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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Lombardia 02/02/2012, n. IX/2970
Delib. G.R. Lombardia 02/02/2012, n. IX/2970
Delib. G.R. Lombardia 02/02/2012, n. IX/2970
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 21/12/2020, n. XI/4107
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Testo del documentoLA GIUNTA REGIONALE Richiamati: - la Direttiva 2008/1/CE del parlamento europeo e del consiglio del 15 gennaio 2008 che abroga e sostituisce la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento; - il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni; - il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”; - la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; Richiamata altresì la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, come successivamente integrata e modificata, concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112; Considerato che le Province lombarde, secondo quanto stabilito dall’art. art. 8, comma 2 |
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ALLEGATO A - PROCEDURA PER IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALEPremessa La procedura per il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è disciplinato dall’art. 29-octies del D.lgs 152/06, il quale prevede che l’autorità competente si esprime entro 150 giorni dalla presentazione della domanda con la procedura prevista dall’art. 29-quater, commi da 5 a 9. Dato che tali commi non danno indicazioni nel merito della fase d’iniziativa e istruttoria, al fine di uniformare, coordinare e semplificare le procedure sul territorio regionale, in accordo a quanto disposto dalla legge 241/90 e s.m.i., vengono fornite le seguenti indicazioni: Fase d’iniziativa 1. Ciascuna AUTORITÀ COMPETENTE (AC) individua sul proprio sito web gli uffici presso i quali deve essere presentata la domanda e devono essere depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento. Informando anche sulla possibilità che l’amministrazione sia dotata degli strumenti atti a riceve le istanze in via totalmente informatizzata. 2. Il Gestore presenta la domanda di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al competente ufficio dell’Autorità Competente e contestualmente a tutti i soggetti interessati. 3. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio verifica la completezza formale dell’istanza e comunica al Gestore ed agli Enti interessati la data di avvio del procedimento ai sensi della L. 7 agosto |
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ALLEGATO B - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALEPresentazione della domanda di rinnovo, ex art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 Sei mesi prima della scadenza dell’AIA, il gestore dell’impianto inoltra la domanda di rinnovo all’ufficio individuato dall’autorità competente (AC). L’autorità competente è l’amministrazione provinciale per la maggior parte degli impianti IPPC, ad eccezione degli impianti di competenza statale e di quelli di competenza regionale sensi dell’art. 17.1 della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. (impianti per l’incenerimento di rifiuti urbani, gli impianti di gestione, smaltimento o recupero di rifiuti speciali necessari all’attuazione di specifici programmi regionali di settore, impianti di carattere innovativo per la gestione dei rifiuti). I termini per il rinnovo dell’AIA sono riportati nell’atto amministrativo di autorizzazione rilasciato da Regione Lombardia o dalla Provincia di competenza ovvero, qualora, successivamente all’ottenimento della prima AIA, siano state autorizzate dall’Autorità Competente (Regione/Provincia) modifiche sostanziali all’impianto IPPC, nell’ultimo atto amministrativo AIA rilasciato. Contenuti della domanda di rinnovo (ex artt. 29-octies e 29-ter c. 1, 3, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.) I documenti da presentare sono i seguenti: a) domanda in originale (doc. 1), alla quale si applicano le disposizioni in materia di bollo previste dal D.P.R. 642/1972 e s.m.i.; b) allegati: 1) n. 1 copia degli elaborati grafici aggiornati (doc. 2); 2) n. 1 copia della cronistoria autorizzativa dell’impianto (doc. 3); 3) n. 1 copia delle comunicazioni di modifica non sostanziale eventualmente presentate unicamente a Regione Lombardia e le conseguenti comunicazioni regionali non in possesso dell’amministrazione provinciale(doc. 4); 4) n. 1 copia e CD contenente la relazione tecnica (doc. 5); 5) n. 1 copia della quietanza di avvenuto pagamento dell’importo tariffario dovuto e del report del foglio di calcolo riportante le modalità di determinazione della tariffa (doc. 6); 6) n.1 copia del modello F23 con cui si è provveduto al pagamento del bollo (doc. 7), solo nel caso in cui il Gestore si avvale dell’invio telematico dell’istanza, in formato pdf. Ulteriori allegati da produrre solo nel caso di istanze di rinnovo e contestuale richiesta di autorizzazione/comunicazione di modifiche (sostanziali e non). 7) n. 1 copia del report on-line, documento generato in automatico dall’applicativo, attestante l’avvenuto aggiornamento ed approvazione delle informazioni, relative alle modifiche progettate e sottoposte ad autorizzazione, inserite nella “Modulistica IPPC on-line” (doc. 8); |
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ALLEGATO C - PRECISAZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALEPremessa Il D.lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 29-octies comma 1, prevede che: “L’autorità ambientale rinnova ogni cinque anni l’autorizzazione integrata ambientale, o l’autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all’autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 29-ter, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall’articolo 29-ter, comma 3. L’autorità competente si esprime nei successivi 150 giorni con la procedura prevista dall’articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell’autorità competente, il gestore continua l’attività sulla base della precedente autorizzazione.” L’articolo 29-ter comma 1 recita: “Ai fini dell’esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell’adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni: a) l’impianto, il tipo e la portata delle sue attività; b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l’energia usate o prodotte dall’impianto; c) le fonti di emissione dell’impianto; d) lo stato del sito di ubicazione dell’impianto; e) il tipo e l’entità delle emissioni dell’impianto in ogni settore ambientale, nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente; f) la tecnologia utilizzata e le altre tecni |
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ALLEGATO F - FAC SIMILE DOMANDA DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CON CONTESTUALE COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALEParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO G - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI AIA AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.Premessa Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Testo unico Ambientale” all’articolo 5 definisce : autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto, o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del d.lgs. 152/06. Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore. impianto: l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato VIII e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento; modifica dell’impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento, che possa produrre effetti sull’ambiente; modifica sostanziale di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento, che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa. La direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010 “Emissioni industriali” all’articolo 3 definisce: modifica sostanziale di una istallazione: la modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l’ambiente, e all’articolo 20 “Modifica dell’installazione da parte dei gestori” specifica: Comma 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi all’autorità competente le eventuali modifiche o ampliamenti che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell’installazione che possano produrre conseguenze sull’ambiente. Ove necessario, l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione. Comma 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessuna modifica sostanziale progettata dal gestore sia effettuata senza un’autorizzazione concessa conformemente alla presente direttiva. La domanda di autorizzazione e la decisione dell’autorità competente si riferiscono alle parti dell’installazione e agli aspetti di cui all’articolo 12 (domande di autorizzazione) che possono essere oggetto della modifica sostanziale. Comma 3. Le modifiche riguardanti la natura, il funzionamento o un ampliamento dell’installazione sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé raggiungono le soglie di cui all’allegato I. Infine si riporta la definizione di attività connessa secondo la “CIRCOLARE 13 luglio 2004 Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato I. (GU n. 167 del 19-7-2004)” Per attività accessoria, tecnicamente connessa ad una attività principale rientrante in una delle categorie di cui all’allegato VIII della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., si intende una attività: a) svolta dallo stesso gestore; b) svolta nello stesso sito dell’attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell’attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell’attività principale; c) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell’attività principale. |
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