Deliberaz. G.R. Piemonte 16/05/2019, n. 76-8985 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Piemonte 16/05/2019, n. 76-8985

L.R. 2/2009 e s.m.i. art. 6 comma 1. Modifiche e integrazioni all'allegato 1) della D.G.R. n. 17-4762 del 13/03/2017 relativa a criteri e indirizzi procedurali e tecnici per la classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo.
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Testo del provvedimento


Premesso che:

la legge regionale 26/01/2009 n. 2 e s.m.i. intitolata “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna” ha recepito i principi contenuti nella legislazione nazionale n. 363/2006 e ha provveduto a disciplinare la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili delineando i principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport in montagna, sia nel periodo invernale che estivo;

l’articolo 7 della citata l.r. 2/09 e s.m.i., prevede che l’Amministrazione regionale proceda alla classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo, dietro presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui all’articolo 12 comma 2 della legge medesima, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva per la classificazione di cui all’articolo 11;

la Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport, in particolare il Settore A2007B Offerta Turistica e Sportiva, è la struttura regionale alla quale, in attuazione degli artt. 6 e 7 della l.r. 2/09 e s.m.i., è affidato il procedimento di classificazione delle piste da sci, avvalendosi del parere della suddetta Commissione tecnico-consultiva, nominata con D.P.G.R. n. 94 del 2/10/2009 e successivamente rinnovata;

in attuazione del comma 1 dell’art. 6 della legge in oggetto, che prevede che le piste di discesa e di fondo siano classificate sulla base di criteri definiti con deliberazione della Giunta Regionale, con D.G.R. n. 17 – 4762 del 13/3/2017 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi procedurali e tecnici del procedimento di classificazione, nonché il regolamento interno della Commissione, al fine di fornire strumenti operativi specifici;

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Allegato 1 - Criteri e indirizzi procedurali e tecnici per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo ai sensi del comma 1 art. 6 e artt. 7 e 8 della legge regionale n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i.


Al fine di garantire uniformità e omogeneità sul territorio piemontese per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da discesa e da fondo di nuova realizzazione o esistenti, si rende opportuno fornire ai soggetti di cui all’art. 12, comma 2 l.r. 2/09 e s.m.i. le seguenti indicazioni procedurali e tecniche.

La domanda per la classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo deve essere corredata dagli elaborati di progetto previsti dall’art. 8, l.r. 2/09 e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 7 comma 5, l.r. 2/09 e s.m.i. la presentazione della domanda di classificazione costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 40 della stessa legge, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all’individuazione dell’area sciabile e di sviluppo montano, ai sensi dell’articolo 5, l.r. 2/09 e s.m.i.


Criteri e adempimenti tecnico - procedurali


A) Soggetti legittimati alla presentazione della domanda (art. 12 comma 2, l.r. 2/09 e s.m.i.)

La domanda di classificazione, corredata degli elaborati di cui all’art. 8 l.r. 2/09 e s.m.i., deve essere presentata alla Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Offerta Turistica e Sportiva, dai seguenti soggetti:

a) il concessionario, ai sensi della l.r. 74/1989, per la costruzione e la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;

b) i comuni, che eseguono opere al di fuori della propria competenza territoriale previa delega, le associazioni di comuni e le unioni montane;

c) la Regione Piemonte;

d) la Fondazione 20 marzo 2006;

e) i soggetti che, mediante convenzione, abbiano assunto l'obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;

f) il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo;

g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato.


B) Elaborati di progetto per la domanda di classificazione (art. 8 l.r. 2/09 e s.m.i.)

I. La domanda di classificazione delle piste di nuova realizzazione è corredata da

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