P.C.M. 24 maggio 2001. Revoca della D.G.R. n. 63-5679 del 25 marzo 2002: disposizioni riguardanti i comuni con strumento urbanistico non adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Aggiornamento ed integrazione dei criteri di valutazione del rischio idraulico contenuti nella D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014.
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Testo del documento

 

Premesso che:

il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (di seguito PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti l’assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (oggi del distretto del fiume Po);

in tal senso il PAI, nelle proprie norme, ha previsto che le Regioni potessero disporre specifiche disposizioni concernenti l’attuazione del Piano nel settore urbanistico, obbligando i comuni a effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico e idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;

le norme del PAI hanno dato altresì alle Regioni la possibilità di individuare, ove necessario, i comuni da ritenere esonerati dall’adeguamento al PAI in quanto già dotati di strumenti urbanistici ritenuti compatibili con le condizioni di dissesto presenti.

Dato atto che:

in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, sono state fornite indicazioni e indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, attraverso numerose disposizioni regionali, da ultimo sostituite dalla D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014;

con la D.G.R. n. 63-5679 del 25 marzo 2002 sono stati dichiarati “esonerati” dall’adeguamento al PAI 116 comuni piemontesi, in quanto già dotati di strumenti urbanistici formati tenendo conto delle condizioni di dissesto presenti o potenziali sul territorio (secondo la Circolare PGR 7/Lap/1996 e smi) e quindi dotati di un quadro del dissesto, nel 2002, idoneo a sostituire, modificare e/o integrare quello rappresentato nel PAI.

Premesso, altresì, che:

il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (di seguito PGRA) approvato con DPCM del 27 ottobre 2016, in attuazione della Direttiva 2007/60/CE (cd. Alluvioni) aggiorna il quadro della conoscenza relativamente alle aree alluvionali, individuando su tutti i corsi d’acqua tre scenari di pericolosità da alluvione: Frequente (H), Poco frequente (M), Rara (L), riconoscendo altresì, nella sovrapposizione tra questi scenari e assegnate classi di danno agli usi del suolo, quattro scenari di rischio: Molto elevato (R4), Elevato (R3), Medio (R2), Moderato (R1);

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Allegato 1 - Aggiornamento e integrazione dei criteri contenuti nella DGR n. 64-7417 del 7/04/2014

Il presente Allegato affronta le problematiche idrauliche lungo il reticolo idrografico principale, interessato quindi dalle fasce fluviali del PAI, con specifico riferimento alla definizione delle condizioni di pericolosità e vulnerabilità nei centri e nuclei abitati e la conseguente corretta normazione d’uso lungo il reticolo idrografico nei territori della fascia C del PAI ubicati a tergo del “limite di progetto tra la fascia B e la fascia C”.

I disposti di cui all’art. 31, comma 5, delle NdA del PAI impongono ai Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, di individuare le condizioni di rischio nelle porzioni di territorio ubicate in fascia C, a tergo del limite di fascia B di progetto. Tale limite evidenzia la necessità di assicurare alle aree in fascia C ad esso esterne, un livello di sicurezza adeguato fino a quando l’opera non venga realizzata e collaudata e risulti conclusa la procedura di cui all’art. 28 delle NdA del PAI e del relativo Regolamento attuativo (deliberazione del C.I. n. 11 del 5 aprile 2006). Tale cautela deriva dal fatto che, in assenza dell’opera di controllo, questi territori sono esposti ad un rischio di esondazione più intenso rispetto a quello previsto per la fasc

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