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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 22/05/2004, n. 16
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- L.R. 28/12/2009, n. 30
- L.R. 05/02/2010, n. 7
- L.R. 30/12/2014, n. 35
- L.R. 10/08/2017, n. 22
- L.R. 28/12/2017, n. 41
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Art. 1 - (Finalità e principali cause di rischio)1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, le attività degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato e di altri enti pubblici e privati nel sistema regionale di protezione civile sul territorio della Regione Lombardia, anche in attuazione dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed a |
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Art. 2 - (Funzioni dei comuni singoli o associati)1. Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla provincia e alla Regione. 2. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, i comuni: |
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Art. 3 - (Funzioni delle province)1. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, le province provvedono: a) all'attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale compresi nel piano provinciale di emergenza di cui alla lettera d); b) al coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul t |
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Art. 4 - (Funzioni della Regione)1. La Regione coordina l'organizzazione e cura l'attuazione degli interventi di protezione civile svolgendo in particolare le seguenti attività: a) previsione e prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal programma regionale di previsione e prevenzione; b) partecipazione al soccorso, per l'attuazione degli interventi urgenti di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 2), del d.lgs. 112/1998; c) superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di pubbliche calamità. 2. La Regione, nell'ambito delle attività di cui al comma 1 e in conformità a quanto disposto dagli articoli 107 e 108 del d.lgs. 112/1998, cura in particolare: a) l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile, inteso come coordinamento delle strutture tecniche dell'amministrazione regionale, di enti e amministrazioni, anche diverse da quella regionale, se con essa convenzionate, per l'attuazione degli interventi urgenti di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 2), del d.lgs. 112/1998; b) la definizione di indirizzi e principi direttivi in materia di protezione civile a cui devono attenersi gli enti locali, |
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Art. 5 - (Volontariato di protezione civile)1. La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l'autonoma formazione e lo sviluppo. 2. L'attività di volontariato di protezione civile può essere svolta: a) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all'attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza; |
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Art. 5.1 - (Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile)1. Per ciascuna sezione provinciale dell’albo di cui all’articolo 5, comma 8, è istituito, a supporto dell’espletamento delle funzioni provinciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera |
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Art. 5 bis - (Anticipazione dei rimborsi) |
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Art. 6 - (Coordinamento e integrazione delle forze operative)1. Al fine di garantire il più rapido ed efficiente soccorso alle popolazioni in situazioni di emergenza, la Regione programma, nell'ambito del convenzionamento con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentite le province compe |
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Art. 7 - (Responsabilità operative e amministrative)1. Ferme restando le competenze del sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile in eventi riconducibili a quelli di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 225/1992, il presidente della pro |
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Art. 8 - (Stato di crisi)1. In caso di eventi calamitosi di livello regionale in atto o imminenti ovvero su richiesta dello Stato nel caso di missioni di protezione civile per emergenze in altre regioni o all'estero, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, decreta lo stato di crisi, al fine di attivare tutte le componenti regionali utili per interventi di protezione civile, nonché ogni altra iniziativa ritenuta necessaria. 2. Al verificarsi dell'evento calamitoso, sulla base delle segnalazioni pervenute atte ad accertare la gravità dell'evento e l'estensione dei territori colpiti, il Presidente della Giunta regionale, o |
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Art. 9 - (Formazione e informazione)1. La Giunta regionale promuove ed organizza, realizzandone i relativi supporti, e definendo opportuni standard prestazionali, una permanente attività di formazione, di informazione, sensibilizzazione ed educazione civic |
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Art. 9 bis - (Consulta regionale del volontariato di protezione civile) |
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Art. 9 ter - (Rinvio a regolamenti)1. Con uno o più regolamenti, sentite le province e le organizzazioni iscritte nell’albo di cui all’articolo 5, comma 8, a livello regionale, sono disciplinati: |
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Art. 9 quater - (Controlli sui requisiti di iscrizione all’albo regionale e sanzioni disciplinari)1. La struttura regionale competente per la protezione civile verifica il possesso e il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’albo regionale di cui all’articolo 5, comma 8, da parte delle organizzazioni di vo |
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Art. 10 - (Norma finanziaria)1. Alle spese previste all'articolo 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera c) e lettera d), commi 9 e 10, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 1.2.2.2.2.13 "Comune sicuro"; alle spese previste all'articolo 4, comma 8 ed articolo 5, comma 3, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 1.2.2.1.2.11 "Sistemi integrati per la Protezione Civile"; alle spese previste all'articolo 4, comma 2, lettera e), commi 4 e 14, si provvede, per la parte corrente, con le risorse stanziate all'UPB 1.2.2.1.2.11 "Sistemi integrati per la Pro |
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Art. 11 - (Norme abrogate)1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 12 maggio 1990, n. 54 (Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile); b) il punto 37 dell'allegato alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale); c) la legge regionale 5 agosto 1996, n. 18 (Integrazione della legge regionale 12 maggio 1990, n. 54. Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile); |
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