LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 “Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava” e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 “Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava” e successive modificazioni;
Visto l’articolo 36 della l.r. 14/98 “Interventi estrattivi in fondi agricoli”, sostituito dal comma 5, lettera f), dell’articolo 1 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15 “Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo “, e integrato dal comma 3, lettera a), dell’articolo 11 della l.r. 22 luglio 2002, n. 15 “L. di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione”;
Visto l’articolo 36 della l.r. 14/98 “Interventi estrattivi in fondi agricoli”, sostituito dal comma 5, lettera f), dell’articolo 1 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15 “Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo “, e integrato dal comma 3, lettera a), dell’articolo 11 della l.r. 22 luglio 2002, n. 15 “L. di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione”;
Visto in particolare il comma 2 del suddetto articolo 36, che assoggetta ad autorizzazione provinciale le attività di scavo finalizzate al miglioramento dei fondi agricoli, con asportazione di materiale inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell’azienda agricola con un rapporto tra materiali ricavati e superficie escavata superiore a mc 500 per ettaro, previo parere dei competenti servizi regionali, che