Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 04/11/2021, n. 19, così recitava:

"2. Le opere di cui al comma 1 appartengono al patrimonio della Regione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999 e non possono essere sottratte alla loro destinazione, salvo che la Regione accerti un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile con il mantenimento dell’uso idroelettrico o il venir meno della funzionalità tecnica delle opere per la prosecuzione dell’utilizzo idroelettrico."

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