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L. R. Lombardia 20/05/2022, n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022.
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TITOLO I - AMBITO ISTITUZIONALE
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Art. 1 - (Modifiche agli articoli 12, 19 e 24 della l.r. 19/2008)

1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell’articolo 12 è abrogato;

b) al comma 2 dell’articolo 19, dopo le parole «La Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «, sentita la competente commissione consiliare,»;

c) dopo il comma 8-ter dell’articolo 24 è aggiunto il seguente:

«8-quater. La Giunta regionale con deliberazione aggiorna l’elenco dei comuni relativi alle zone omogenee dell’Allegato A di cui all’articolo 23, comma 3, a seguito dell’entrata in vigore di leggi di istituzione, mediante fusione, di nuovi comuni, di mutamento di circoscrizioni comunali mediante incorporazione o di mutamento delle denominazioni comunali, approvate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, comma 1, lettera a), 5, comma 1, lettera a), e 6, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), non comportanti modifiche della delimitazione delle zone omogenee ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della presente legge. L’elenco aggiornato dei comuni rientranti nelle zone omogenee di cui al precedente periodo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL); alla data di tale pubblicazione si intendono conseguentemente adeguati, nelle more del relativo aggiornamento, gli statuti delle comunità montane interessate dalla modifica dell’elenco dei comuni di cui al presente comma.».

 

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Art. 2 - Omissis

 

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Art. 3 - (Modifiche agli articoli 3, 4, 5, 8, 15, 17 e 27 della l.r. 6/2015 e norma transitoria)

1. Alla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 dopo le parole «dell’ambiente, » sono inserite le seguenti: «del trasporto pubblico regionale e locale,»;

b) alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 dopo le parole «vigilanza di quartiere» sono aggiunte le seguenti: «e nelle aree a servizio del trasporto pubblico regionale e locale»;

c) dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 5 è aggiunta la seguente:

«l-bis) promuove la stipulazione di intese fra la Regione, i competenti organi decentrati dello Stato, gli enti locali e i gestori del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, sentite le associazioni dei passeggeri e dei pendolari, al fine di attivare servizi di controllo finalizzati a garantire la sicurezza urbana anche con il concorso della polizia locale con particolare riferimento alle aree adiacenti alle stazioni ferroviarie ovvero alle aree di interscambio del trasporto pubblico regionale e locale, favorendo anche il superamento della barriera funzionale e operativa dei confini territoriali di riferimento del singolo corpo o servizio di polizia locale, nel rispetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali).»;

d) il comma 5 dell’articolo 8 è abrogato;

e) al comma 4 dell’articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il necessario supporto alla struttura regionale per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale, la costituzione del Comitato tecnico può avvenire anche nelle more della designazione dei quattro ufficiali di polizia locale di cui al primo periodo del comma 3, salvo sua successiva integrazione.»;

f) dopo il comma 2 dell’articolo 17 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire il coordinamento tra servizi di polizia locale, il tavolo di consultazione può essere costituito anche nelle more della designazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2, salvo sua successiva integrazione.»;

g) al comma 1 dell’articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il patto locale di sicurezza urbana è, altresì, uno degli strumenti per realizzare le finalità previste dall’articolo 5, comma 1, lettera l-bis).».

2. La disposizione del comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 6/2015, abrogata dalla lettera d) del comma 1, non si applica ai casi di scioglimento o recesso dalla forma associativa prima del termine di cinque anni, qualora il procedimento di assegnazione dei finanziamenti regionali per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana sia stato avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla medesima data, nei confronti delle amministrazioni uscenti, la Regione non abbia già adottato il provvedimento che dispone la restituzione dei finanziamenti.

 

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Art. 4 - (Introduzione dell’articolo 18-bis alla l.r. 6/2015. Istituzione del premio in memoria di Nicolò Savarino)

1. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana) è inserito il seguente:

«Art. 18-bis - (Istituzione del premio in memoria di Nicolò Savarino)

1. È istituito il «Premio in memoria di Nicolò Savarino», in ricordo dell’agente appartenente al Corpo di polizia locale del comune di Milano, deceduto il 12 gennaio 2012 nello svolgimento del proprio dovere.

2. Il premio è conferito il 12 gennaio di ogni anno agli operatori che si siano particolarmente distinti nello svolgimento del servizio di prossimità appiedato o con velocipede, in situazioni risultate gravemente pericolose per l’incolumità personale. Le candidature sono proposte dai comandi di polizia locale della Lombardia.

3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del riconoscimento di cui al comma 1, nonché i criteri di assegnazione e gli aspetti organizzativi.».

 

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TITOLO II - AMBITO ECONOMICO
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Art. 5 - (Modifiche all’articolo 59 e al Titolo X della l.r. 31/2008)

1. Il comma 4-bis dell’articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è sostituito dal seguente:

«4-bis. In deroga ai divieti di cui ai commi 3 e 4, con il regolamento di cui all’articolo 50, comma 4, compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio forestale, sono definite le modalità e le procedure con cui gli enti forestali, per il territorio di rispettiva competenza, possono autorizzare manifestazioni con mezzi motorizzati. Nel caso in cui il territorio interessato dall’autorizzazione sia ricompreso in una area protetta regionale e/o nazionale, gli enti gestori di queste ultime sono tenuti a esprimere un parere preventivo vincolante. In ogni caso i responsabili organizzativi delle predette manifestazioni dovranno curare la realizzazione di opere compensative e di pulizia e manutenzione del percorso previo congruo deposito cauzionale o congrue garanzie fideiussorie bancarie o assicurative da prestare, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione, agli enti proprietari dei boschi, dei pascoli, delle mulattiere e dei sentieri, al fine di garantire la copertura dei costi necessari per l’eventuale esecuzione delle opere di conservazione e/o di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, aree, mulattiere e/o sentieri utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni.».

2. Al Titolo X della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell’articolo 152 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In caso di omessa o non tempestiva comunicazione di modifiche aziendali che hanno reso prevalente l’attività agrituristica su quella agricola o in caso di mancato rispristino delle condizioni per la validità del certificato di connessione entro il termine previsto al comma 4 il certificato  di connessione decade.

4-ter. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis si considera tempestiva la comunicazione che viene data entra trenta giorni dal verificarsi delle modifiche aziendali.»;

b) al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 153, dopo le parole «le attività» sono inserite le seguenti: «riportate nel certificato di connessione»;

c) alla rubrica dell’articolo 154, la parola «Locali» è sostituita dalla seguente: «Fabbricati»;

d) il comma 1 dell’articolo 154 è sostituito dal seguente:

«1. Possono essere utilizzati per l’attività agrituristica i fabbricati non più impiegati per le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile nella disponibilità dell’azienda agricola, aventi un rapporto di connessione fisica o funzionale con essa, esistenti da almeno tre anni, a condizione che l’utilizzo a fini agrituristici di tali fabbricati non comprometta l’esercizio dell’attività agricola.»;

e) al comma 2 dell’articolo 154, le parole «Gli edifici rurali» sono sostituite dalle seguenti: «I fabbricati»;

f) al comma 3 dell’articolo 154, le parole «degli immobili rurali» sono sostituite dalle seguenti: «dei fabbricati»;

g) al comma 5 dell’articolo 154, le parole «agli edifici» sono sostituite dalle seguenti: «ai fabbricati»;

h) dopo il comma 5 dell’articolo 154 è aggiunto il seguente:

«5-bis. È fatto divieto di utilizzare fabbricati non indicati nel certificato di connessione.»;

i) dopo il comma 3 dell’articolo 156 è inserito il seguente:

«3-bis. Sono altresì assimilate ai prodotti di origine locale, non propri, le carni provenienti da consorzi e associazioni di produttori di carne bovina autorizzati all’etichettatura facoltativa della stessa ai sensi del Regolamento (UE) 1760/2000 e del Regolamento (UE) 653/2014.»;

j) al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 158, le parole «espongono inoltre il marchio attestante» sono sostituite dalle seguenti: «espongono, in aggiunta al marchio nazionale,»;

k) il primo periodo del comma 4 dell’articolo 158 è sostituito dal seguente: «All’ingresso principale della struttura agrituristica o comunque in posizione ben visibile dall’esterno devono essere apposti almeno un cartello indicante il marchio di cui al comma 2, corredato della denominazione dell’azienda agrituristica e dell’indicazione dei servizi offerti, e almeno un cartello con il marchio di cui al comma 3.»;

l) dopo l’articolo 160 è inserito il seguente:

«Art. 160-bis (Oleoturismo)

1. La Regione promuove l’oleoturismo secondo la definizione di cui all’articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), quale aspetto della multifunzionalità dell’azienda agricola. A tal fine la Giunta regionale istituisce, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto 26 gennaio 2022 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, recante «Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica», l’elenco regionale degli operatori che svolgono attività oleoturistiche, da pubblicare sul portale regionale, disciplinandone le modalità di tenuta e l’organizzazione dell’attività di formazione rivolta alle aziende e ai loro addetti.

2. Possono iscriversi nell’elenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 1, che hanno presentato la SCIA relativa all’attività oleoturistica e che hanno frequentato apposito corso formativo autorizzato dalla Regione.

3. Il comune trasmette copia della SCIA alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e all’ATS competente per territorio.

4. Le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza dei requisiti e degli standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche, come definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui al comma 1, sono esercitate dagli enti competenti individuati all’articolo 161.»;

m) al comma 3 dell’articolo 162 le parole «; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività fintanto che non venga ripristinata la sussistenza di tutti i requisiti e comunque per un periodo non inferiore a due mesi ed è revocato il certificato di connessione.» sono sostituite dalle seguenti: «. L’accertamento della mancanza di uno o più requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività agrituristica comporta, oltre alla sanzione di cui al primo periodo, la decadenza del certificato di connessione e la conseguente adozione da parte del comune del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività fintanto che non venga ripristinata la sussistenza di tutti i requisiti e comunque per un periodo non inferiore a due mesi.»;

n) dopo il comma 3 dell’articolo 162 è inserito il seguente:

«3-bis. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 chi viola la disposizione di cui all’articolo 154, comma 5-bis.»;

o) dopo il comma 17 dell’articolo 162 è inserito il seguente:

«17-bis. Incorre nella sanzione amministrativa di 100,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a g) e lettere l) ed m) del decreto ministeriale di cui all’articolo 160-bis, comma 1.»;

p) dopo il comma 18 dell’articolo 162 è inserito il seguente:

«18-bis. Incorre nella sanzione amministrativa da 500,00 a 1.000,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) e i) del decreto ministeriale di cui all’articolo 160-bis, comma 1.».

 

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Art. 6 - (Misure urgenti per contrastare la peste suina e la conseguente emergenza sanitaria ed economica)

1. Omissis

2. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e del cinghiale di cui è consentito l’abbattimento senza limiti numerici pur nel rispetto dei piani di prelievo venatorio in selezione approvati previo parere dell’ISPRA e del carniere stagionale assegnato.».

 

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Art. 7 - (Modifiche agli articoli 12 e 15-bis della l.r. 22/2006 - soppressione dell’Allegato B alla l.r. 9/2018 e norma di salvaguardia)

1. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell’articolo 12 è sostituita dalla seguente: «Rete dei servizi per il lavoro»;

b) il comma 1 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«1. La rete dei servizi per il lavoro è composta dalle seguenti categorie di operatori pubblici e privati:

a) operatori accreditati ai sensi dell’articolo 13, in attuazione dell’articolo 7 del d.lgs. 276/2003;

b) operatori autorizzati a livello regionale ai sensi dell’articolo 14;

c) operatori autorizzati a livello nazionale in base agli articoli 4, 5 e 6 del d.lgs. 276/2003;

d) centri per l’impiego;

e) uffici di collocamento mirato di cui alla legge 68/1999;

f) enti che, previo accordo siglato con le provincie territorialmente competenti o con la Città metropolitana di Milano, forniscono esclusivamente servizi informativi attinenti al mercato del lavoro, nel rispetto della normativa statale.»;

c) il comma 2 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«2. Gli operatori appartenenti alla rete di cui al comma 1 possono costituire e partecipare a raggruppamenti e promuovere partenariati anche con operatori accreditati per la formazione e con altri operatori individuati nei programmi di attuazione delle politiche del lavoro e formative.»;

d) alla rubrica dell’articolo 15-bis le parole «della Lombardia» sono soppresse;

e) il comma 1 dell’articolo 15-bis è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale di coordinamento di cui all’articolo 7 e acquisito il parere della competente commissione consiliare, può rideterminare, in base a sopravvenute esigenze di adeguato presidio territoriale, il numero e la localizzazione dei centri per l’impiego e degli uffici di collocamento mirato. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’efficacia e la continuità del servizio, può altresì fornire indirizzi relativi all’organizzazione dei centri per l’impiego e degli uffici di collocamento mirato, anche coinvolgendo gli enti locali.»;

f) il comma 3 dell’articolo 15-bis è abrogato.

2. L’allegato B alla legge regionale 4 luglio 2018, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia») è soppresso, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. I centri per l’impiego e gli uffici di collocamento mirato inclusi nell’allegato B della l.r. 9/2018 continuano a operare con la semplice denominazione di «centri per l’impiego» e di «uffici di collocamento mirato».

 

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Art. 8 - (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 5/2017)

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell’articolo 4, dopo le parole «propria responsabilità» sono inserite le seguenti: «, consapevole dei rischi connessi alla frequentazione, in particolare, di ambienti montani,»;

b) dopo il comma 6 dell’articolo 4 è inserito il seguente:

«6-bis. L’iscrizione nel catasto della REL e l’esercizio dell’attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell’ambiente naturale di chi li percorre.».

 

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TITOLO III - AMBITO TERRITORIALE
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Art. 9 - (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 6/2012)

1. All’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il consiglio di amministrazione, il presidente e l’organo di revisione durano in carica al massimo tre anni e i relativi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. I componenti del consiglio d’amministrazione, ivi compreso il Presidente, che hanno svolto due mandati consecutivi, anche non completi, possono essere nominati per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo.»;

b) al comma 10.4 il quarto periodo è sostituito dal seguente: «I consigli di amministrazione, i presidenti e gli organi di revisione delle agenzie restano in carica sino al rinnovo di cui al primo periodo del presente comma e i direttori delle agenzie restano in carica sino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti di diritto privato.».

 

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Art. 10 - (Abrogazione del Titolo V della l.r. 70/1983)

1. Il Titolo V della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) è abrogato.

 

8759825 8803790
Art. 11 - (Modifiche agli articoli 13, 27, 30 e 32 della l.r. 24/2006)

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale può, con apposita deliberazione, prevedere idonei strumenti tecnologici, ulteriori a quanto previsto al secondo periodo del comma 6-bis, per agevolare il controllo del rispetto delle limitazioni regionali alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli.»;

b) il comma 6 dell’articolo 13 è abrogato;

c) all’articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’inosservanza dell’obbligo di tenuta del libretto di impianto previsto in capo al responsabile dell’impianto dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.»;

2) al comma 1-bis le parole «L’amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L’amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato e, qualora delegato, il terzo responsabile, ciascuno per quanto di competenza, che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b),»;

3) al comma 2 le parole «L’inosservanza degli obblighi inerenti all’invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici e alla targatura degli impianti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «L’inosservanza degli obblighi dell’installatore o del manutentore inerenti alla targatura dell’impianto termico»;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L’inosservanza degli obblighi dell’installatore o del manutentore, inerenti all’invio della dichiarazione dell’avvenuta manutenzione degli impianti termici o anche dell’avvenuta targatura degli impianti stessi, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 a euro 100,00. La medesima sanzione è aumentata, nel minimo e nel massimo, del 50 per cento, qualora l’invio avvenga con un ritardo di oltre trenta giorni rispetto alla scadenza prevista dal provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente periodo e, nel minimo e nel massimo, del 100 per cento, qualora avvenga con un ritardo di oltre novanta giorni rispetto a tale scadenza.»;

5) il comma 5 è abrogato;

d) il comma 12 dell’articolo 30 è abrogato;

e) al comma 1 dell’articolo 32 le parole «per il finanziamento dell’attività di produzione e distribuzione di vetrofanie di cui all’articolo 13,» sono soppresse.

 

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Art. 12 - (Modifica del termine per la corresponsione della componente variabile del canone di concessione per grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 5/2020 e all’articolo 6 della l.r. 10/2009)

1. Alla legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), come modificato dall’articolo 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), è apportata la seguente modifica:

a) al comma 7 dell’articolo 20 le parole «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno».

2. La modifica dell’articolo 20, comma 7, della l.r. 5/2020, di cui al comma 1, si applica anche alla componente variabile del canone dovuta, a consuntivo, per l’annualità 2021, senza aggravio degli interessi di cui al comma 11-bis dell’articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale. Collegato ordinamentale), ove corrisposta alla Regione entro il previsto nuovo termine.

3. In coerenza con quanto previsto al comma 2 del presente articolo, alla l.r. 10/2009 è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2 dell’articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i termini di corresponsione del canone dovuto per le grandi derivazioni d’acqua ad uso  idroelettrico, di cui all’articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ‘Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica’, come modificato dall’articolo 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 ‘Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione’ convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12).».

 

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TITOLO IV - ATTUAZIONE DI IMPEGNI ASSUNTI CON IL GOVERNO IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE
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Art. 13 - Omissis

 

8759825 8803794
Art. 14 - (Modifiche agli articoli 8, 9, 11 e 27 della l.r. 20/2021 - Modifica all’articolo 11 della l.r. 26/2014 - Modifica all’articolo 12.1 della l.r. 31/2008, come introdotto dall’articolo 8, comma 1, lett. a), della l.r. 24/2021 - Modifica all’articolo 1 della l.r. 26/2021 - Modifiche agli articoli 61 e 62 della l.r. 33/2009 - Modifiche agli articoli 2 e 4 della l.r. 2/2022 - Modifiche agli articoli 2, 3 e 3-bis della l.r. 20/2002)

1. Alla legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell’utilizzo di materiali riciclati) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 dopo le parole «del consumo di suolo,» sono inserite le seguenti: «del grado di rischio archeologico,»;

b) dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 9 è aggiunta la seguente:

«g-bis) potenziale archeologico dell’area.»;

c) la rubrica dell’articolo 11 è sostituita dalla seguente: «Rapporti con atti di pianificazione e programmazione statale, regionale e locale. Revisione e adeguamenti del PAE»;

d) al primo periodo del comma 1 dell’articolo 11 prima delle parole «Il PAE non può derogare alle previsioni del piano territoriale regionale» sono inserite le seguenti: «Fatto salvo il rispetto della normativa statale relativa a piani e programmi statali con impatti sull’assetto e sull’uso del territorio che possono incidere sull’attività estrattiva, ivi inclusa la pianificazione di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni),»;

e) al comma 3 dell’articolo 27 le parole «Titolo 2 ‘Spese correnti’» sono sostituite dalle seguenti: «Titolo 1 ‘Spese correnti’».

2. Omissis

3. Al comma 14 dell’articolo 12.1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), come introdotto dall’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 24 (Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022), le parole «del bilancio 2021-2023» sono sostituite dalle seguenti: «del bilancio 2022-2024».

4. Omissis

5. Alla legge regionale 31 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come modificata dalla legge regionale 3 marzo 2022, n. 3 (Modifiche al titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità’ e alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7 ‘Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti’, in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ‘Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117’) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’articolo 61, le parole «all’ispettorato interregionale del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «all’ispettorato territoriale del lavoro»;

b) alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 62, le parole «dell’ispettorato interregionale del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ispettorato territoriale del lavoro».

6. Alla legge regionale 23 febbraio 2022, n. 2 (Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l’autonomia energetica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La CER è un soggetto giuridico di diritto autonomo ai sensi del d.lgs. 199/2021 e che opera, in particolare, nel rispetto degli articoli 31 e 32 dello stesso decreto legislativo.»;

b) il comma 3 dell’articolo 2 è abrogato;

c) dopo il comma 3 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Alle misure previste dalla presente legge si applica quanto disposto dall’articolo 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).».

7. Omissis

 

8759825 8803795
Art. 15 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

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