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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lombardia 20/07/2007, n. 5
Regolam. R. Lombardia 20/07/2007, n. 5
Regolam. R. Lombardia 20/07/2007, n. 5
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Regolam. R. 16/02/2021, n. 3
- Delib. G.R. 28/06/2018, n. IX/272
- Regolam. R. 14/02/2011, n. 1
- Regolam. R. 19/01/2010, n. 1
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Ambito di applicazione e definizioni)1. Il presente regolamento, “adottato ai sensi dell’articolo 50, comma 4, della l.r. 31/2008”, |
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Art. 2 - (Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico)1. Tutti i tagli, “compreso il taglio a raso, le altre attività selvicolturali, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità agrosilvo-pastorale, eseguiti in conformità all’ar |
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Art. 6 - (Autorizzazione)1. All’interno “delle aree protette”,N2 “i t |
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Art. 14 - (Progetto di taglio)1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all’articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale che interessino superfici pari o superiori a due ettari di superficie boscata sono accompagnate da un progetto di taglio, redatto da un dottore forestale o agronomo, “con funzione anche di direttore dei lavori” N2 con i seguenti contenuti: |
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Art. 15 - (Relazione di taglio)1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all’articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale e ai diradamenti di boschi assoggettati al piano di assestamento forestale, di qualsiasi superficie o entità, conformi alle previsioni dei piani approvati, sono accompagnate da una relazione di taglio, redatta da parte di un dottore forestale o agronomo |
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Art. 17 - (Controlli)1. I tagli e le altre attività selvicolturali sono sottoposte a controllo annuale da parte degli enti forestali, che possono avvalersi degli altri soggetti competenti “ai sensi dell’articolo 61 della l.r. 31/2008”,N |
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Art. 18 - (Sanzioni)1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette, alle sanzioni amministrative previste “dall’articolo 61 della l.r. 31/2008”.N2 |
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Art. 22 - (Scarti delle lavorazioni)1. Il materiale vegetale non asportato dal bosco a seguito di tagli o altre attività selvicolturali, quali ramaglia e cimali, deve essere: a) raccolto in andane o cataste “stabili” N2in bosco; |
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Art. 24 - (Alberi da destinare all’invecchiamento a tempo indefinito)1. Ai fini del mantenimento e dell’incremento della biodiversità, sia nelle fustaie che nei cedui, sono obbligatori l’individuazione e il rilascio per l’invecchiamento indefinito di almeno un albero “ogni cinquemila metri quadrati”,N2 o loro frazione, di bosco soggetto a utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. L’obbligo del rilascio sussiste anche nel caso di taglio a raso delle fustaie o dei cedui. “Sono esonerati dall’obbligo di rilascio i castagneti da frutto e i boschi soggetti a manutenzione in base agli articoli 58, 59, 60 e 61.”N2 |
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Art. 31 - (Gestione dei castagneti da frutto)a) la potatura secondo le modalità di cui all’articolo 28, nonché “le spollonature, le potature di rimonda e di produzione e gli innesti”;N2 |
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Art. 32 - (Danni all’ecosistema)1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento della flora nemorale protetta, delle tane della fauna selvatica, compresi i formicai di Formica rufa L., della fauna e delle zone umide. “È inoltre necessario s |
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Art. 33 - (Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti)1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare N9 di: |
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Art. 34 - (Prevenzione dai danni da concentramento, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici)1. L'esbosco è eseguito ove possibile per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento già esistenti, “evitando di danneggiare le parti di bosco in rinnovazione. Ove non è possibile, la rinnovazione naturale danneggiata è sostituita da rinnovazione arti |
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Art. 37 - (Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico)1. L'organizzazione di manifestazioni nei boschi e nei pascoli con mezzi motorizzati, "ai sensi di quanto previsto dall’articolo 59, comma 4 bis, della l.r. 31/2008"N34, o con uso di fuochi, nei casi consentiti dall'articolo 54 del presente regolamento, è soggetta ad autorizzazione: N21 a) del comune, previo parere dell’ente forestale, per il transito su viabilità agro-silvo-pastorale; 1-bis. È altresì soggetta ad autorizzazione dell’ente forestale la creazione di percorsi sospesi. N2 |
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CAPO II - Selvicoltura |
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Art. 39 - (Norme per gli interventi in fustaia)1. Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli successivi oppure mediante taglio saltuario “o a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati” N2 o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalità di taglio sono in funzione della struttura del bosco. 2. Le fustaie multiplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante taglio saltuario oppure tagli successivi “o mediante tagli a buche”N21 “di superficie inferiore a mille metri quadrati” N2 salvo nel caso di pronto intervento e di lotta fitosanitaria ove è ammesso il taglio a raso a strisce. Nel taglio saltuario la massa legnosa asportata ad ogni utilizzazione non può superare il venti per cento di quella presente in bosco “fatte salve deroghe autorizzate dall’ente forestale in caso di boschi non utilizzati da oltre trenta anni.”N2 |
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Art. 40 - (Norme per gli interventi nei cedui)1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, tiglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione. N2 a) nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di piante esotiche infestanti; b) nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei saliceti e nei robinieti puri, purché sia eseguito su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti. N20 |
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Art. 41 - (Periodicità dei tagli)1. Nelle fustaie trattate a taglio saltuario il periodo di curazione, ossia il periodo fra due utilizzazioni, è fissato in almeno dieci anni. 2. Nelle fustaie trattate con taglio a raso il turno, ossia l’intervallo fra due utilizzazioni, non può essere inferiore a: a) ottanta anni per i lariceti; N2 b) sessanta anni per i castagneti, i querceti di roverella e le peccete di sostituzion |
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Art. 45 - (Accantonamento degli utili) |
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Art. 48 - (Misure di conservazione)[1. N25 “Fino all’approvazione dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le seguenti “misure di conservazione” N21 provvisorie: a) nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un’età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all’invecchiamento indefinito; b) in tutti i boschi, gli alberi da destinare all’invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone; |
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Art. 51 - (Materiale vegetale)1. Tutto il materiale vegetale utilizzato nei rimboschimenti, negli imboschimenti e nelle operazioni di rinnovazione artificiale o di ricostituzione boschiva deve essere prodotto e commercializzato in conformità al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializza |
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CAPO IV - Difesa fitosanitaria e dagli incendi |
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Art. 53 - (Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi) |
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Art. 54 - (Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi)1. Ai sensi “dell’articolo 45, comma 10, della l.r. 31/2008” N2 è vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri. |
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Art. 56 - (Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche)1. N14 |
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Art. 57 - (Limiti al pascolo in bosco)1. Fatto “salvo quanto disposto dall’articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008” N2 il pascolo N26 a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e d |
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Art. 58 - (Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti) |
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Art. 60 - (Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti)1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufattiN33 una fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera. |
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Art. 61 - (Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche) |
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Art. 71 - (Manutenzione)1. La manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale non è soggetta alle autorizzazioni “di cui agli articoli 43 e 44 della l.r. 31/2008”,N2 né all’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 149, comma 1, del d.lgs. 42/2004. Essa è subordinata a preventiva comunicazione all’ente forestale, ove si individuano, su cartografia, i tratti di viabilità interessati dagli interventi. |
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Art. 73 - (Gru a cavo)1. Per l'installazione di gru a cavo si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 relative ai tagli colturali e alle altre attività selvicolturali. E' necessario, in ogni caso, ottenere il consenso dei proprietari dei fondi interessati, indicare il tracciato, le caratteristiche e la durata dell'impianto. N20 2.N29 |
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Art. 74 - (Fili a sbalzo)1. Per l'installazione di linee monofuni a gravità, dette palorci o fili a sbalzo, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 relative ai tagli colturali e alle altre attività selvicolturali. E' necessario, in ogni caso, indicare il tracciato, le caratteristiche e la durata dell'impianto. N20 2. N30 |
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Art. 75 - (Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici) |
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Art. 75 bis - (Esecuzione dei tagli nei boschi gravati da uso civico)1. Per i bosc |
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Art. 76 - (Infrastrutture forestali temporanee e sentieri)1. La realizzazione di piazzali provvisori di deposito o piste forestali è permessa, previa comunicazione all’ente forestale, salvo quanto disposto al comma 4; tali infrastrutture devono: a) avere durata massima di “ventiquattro” N2 mesi; c) comportare movimenti di terra non superiori a cento metri cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito. N2 |
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Art. 78 - (Movimenti di terra per linee e condotte aeree o interrate) |
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Art. 79 - (Entrata in vigore e disposizioni finali)2. A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, “ai sensi dell’articolo 44 della l.r. 31/2008”:N2 |
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ALLEGATI |
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Allegato A - Definizioni- Alneti: formazioni arboree o arbustive di ontano (genere Alnus) - Andana: accumulo di ramaglia e cimali in forma lineare. - Arbusteto: soprassuolo costituito da arbusti.N15 - Arbusto: pianta caratterizzata dalla presenza di un fusto legnoso, che la differenzia dalle piante erbacee, dalle dimensioni ridotte rispetto ad un albero (a maturità, in condizioni ambientali ottimali, raggiungono un’altezza di almeno un metro e mezzo e non superano normalmente un’altezza di otto metri) e dal portamento normalmente policormico. Sono arbusti i biancospini, i cornioli, la fusaggine, i ginepri, le ginestre, il nocciolo, l’ontano verde, il pero corvino, il pino mugo arbustivo (var. rostrata), le rose selvatiche, i sambuchi, la sanguinella, i viburni ecc.. Non sono considerati arbusti i rovi (genere Rubus). - Capitozzatura: taglio del fusto ad una altezza superiore a un metro e mezzo. - Castagneto da frutto: soprassuolo costituito totalmente o in prevalenza (almeno il 90 per cento dei soggetti arborei adulti) da piante di castagno, perlopiù innestate, finalizzato alla produzione di frutto (castagne), come da d.g.r. 2024/2006; i castagneti da frutto sono considerati in attività quando il soprassuolo è soggetto a periodica manutenzione, in particolare mediante ripuliture periodiche del sottobosco e potature degli alberi. - Ceduazione semplice: forma di taglio a raso per i cedui che utilizza (asporta) tutta la biomassa legnosa presente nel bosco ceduo. - Ceduazione semplice matricinata: taglio che utilizza (asporta) tutta la biomassa legnosa presente nel bosco ceduo, ad eccezione di un numero limitato di fusti (da seme o polloni) con funzioni di sostituzione delle ceppaie morte, di produzione di seme, di altri assortimenti (da opera) o di mantenimento delle altre funzioni del bosco. - Ceduazione a sterzo: taglio che utilizza (asporta) ad ogni intervento solo una quota parziale di polloni di ogni ceppaia del bosco ceduo. - Ceduo: forma di governo del soprassuolo forestale in cui almeno il 60 per cento della massa legnosa arborea epigea è costituita da ceppaie e fusti singoli ottenuti tramite rinnovazione per via vegetativa (polloni). - Ceduo invecchiato: bosco ceduo lasciato invecchiare per almeno quaranta anni senza alcun intervento colturale. - Ceduo sotto fustaia: soprassuolo forestale costituito da una o più specie governate a fustaia e da una o più specie, differenti dalle precedenti, governate a ceduo.. - Cespuglieto: soprassuolo costituito da “cespugli” N2, non rientrante nella classificazione di bosco. - Cespuglio: pianta caratterizzata dalla presenza di un fusto legnoso, che la differenzia dalle piante erbacee, dalle dimensioni ridotte rispetto ad un albero e un arbusto (a maturità, in condizioni ambientali ottimali, non superano normalmente un’altezza di almeno un metro e mezzo) e dal portamento normalmente policormico. Sono cespugli i rovi. - Concentramento: operazione iniziale dell’esbosco, consistente ne |
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Allegato B - Allegato C - Omissis |
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