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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib.G.R. Piemonte 28/01/2008, n. 7-8070
Delib.G.R. Piemonte 28/01/2008, n. 7-8070
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[Premessa]Visto l’articolo 14 della Legge regionale 5 dicembre 2007 n. 22 che modifica l’art. 6 della l.r. 14/2006, come da ultimo modificato dall’art. 2 della l.r. 9/2007 che conferma, nell’ordinamento regionale, l’istituto del diritto di escavazione a carico degli esercenti le cave o miniere, originariamente istituito dalla l.r. 21 aprile 2006 n. 14 “Legge finanziaria 2006"; preso atto che ai sensi del comma 1 del suddetto articolo, come già previsto dalla precedente l.r. 9/2007, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, aveva definito con la DGR n. 22 - 6045 del 4 giugno 2007 le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia dei materiali estratti, tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione; |
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Allegato - Modalità di applicazione dell’art. 14 della Legge regionale 5 dicembre 2007 n. 22 - Tariffe del diritto di escavazione" |
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1. Premesse1.1. L’attività estrattiva di cava nella Regione Piemonte è disciplinata dalla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 R "Coltivazione di cave e torbiere" e s.m.i., mentre l’attività di estrazione di minerali di I° categoria (miniere) è normata dal Regio Decreto 1443/1927 e s.m.i..R 1.2. L’articolo 14 della Legge regionale 5 dicembre 2007 n. 22 che modifica l’art. 6 della I.r. 14/2006, come da ultimo modificato dall’art. 2 della I.r. 9/2007 conferma, nell’ordinamento regionale, l’istituto del diritto di escavazione a carico degli esercenti le cave o minier |
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2. I disposti della norma2.1. Come premesso, i commi 1 e 2 dell’articolo introducono, nell’ordinamento regionale, le tariffe del diritto di escavazione per la coltivazione di cave e miniere, e quantificano l’onere dovuto a metro cubo di materiale estratto. Il comma 1 prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, tutti gli operatori del settore sono soggetti all’onere nell’entità definita al comma 2. 2.2. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che le tariffe del diritto di escavazione, relativamente alle miniere (minerali di I° categoria, ai sensi del R.D. 1443/1927), sostituiscono la tassa regionale istituita dalla Regione Piemonte a seguito dell’entrata in vigore della Legge 281/1970. In applicazione della norma, il diritto proporzionale dovuto dall’anno 2007 è pertanto commisurato al volume estratto, in ragione di 0,50 euro/m³, da versare ai soggetti indicati al comma 4, secondo le percentuali previste. 2.3. Il comma 4 stabilisce che la tariffa è dovuta per il 70% al comune in cui è ubicata l’attività estrattiva e per il 30% alla Regione Piemonte. In caso di attività ricadenti in Aree protette, per il 60% al Comune, e per il restante 40% all’Ente di gestione dell’Area protetta. 2.4. Da quanto sopra derivano per il biennio 2007 - 2008 le tariffe indicate nella seguente tabella:
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3. Applicazione delle tariffe del diritto di escavazione3.1. Le tariffe del diritto di escavazione si applicano alle imprese che eserciscono attività estrattive di cava autorizzate ai se |
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4. Tariffe dovute in relazione al materiale estratto e utilizzabile e allegati ai versamenti4.1. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente ai seguenti materiali: a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi e materiali per pietrischi e sabbie; c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba; d) minerali di I° categoria ai sensi del R.D. 1443/1927; e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti; sono da riferire al quantitativo di materiale estratto (espresso in m³) nell’anno solare di riferimento, valutando il volume estratto in banco, conteggiato vuoto per pieno, con l’esclusione del terreno vegetale, del materiale sterile di copertura del giacimento non commercializzabile e delle intercalazioni sterili in banco. Relativamente ai materiali inseriti nella categoria d) deve essere conteggiato anche il volume estratto di “minerali associati”. 4.2. Le tariffe del diritto di escavazione, relativamente ai seguenti materiali: b) pietre ornamentali; |
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5. Termini di versamento e modalità5.1. I pagamenti delle tariffe da parte delle imprese esercenti le attività estrattive devono avvenire con bollettini distinti per ogni cava o miniera. 5.2. Si ritiene opportuno, fatta salva l’autonomia delle Amministrazioni comunali, che i pagamenti dovuti ai Comuni e agli Enti di Gestione delle Aree protette siano suddivisi in due rate (acconto e saldo) ed effettuati nel corso dell’anno per il quale è dovuto il tributo. |
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6. Controlli sul pagamento delle tariffe6.1. Come già indicato, il comma 5 dell’articolo individua il Comune quale soggetto deputato al controllo del pagamento delle tariffe da parte degli operatori. |
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7. Monitoraggi e aggiornamento7.1. Il competente Settore regionale Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive attuerà la verifica, il monitoraggio dell’applicazione, e il rispetto della norma attraverso l’inserimento dei dati rel |
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) |
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