a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole "ivi inclusi gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "ivi inclusi i beni che risultano inscindibilmente connessi e necessari, in via diretta ed esclusiva, a garantire il regolare funzionamento, in termini di mantenimento in esercizio, sicurezza e controllo, anche da remoto, di tutti i beni di cui al presente comma";
b) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato;
c) il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato;
d) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Il concessionario al quale sia stata consentita la prosecuzione, oltre la scadenza della concessione, dell'esercizio dell'impianto di grande derivazione ad uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, è comunque tenuto, fino al termine di cui all'articolo 3, comma 12, all'esecuzione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari a garantire la sicurezza degli impianti e il regolare funzionamento delle opere di cui al comma 1; per gli interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione,