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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lombardia 30/11/1982, n. 66
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[Premessa] |
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Articolo 1"La Regione, al fine di favorire la dotazione, da parte di enti e comuni, di strumenti di pianificazione e programmazione urbanistici ed allo scopo di creare le c |
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Articolo 2Destinatari dei contributi di cui all'art. 1 sono i Comuni, Consorzi ed associazioni tra Comuni e le |
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Articolo 3Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente articolo, gli Enti interessati debbono inoltrare domanda alla Giunta Region |
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Articolo 4"I piani di riparto sono predisposti dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento. Nell'assegnazione dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1, sono privilegiati: le comunità montane |
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Articolo 5"Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 1, è dato per i soli piani adottati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese previste nella relazione allegata alla domanda e riconosciute ammissibili. Il contributo di cui al |
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Articolo 6"6. Gli enti beneficiari, a pena di decadenza automatica, sono tenuti a presentare la documentazione, |
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Articolo 7Nei piani di riparto possono essere previste, in ordine di priorità, assegnazioni in eccedenza |
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Articolo 9Per la concessione di contributi in capitale di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata per il biennio 1982/83 la spesa complessiva di L. 3.000 milioni di cui 1.000 milioni per l'anno 1982. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, a norma dell'art. 25 della lr 31 marzo 1978 n. 34. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1982/84 parte seconda "spese per i programmi di sviluppo" progetto 4.6. |
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Articolo 10Per la prima applicazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate ent |
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Articolo 11La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 4 |
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