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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 08/02/2001, n. 194
D. P.R. 08/02/2001, n. 194
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Art. 1. - Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile1. È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 R, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia. 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avva |
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Art. 2. - Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini1. L'Agenzia può concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini. 2. Per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali, più elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature. |
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Art. 3. - Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi1. La domanda per la concessione del contributo per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi deve essere corredata della seguente documentazione: |
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Art. 4. - Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini1. La domanda per la concessione dei contributi per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) progetto contenente anche la rela |
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Art. 5. - Criteri e procedure per la concessione dei contributi1. L'Agenzia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 R, definisce coerentemente con i piani di emergenza previsti dall'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 2), i criteri generali di ripartizione dei contribu |
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Art. 6. - Obblighi dei beneficiari1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 3, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni: |
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Art. 7. - Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa1. L'Agenzia dispone accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformità alla documentazione prodotta all'atto della domanda, nonché il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6. 2. Per l'eff |
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Art. 8. - Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile - Forme e modalità1. Ai fini di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 R, le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, ciascuna nel proprio ambito territoriale di operatività, forniscono all'autorità competente ai sensi della legge n. 225 del 1992 R, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 R, ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile per i casi di eventi calamitosi indicati al comma 2 dell'articolo 1, in relazione alla tipologia del ris |
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Art. 9. - Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992 R, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 R, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti mini |
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Art. 10. - Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente au |
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Art. 11. - Modalità di intervento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, prestano la loro opera, in materia di previsione e prevenzione sul territorio in relazione agli eventi indicati a |
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Art. 12. - Comitato nazionale di volontariato di protezione civile1. Con riferimento alla tipologia di eventi di cui all'articolo 1, comma 2, la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività dell'Agenzia è realizzata anche attraverso la loro consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontaria |
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Art. 13. - Estensione benefici1. I benefici previsti dagli articoli 9 e 10 in favore degli appartenenti alle organi |
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Art. 14. - Norma di copertura1. A tutti gli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente reg |
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Art. 15. - Norma transitoria1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in vista o in occasion |
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Art. 16. - Norma abrogativa1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, è abr |
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Art. 17. - Norma finale1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia, le norme del presente regolamento si a |
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Allegato A - (previsto dall'art. 2, comma 6)Fac-simile Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il potenziamento di attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. ........ del .............. Il sottoscritto rappresentante legale con sede legale dell'organizzazione nel comune di …………………&h |
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Allegato B - (previsto dall'art. 2, comma 6)Fac-simile Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. ........ del .............. Il sottoscritto rappresentante legale con sede legale dell'organizzazione nel comune di …………………… |
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