Articolo abrogato dal Reg. R. del 19/01/2010 n.1. L’articolo 4 così recitava: “1. Gli enti forestali censiscono alberi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale. Tali alberi sono resi facilmente individuabili grazie a contrassegni. L’individuazione avviene in base a criteri quali dimensioni, forma, portamento, rarità botanica, importanza storica, culturale, paesaggistica e architettonica definiti dalla Giunta regionale.

2. Gli alberi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale possono essere abbattuti solo previa motivata autorizzazione dell’ente forestale, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.”

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