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L. R. Lombardia 08/04/2020, n. 5

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 08/04/2024, n. XII/2153
- Delib. G.R. 10/07/2023, n. XII/618
- Delib. G.R. 12/04/2023, n. XII/136
- L.R. 20/05/2022, n. 8
- Delib. G.R. 09/05/2022, n. XI/6363
- Delib. G.R. 21/03/2022, n. XI/6142
- L.R. 04/11/2021, n. 19
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TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), come modificato dall’

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Art. 2 - (Regime delle opere e dei beni)

1. Alla scadenza della concessione, al termine dell’utenza e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia delle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, le opere definite all’articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 passano, senza compenso, in proprietà della Regione in stato di regolare funzionamento, ivi inclusi i beni che risultano inscindibilmente connessi e necessari, in via diretta ed esclusiva, a garantire il regolare funzionamento, in termini di mantenimento in esercizio, sicurezza e controllo, anche da remoto, di tutti i beni di cui al presente comma. N1

2. N2

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Art. 3 - (Ricognizione delle opere e dei beni)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico il concessionario uscente redige e trasmette alla Regione un rapporto di fine concessione che contiene:

a) l’inventario delle opere definite all’articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999 e dell’articolo 2, comma 1, della presente legge;

b) l’inventario dei beni, diversi da quelli di cui all’articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933, riconducibili alla disciplina di cui all’articolo 25, comma 2, del r.d. 1775/1933, distinguendo tra beni immobili e mobili;

c) una relazione analitica, firmata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, descrittiva della funzionalità dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere e dei beni di cui alle precedenti lettere, che descrive, altresì, il loro stato di efficienza e funzionamento; la relazione contiene, tra l’altro, informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l’eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell’invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;

d) lo stato di consistenza aggiornato delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), costituito da disegni, tavole, relazioni tecniche illus

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Art. 4 - (Competenza)

1. Nel caso di grandi derivazioni che prelevano acqua da corpi idrici che fungono da confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre regioni ai sensi dell’articolo 12, comma 1-ter, lettera p), del d.lgs. 79/1999, le funzioni amministrative finalizzate all’assegnazione delle grandi derivazioni

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Art. 5 - (Durata delle concessioni)

1. L’amministrazione competente assegna le concessioni per un periodo compreso tra venti e quaranta anni, con facoltà di incrementare il termine mas

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TITOLO II - OPERAZIONI PRELIMINARI E AVVIO DELLE PROCEDURE
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Art. 6 - (Valutazioni preliminari)

1. Prima dell’avvio delle procedure per l’assegnazione di una concessione ai sensi della presente legge, la Giunta regionale accerta se sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell’uso a fine di produzione di energia idroelettrica anche ai fini delle successive valutazioni ambientali. A tale scopo è pubblicato

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Art. 7 - (Modalità di assegnazione delle concessioni)

1. L’assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico avviene nel rispetto, in particolare, dei principi di tutela della concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, libertà di stabilimento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetic

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Art. 8 - (Società a capitale misto pubblico privato)

1. Per l’assegnazione della concessione secondo la modalità di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti dal bando di assegnazione, la Giunta regionale è autorizzata a costituire società a capitale misto pubblico privato, alle quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. La Regione può conferire, quale propria quota di capitale della società, un importo in tutto o in parte equivalente alla componente fissa dei canoni introitati di cui all’articolo 20, disponibile al bilancio regionale, nonché i beni di cui all’articolo 25, comma 2, del r.d. 1775/1933, nel caso in cui la Regione abbia esercitato la facoltà prevista all�

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Art. 9 - (Termini per l’avvio delle procedure di assegnazione)

1. Le procedure per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute ed esercite, ai sensi dell’

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TITOLO III - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE
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Art. 10 - (Procedure di assegnazione)

1. Con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto di quanto previsto ai sensi della presente legge e del principio di non aggravamento del procedimento, tempi e modalità per lo svolgimento da parte della Regione delle procedure di assegnazione di cui all’articolo 9, ivi compresa la disciplina del procedimento unico per la valutazione dei progetti presentati, di cui all’articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999; il regolamento disciplina, altresì, le modalità di assegnazione delle concessioni nei casi di cui all’articolo 7, comma 2, lettere b) e c).

2. Le procedure di assegnazione di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto per la modalità di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), si articolano nelle seguenti fasi:

a) indizione della procedura di assegnazione, pubblicazione del bando e, ove previsto, invio delle lettere di invito per la partecipazione;

b) presentazione delle istanze di assegnazione corredate dalla documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta;

c) valutazione preliminare sulla ammissibilità delle istanze e dei requisiti

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Art. 11 - (Indizione della procedura)

1. Al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori, la procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico è indetta mediante la pubblicazione di un bando di assegnazione il cui contenuto è precisa

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Art. 12 - (Requisiti di ammissione)

1. Alla procedura per l’assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche possono partecipare gli operatori economici per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016.

2. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, il partecipante deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici aventi ciascuno una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW. Il bando di cui all’articolo 13 prevede incrementi del requisito, in ragione della complessità e dimensione degli impianti da gestire per ogni concessione i

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Art. 13 - (Contenuti del bando)

1. Il bando, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di cui all’articolo 11, comma 3:

a) individua la concessione o l’accorpamento di più concessioni preesistenti oggetto della procedura di assegnazione;

b) individua la tipologia di assegnazione prescelta per la concessione oggetto del bando, secondo quanto previsto all’articolo 7, comma 3;

c) descrive lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le relative caratteristiche principali;

d) descrive le attività e i servizi da svolgere in quanto funzionali all’esercizio, alla manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni;

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Art. 14 - (Criteri di valutazione per l’assegnazione)

1. Ai fini dell’assegnazione della concessione, l’amministrazione competente si attiene ai seguenti criteri di valutazione:

a) l’entità dell’offerta economica relativa all’incremento del canone di cui all’articolo 20, posto a base di gara;

b) gli interventi e gli investimenti per l’efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto ai requisiti minimi posti a bando di gara ai sensi dell’articolo 16, tramite l’eventuale aumento dell’energia prodotta o della potenza degli impianti, o tramite l’aumento del grado tecnologico e di automazione dell’impianto idroelettrico o di sue parti;

c) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, e quelli di compensazione territoriale, ulteriori rispetto alle condizioni minime fissate nel bando di gara ai sensi degli articoli 17 e 18;

d) l’attività di gestione dell’invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

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TITOLO IV - OBBLIGHI, LIMITAZIONI GESTIONALI, MIGLIORAMENTI AMBIENTALI ED ENERGETICI, MISURE DI COMPENSAZIONE E DI PROMOZIONE DELLA STABILITÀ OCCUPAZIONALE
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Art. 15 - (Obblighi e limitazioni gestionali)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, prevede per ciascuna concessione oggetto del bando specifici obblighi e limitazioni gestionali, ai quali possono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con riguardo:

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Art. 16 - (Miglioramenti energetici)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili ed agli indirizzi assunti dal Programma energetico ambientale regionale, definisce gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di poten

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Art. 17 - (Miglioramento e risanamento ambientale)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, e secondo quanto prescritto e indicato dal Piano regionale di tutela delle acque e dal Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, ovvero dalla pianificazione di bacino provinciale più specifica, ove esistente, nonché nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico regionale e

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Art. 18 - (Misure di compensazione ambientale e territoriale)

1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale, di cui all’articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del d.lgs. 79/1999, non possono essere di carattere esclusivame

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Art. 19 - (Clausole sociali)

1. Per l’assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza, da effettuare in base alle procedure competitive disciplinate dalla presente legge, tr

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TITOLO V - CANONI DI CONCESSIONE E OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
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Art. 20 - (Canone di concessione per grandi derivazioni idroelettriche)

1. A decorrere dall’anno 2021, in applicazione dell’articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999, come modificato dall’articolo 11 quater del decreto-legge 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/2019, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, gli operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea ai sensi dell’articolo 53 bis della l.r. 26/2003, nonché gli operatori che, al di fuori di tali casi, eserciscono e conducono grandi derivazioni idroelettriche, corrispondono alla Regione un canone per l’utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della grande derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo.

2. N6 La componente fissa è quantificata, in coerenza con l’articolo 12, comma, 1-septies, del d.lgs. 79/1999, in un importo pari a 35,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente è aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per

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Art. 21 - (Depositi cauzionali)

1. L’assegnatario, alla conclusione delle procedure di affidamento della concessione di grande derivazione idroelettrica ai sensi della presente legge, è tenuto a depositare una cauzione, anche mediante

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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
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Capo I - Norme transitorie e finali
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Art. 22 - (Decadenza della concessione)

1. La concessione assegnata ai sensi della presente legge è soggetta alle cause di decadenza stabilite all’articolo 55 del r.d. 1775/1933, all’articolo 6, co

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Art. 23 - (Disposizioni transitorie finali)

1. I concessionari ai quali è stata consentita, ai sensi dell’articolo 53 bis della l.r. 26/2003, la prosecuzione, oltre la scadenza della concessione, dell’esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione, proseguono tale esercizio fino al termine definito dalla Regione in applicazione dell’articolo 3, comma 12.

2. Per le grandi derivazioni idroelettriche di cui al comma 1, sono confermate le modalità e le condizioni per la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti stabiliti, a carico del concessionario uscente, ai sensi dell’

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Capo II - Norma finanziaria
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Art. 24 - (Norma finanziaria)

1. Gli introiti derivanti dai canoni di concessione di cui all’articolo 20, nonché gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3, comma 6, sono iscritti al titolo 3) «Entrate extratributarie» tipologia - 0100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni» dello stato di pr

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Art. 25 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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