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Delib.G.R. Lombardia 10/02/2010, n. 8/11347

Revisione dei "Criteri e direttive per la formazione dei Piani e delle cave provinciali" di cui al primo comma dell'art. 2 e al primo comma dell'art. 5 della L.R. n. 14/1998, in materia di cave.
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


Vista la l.r. 8 agosto 1998, n. 14 “Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava”;

Visto il primo comma, lettera a), dell’art. 4 della l.r. 14/98 che delega alle amministrazioni provinciali la proposta dei Piani cave provinciali;

Visto il quarto comma dell’art. 4 della l.r. 14/98 che attribuisce alla Giunta regionale la determinazione dei criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni delegate;

Visto il primo comma dell’art. 5 della l.r. 14/98 che detta disposizioni in materia di criteri e direttive per la formazione dei Piani delle cave e stabilisce che la Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della medesima legge, determina i criteri per la formazione dei piani provinciali;

Vista la precedente propria deliberazione n. 6/41714 del 26 febbraio 1999 “Determinazione, ai sensi del primo comma dell’art. 5 della l.r. n. 14 del 1998, dei criteri per la formazione dei Piani cave provinciali”;

Ritenuto di procedere alla revisione dei criteri per la formazione dei Piani cave di cui alla citata d.g.r. 41714/1999, in quanto l’esperienza ma

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ALLEGATO 1 - NUOVI CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI PIANI CAVE PROVINCIALI, DI CUI ALL’ART. 5 DELLA L.R. 8 AGOSTO 1998, N. 14


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1. PREMESSA

Lo sfruttamento delle materie prime minerali e l’attività estrattiva ad esso connessa rappresentano un settore di primaria importanza per l’economia di un Paese. La coltivazione di sostanze minerali di cava, oltre ad assumere un ruolo socio-economico rilevante nell’ottica di un potenziale sviluppo per le aree ove vi è disponibilità di giacimenti, costituisce un’attività fondamentale per la fornitura di materie prime alle industrie di trasformazione dei minerali, all’industria cementizia e verso il settore edile e infrastrutturale, per i quali è fondamentale l’apporto di inerti.

In passato il reperimento delle materie prime avveniva senza adeguati criteri di pianificazione e in totale assenza di criteri di salvaguardia e ripristino ambientale, ignorando e trascurando che le risorse sottratte fossero non rinnovabili e che molte delle alterazioni prodotte potessero indurre impatti negativi sull’ambiente, anche di tipo permanente. L’assenza di criteri nella pianificazione delle attività estrattive può comportare inoltre notevoli impatti sul territorio, dal momento che le operazioni di scavo causano un’alterazione della morfologia dei luoghi e di taluni elementi dell’ecosistema interessato. Viene anche modificata l’idrografia superficiale e sotterranea e può essere compromessa la stabilità dei versanti. In ultima analisi anche il paesaggio, per quanto sopra esposto è interessato da una sostanziale trasformazione.

È a partire dagli anni ’60 e

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2. NORMATIVA VIGENTE

I piani delle attività estrattive sono redatti a livello provinciale, distinti per tipologia di materiale estratto, e approvati dal Consiglio regionale. I piani delle attività estrattive, ai sensi della l.r. 14/98 “stabiliscono la localizzazione, la qualità e la quantità delle risorse utilizzabili individuate nel territorio...” (art. 2 comma 3 della l.r. 14/98).

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2.1 Valutazione ambientale del documento di piano

Nell’ambito del presente lavoro il concetto della Valutazione Ambientale Strategica del Piano Cave, che si configura quale strumento accessorio nella condivisione delle decisioni di piano, viene introdotto già a livello dei criteri di redazione del Piano stesso.

Le recenti norme in materia ambientale prevedono che nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi si provveda alla stima e alla valutazione degli effetti ambientali derivanti dalla loro attuazione. In particolare la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente “la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi”, indica la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale strumento che permette di operare una protezione preventiva dell’ambiente che si integra nel processo decisionale che porta alla definizione della pianificazione del territorio. La direttiva prevede che la VAS trovi espressione nel Rapporto ambientale, che costituisce parte integrante degli atti di pianificazione. In tale elaborato, oltre ad essere indicate le modalità di integrazione delle tematiche e problematiche ambientali nel Piano e le alternative pianificatorie considerate, si individuano, si descrivono e si valutano gli effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente alla luce degli obiettivi prefissati. La Valutazione Ambientale Strategica accompagna la redazione dei Piani Cave, così come delle relative revisioni ai sensi dell’art. 9 della l.r. 14/1998, in quanto compresi tra i settori definiti dalla Direttiva 2001/42/CEE e quadro di riferimento per i progetti indicati nel d.P.R. del 12 aprile 1996 alla lettera q) dell’allegato A e alla lettera l) punto 8 dell’allegato B.

Di seguito si riporta lo schema generale che compare nell’allegato 1h alla d.g.r. del 27 dicembre 2007, n. 8/6420.


Fase del Piano cave

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3. ANALISI DEI PIANI CAVE VIGENTI

L’analisi dei contenuti dei Piani Cave vigenti, si è basata su una dettagliata revisione della cospicua documentazione tecnica prodotta dalle singole Province.

Questa analisi riveste particolare importanza in quanto le informazioni contenute nei piani con

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3.1 Elementi costitutivi un Piano Cave

Gli attuali Criteri di redazione dei Piani Cave lombardi, come noto, sono quelli citati all’art. 5 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, successivamente dettagliati dalle d.g.r. 26 febbraio 1999, n. 6/41714 e successivo Allegato A della d.g.r. 6/49320 del 31 marzo 2000.

Tali Criteri, attualmente vigenti, prevedono che ciascun Piano dovrà possedere i seguenti elementi costitutivi:

RELAZIONE TECNICA:

- individuazione dei giacimenti sfruttabili;

- indicazione dei bacini di utenza;

- analisi dei fabbisog

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3.2 Descrizione degli elementi costitutivi del Piano Cave

Di seguito vengono esposti gli elementi che costituiscono il Piano Cave sulla base dei contenuti previsti dai criteri individuati dalla normativa vigente, ed in particolare dalla l.r. 14/98.

Più specificatamente gli elementi di cui sopra verranno dettagliati in modo da spiegare le scelte effettuate nella presente revisione dei nuovi criteri per la formazione dei Piani Cave provinciali.


3.2.1 Giacimento

Sebbene per l’identificazione dei giacimenti tutte le Amministrazioni Provinciali si sono ispirate ai criteri regionali di individuazione dei giacimenti (vale a dire presenza della risorsa sfruttabile in cava a costi ambientali, sociali ed economici sostenibili), si riscontrano notevoli differenze nelle definizioni ottenute dalle diverse amministrazioni provinciali, specie tra i vari settori merceologici. In particolare i criteri per l’individuazione dei giacimenti di ghiaia e sabbia sono stati i più disparati (visto la presenza di risorsa quasi ubiquitaria nelle zone di pianura), mentre per gli altri settori merceologici (lapidei) le modalità di delimitazione dei giacimenti sono state meno articolate, anche se sovente quest’ultimo tipo di giacimento è stato caratterizzato con minor dettaglio.

Analizzando le modalità utilizzate per la definizione dei giacimenti sul territorio si è riscontrato che per l’individuazione delle risorse minerarie potenziali le diverse Province hanno operato attraverso una reinterpretazione in chiave litologica-applicativa della cartografie geologiche. Il metodo si è dimostrato valido per la definizione di massima di aree potenzialmente interessanti dal punto di vista dell’individuazione delle risorse presenti.

Per quanto riguarda la definizione dei giacimenti di sabbie e ghiaie in territorio di pianura una valida metodologia, già impiegata da alcune amministrazioni provinciali, è stato lo studio, attraverso l’impiego di GIS, delle stratigrafie di pozzi e sondaggi, per identificare delle differenze minerarie nelle aree di pianura ove è ubiquitaria la ghiaia e la sabbia. Un ulteriore dettaglio è l’analisi idrogeologica generale delle aree di pianura con suddivisione della soggiacenza della falda in classi e relativa cartografia. I due metodi permettono di evidenziare a priori aree in cui la cavazione dovrà avvenire in falda o aree problematiche per la presenza di falde protette.

Molto importante è il concetto, parte integrante dei criteri presentati in Allegato A, che il giacimento identifica una porzione di territorio contenente una risorsa, quella mineraria, che non è rinnovabile e per tanto deve essere adeguatamente tutelata. Inoltre il giacimento deve essere oggettivamente sfruttabile dall’attività estrattiva. In conseguenza di quest’ultima affermazione è necessario distinguere il giacimento sfruttabile, che è quello inserito in pianificazione delle attività estrattive ed adeguatamente perimetrato, dal concetto “naturalistico-geologico” di giacimento. Quest’ultimo comprende infatti anche porzioni inaccessibili, a causa della vincolistica locale o, ad esempio per le cave di monte, per l’orografia locale.

In considerazione di quanto sopra esposto risulta chiaro che gli Ambiti Territoriali estrattivi saranno contenuti all’interno dei giacimenti della risorsa appartenente al relativo settore merceologico dell’ambito.

Un ulteriore importante concetto è che il giacimento, comprendendo l’area interessata dalla presenza della risorsa mineraria potenzialmente sfruttabile, è da tutelare ed è svincolato da limiti temporali di sfruttamento. Per chiarezza si deve intendere che il giacimento sfruttabile contiene il materiale in posizione potenzialmente estraibile, ma in quantitativi tali che l’estrazione potrà avvenire in una serie di piani cave successivi. In tal modo la potenzialità estrattiva del giacimento sfruttabile esula dalla fine del piano cave in cui il giacimento viene presentato. Ne consegue che la potenzialità estrattiva del materiale sul territorio provinciale resterà vincolata per la presenza della perimetrazione del giacimento sfruttabile.

Nei seguenti criteri di redazione dei Piani Cave vengono inoltre suddivise le categorie dei giacimenti in: giacimenti sfruttabili non interessati da sfruttamento, giacimenti in cui lo sfruttamento è in atto, ampliamenti di giacimenti esistenti.

La suddivisione citata permette di conoscere lo stato delle aree contenenti minerali sfruttabili sul territorio provinciale, uniformando inoltre le conoscenze degli stessi giacimenti in quanto viene prescritto un adeguamento della documentazione relativa ai giacimenti sfruttati o in ampliamento rispetto alla documentazione prevista per i nuovi giacimenti.

Un ulteriore elemento di criticità deriva dalle possibili incompatibilità tra la pianificazione comunale (PGT) e la pianificazione delle attività estrattive che si manifesta nella perimetrazione del giacimento. In accordo con la l.r. 14/98 durante il procedimento di approvazione dei piani provinciali (art. 7) i soggetti interessati possono presentare osservazioni, che sono oggetto di integrazione nel piano con modifiche dello stesso.

Un ulteriore sede in cui è possibile presentare osservazioni alla pianificazione dell’attività estrattiva, specie in accordo con esigenze di tutela territoriale e paesaggistico-ambientale del territorio, è in ambito di Valutazione Ambientale Strategica, che permette un’ulteriore momento di coordinamento tra questa pianificazione e gli enti presenti sul territorio.


3.2.2 Ambito Territoriale Estrattivo e Cave

L’identificazione degli Ambiti Territoriali Estrattivi all’interno dei giacimenti sfruttabili identificati sul territorio provinciale sarà eseguito in coerenza dei criteri presentati in Allegato A. Questi, di seguito presentati, sono stati redatti sulla base di esigenze di una corretta gestione dell’uso del suolo volta a promuovere una corretta gestione delle risorse territoriali non rinnovabili.

L’Ambito Territoriale Estrattivo viene dapprima definito in base alle sue componenti principali, definite sulla base dell’art. 6 comma 2 della l.r. 14/98 (area estrattiva, aree per impianti e stoccaggi, aree per strutture di servizio, aree di rispetto).

In questa sede vengono inoltre identificate univocamente le Cave di recupero e di Riserva, anch’esse ubicate all’interno della perimetrazione dei giacimenti.

Di seguito vengono identificati i principali criteri di individuazione delle attività estrattive.

È di fondamentale importanza la preferenza all’ampliamento di ambiti piuttosto che l’apertura di nuove attività. Ciò permette, oltre ad una minimizzazione del consumo di suolo una continuità nel recupero dell’area estrattiva. Questo principale criterio si accorda con gli obiettivi di salvaguardia territoriale del PTR.

Il concetto del contributo che viene fornito dal processo di VAS è stato introdotto nella definizione delle ubicazioni definitive degli ambiti. Questo processo, presentato in par. 2.1, permette di implementare il sistema di coordinazione tra il Piano Cave e gli enti territorialmente competenti. In sede di VAS viene in particolare accertata l’ubicazione migliore degli ambiti dal punto di vista di minimizzare i costi sociali ed ambientali dell’attività estrattiva.

È stato introdotto il criterio della pianificazione degli ATE sulla base della pianificazione delle opere pubbliche di elevata importanza. Questo elemento consentirà di prevedere l’eventuale perimetrazione di nuovi ambiti estrattivi o espansioni di ambiti in porzioni di giacimento prossime alle opere pubbliche principali.

Questo criterio permetterà di individuare volumetrie utili alla realizzazione delle opere pubbliche anche all’interno degli ATE previsti in piano e non solo nelle Cave di Riserva, che sono destinate unicamente a questo scopo. I volumi così individuati saranno comunque vincolati ai fabbisogni dell’opera e di conseguenza la loro cavazione potrà essere avviata solo dopo l’attivazione delle lavorazioni di costruzione dell’opera stessa.

L’individuazione dell’ATE o delle Cave di Recupero e di Riserva sul territorio provinciale dovranno essere corredate da documentazione tecnica contenente una descrizione precisa della risorsa mineraria, della sua quantificazione, della descrizione dell’assetto geologico, geotecnico-strutturale ed idrogeologico. Questi elementi possono infatti essere maggiormente dettagliati in contesto di ATE rispetto a quanto effettuato per il giacimento.

Importante è poi la descrizione di massima delle attività previste per la coltivazione ed

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Allegato A - Nuovi criteri per la redazione dei Piani Cave provinciali di cui all’art. 5 della l.r. 14/98

I presenti criteri costituiscono presupposto preliminare all’adozione dei Piani Cave provinciali che vi si devono conformare. Si ribadisce che le Amministrazioni Provinciali agiscono in qualità di ente delegato, come sancito all’art. 4 della l.r. n. 14/98.

Entrando nel merito dei criteri di cui all’art. 5 della l.r. 14/98, si esaminano nell’ordine i punti individuati dalle lettere di cui all’articolo stesso.

a) Per definizione di giacimenti di cui è possibile lo sfruttamento (sia di nuova istituzione che già parzialmente sfruttati) si intende la porzione di territorio interessata dalla presenza di una risorsa da tutelare in quanto risorsa naturale non rinnovabile. Essa deve essere potenzialmente sfruttabile ossia oggettivamente raggiungibile e priva di vincoli ineliminabili e ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento. Tale area contiene gli Ambiti Territoriali Estrattivi e, se definite, le Cave di Riserva e di Recupero.

La perimetrazione del giacimento dovrà tener conto di elementi normativi e pianificatori provinciali, regionali e/o di area vasta inerenti i seguenti comparti:

- acque superficiali;

- acque sotterranee;

- zone soggette a rischio idrogeologico;

- beni culturali ed ambientali;

- aree protette da un punto di vista naturalistico;

- patrimonio naturale;

- servitù speciali.

Indirizzi di tutela inserite a vario titolo dalle Province (ad esempio escavazione in falda o a secco).

Andranno inoltre considerati gli elementi infrastrutturali che condizionano l’attività estrattiva come ad esempio strade, ferrovie, linee tecnologiche, urbanizzato ed aree di espansione, reticolo idrico naturale ed artificiale.

Per i giacimenti sfruttabili non interessati da sfruttamento in atto dovrà essere prodotto un rapporto tecnico contenente:

- rappresentazione su carta tecnica regionale dell’area di giacimento potenzialmente sfruttabile sulla base dell’analisi degli elementi sopra descritti;

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Stima del fabbisogno di sabbia e ghiaia

Il fabbisogno di sabbia e ghiaia, tiene conto dei seguenti elementi rappresentativi dei comparti di utilizzo finale:

1) edilizia residenziale e non residenziale;

2) manutenzione ordinaria di tutta la rete viaria pubblica su territorio provinciale (comunale, provinciale, statale e autostradale);

3) grandi opere pubbliche infrastrutturali;

4) attività produttive legate a peculiarità locali (ad es. fabbisogni di sabbia come correttivo nell’industria di produzione dei laterizi);

5) esportazione extraprovinciale e/o estera.

La determinazione del fabbisogno di cui al punto 1 dovrà essere determinato applicando il seguente schema metodologico:

- reperimento dati ISTAT (denunce di edificazione) comunali relativi ai volumi costruiti espressi in mc V/P, considerando il massimo volume riscontrato nel decennio precedente, suddiviso tra residenziale e non residenziale;

- stima dei volumi realmente costruiti mediante applicazione di coefficienti correttivi del dato ISTAT. Quest’ultimo non tiene infatti conto di: volumi al disotto del piano terra ed al disopra del piano

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Fonti Alternative all’Estrazione di Inerti negli ATE

Nella stima della disponibilità estrattiva provinciale di sabbia e ghiaia dovranno rientrare:

1. i proventi degli interventi estrattivi su fondo agricolo di cui all’art. 36 della l.r. 14/98;

2. i materiali estratti in alveo ai fini di sicurezza id

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Fabbisogni di altri materiali di cava

Per i materiali soggetti a lavorazione e trasformazione, appartenenti ai settori merceologici delle argille, torbe, pietre ornamentali, rocce ad usi industriali, pietrischi, saranno considerate le necessità di alimentazione degli impianti di lavorazione ovunque ubicati e delle esigenze del mercato nazionale e internazionale.

g) Le modalità di coltivazione della risorsa all’interno delle diverse tipologie di giacimento dovranno essere descritte in modo dettagliato negli elaborati del Piano Cave (ad esempio: modalità di coltivazione con utilizzo di mezzi escavatori, con esplosivo, con filo diamantato e dettaglio delle tipiche fasi di scavo).

h

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Allegato B - Modelli delle schede a supporto dell’allegato cartografico inerente gli elementi costitutivi del Piano delle Cave

Le sigle utilizzate per definire in scheda il giacimento, l’ambito estrattivo o la cava sono le seguenti:

Giacimento: G

Ambito Territoriale Estrattivo: ATE

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Sigla del giacimento

M1

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ATE/cava (R - P) a1

M2

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ATE/ cava (R - P) g1

M3

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41758 480698
ATE/ cava (R - P) t1

M4

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41758 480699
ATE/ cava (R - R) o01

M5

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ATE/ cava (R - P) i1

M6

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41758 480701
ATE/ cava (R - P) p1

M7

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