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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Piemonte 13/03/2017, n. 17-4762
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Deliberaz. G.R. Piemonte 13/03/2017, n. 17-4762
- Deliberaz. G.R. 16/05/2019, n. 76-8985
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Testo del provvedimentoA relazione dell'Assessore Parigi: Premesso che: la legge 24.12.2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", ha previsto che le regioni adeguino la propria normativa alle disposizioni in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e ai principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili; la legge regionale 26.01.2009 n. 2 e s.m.i. ha recepito i principi contenuti nella legislazione nazionale e ha provveduto a disciplinare la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili delineando i principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della montagna, sia nel periodo invernale che estivo; con le recenti leggi regionali n. 19/2016 e n. 1/2017 sono state apportate ulteriori sostanziali modifiche alla l.r. 2/09 e. s.m.i. ora intitolata “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”, modifiche che hanno interessato anche i parametri e la procedura per la classificazione delle piste da sci, di cui agli articoli 6, 7 e 8 della stessa legge. Dato atto che: il nuovo comma 1 dell’art. 6 prevede che le piste di discesa e di fondo siano classificate sulla base di criteri definiti con deliberazione della Giunta Regionale, nel rispetto dei termini indicati all’articolo 7, commi 2 e 3; a seguito della modifica del comma 5 dell’articolo 7, la presentazione della domanda di classificazione costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti di cui alla legge in oggetto, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all’individuazione dell’area sciabile e di sviluppo montano; |
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Allegato 1 - Criteri e indirizzi procedurali e tecnici per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo ai sensi del comma 1 art. 6 e artt. 7 e 8 della legge regionale n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i.Al fine di garantire uniformità e omogeneità sul territorio piemontese per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da discesa e da fondo di nuova realizzazione o esistenti, si rende opportuno fornire ai soggetti di cui all’art. 12, comma 2 l.r. 2/09 e s.m.i. le seguenti indicazioni procedurali e tecniche. La domanda per la classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo deve essere corredata dagli elaborati di progetto previsti dall’art. 8, l.r. 2/09 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 7 comma 5, l.r. 2/09 e s.m.i. la presentazione della domanda di classificazione costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 40 della stessa legge, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all’individuazione dell’area sciabile e di sviluppo montano, ai sensi dell’articolo 5, l.r. 2/09 e s.m.i. Criteri e adempimenti tecnico - procedurali A) Soggetti legittimati alla presentazione della domanda (art. 12 comma 2, l.r. 2/09 e s.m.i.) La domanda di classificazione, corredata degli elaborati di cui all’art. 8 l.r. 2/09 e s.m.i., deve essere presentata alla Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Offerta Turistica e Sportiva, dai seguenti soggetti: a) il concessionario, ai sensi della l.r. 74/1989, per la costruzione e la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate; b) i comuni, che eseguono opere al di fuori della propria competenza territoriale previa delega, le associazioni di comuni e le unioni montane; c) la Regione Piemonte; d) la Fondazione 20 marzo 2006; e) i soggetti che, mediante convenzione, abbiano assunto l'obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti; f) il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo; g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato. |
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Allegato 2 - Regolamento interno della Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste da sci di cui all'articolo 11 della l.r. 2/2009 e s.m.i.1. La Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste istituita ai sensi dell’art. 11 della l.r. 2/09 s.m.i. ha sede presso Il Settore Offerta Turistica e Sportiva. Ad essa sono demandati i compiti di cui alla legge regionale 2/09 e s.m.i. con particolare riferimento alle attività finalizzate alla classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge medesima. 2. La Commissione è composta come previsto dall’art. 11 comma 2 della l.r. 2/09 s.m.i. Fanno parte della Commissione: a) quattro dirigenti dei settori regionali competenti; b) un rappresentante dei comuni di competenza territoriale; c) un esperto designato dall'Associazione piemontese esercenti impianti a fune o un rappresentante dell'Associazione piemontese enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati; d) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci; e |
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