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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lombardia 27/03/2000, n. 18
L.R. Lombardia 27/03/2000, n. 18
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 18/11/2003, n. 21
- L.R. 16/07/2007, n. 15
- L.R. 30/12/2009, n. 33
- L.R. 07/10/2016, n. 25
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Art. 11. N1 2. - 17. Omissis 18. Alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario) è apportata la seguente modifica: a) il comma 14 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "14. Al fine di assicurare il costante monitoraggio sullo stato di attuazione del decentramento operato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la sempIificazione amministrativa) e sui provvedimenti attuativi nonché la sua adeguata diffusione, la Giunta regionale stipula convenzioni con le università, l'istituto regionale di ricerca (IReR) ed altri centri di ricerca specializzati ed individua ogni altro intervento con l'assunzione degli oneri conseguenti". 19. N4 20. Alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 66 (Norme per l'erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali) R è apportata la seguente modifica: a) l'articolo 6 così come già modificato dalla I.r. 15/1999, è sostituito dal seguente: "6. Gli enti beneficiari, a pena di decadenza automatica, sono tenuti a presentare la documentazione, occorrente, per l'erogazione dell'intero contributo, entro quindici mesi dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione, salvo comprovati motivi di impossibilità a provvedere nel termine previsto e comunque per non più di ulteriori nove mesi. Qualora per comprovati motivi, risulti impossibile provvedere nel termine previsto, può essere concessa, prima della scadenza del suddetto termine, una proroga per un periodo non superiore a nove mesi". 21. - 26. Omissis 27. Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione) R e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 34 bis sono sostituiti dai seguenti: "3. La Giunta regionale, al fine di |
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Art. 2 - Art. 3 - Omissis |
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