Deliberaz. G.R. Lombardia 20/12/2013, n. X/1118 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Lombardia 20/12/2013, n. X/1118

Aggiornamento delle disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici.
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 2601 del 30 novembre 2011 sono state aggiornate le precedenti disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici, in conformità ai criteri previsti con l’art. 9 della l.r. 24/2006 e nel rispetto delle norme nazionali specifiche del settore;

- con d.pr 16 aprile 2013 n. 74 R sono stati approvati i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

- l’art. 10 del suddetto decreto prevede che le sue stesse disposizioni si applichino alle Regioni o le Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di entr

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ALLEGATO - DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO, IL CONTROLLO, LA MANUTENZIONE E L’ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI


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1. Premessa

La normativa europea di riferimento per l’efficienza energetica in edilizia è rappresentata dalla Direttiva n. 2002/91/CE, sostituita dalla Direttiva Europea 2010/31/UE in base alle scadenze previste da quest’ultima.

In Italia, la direttiva 2002/91/CE è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall’8 ottobre 2005, che disciplina tra l

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2. Normativa di riferimento

1. Le presenti disposizioni fanno riferimento alla seguente normativa:

— Europea

– Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia;

– Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia;

— Nazionale

– Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 «Norme per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile»;

– Legge 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

– D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. «Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10»;

– Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

– Deli

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3. Finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano in particolare:

— le attività di ispezione, da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti per perseguire gli obiettivi di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.;

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4. Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente dispositivo si adottano le definizioni di seguito riportate.

a. «Accertamento»: l’insieme delle attività, svolte dagli incaricati, di controllo pubblico diretto ad accertare in via documentale o attraverso il sistema informativo del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti.

b. «Apparecchio di riscaldamento localizzato»: generatore di energia termica non collegato ad un sistema di distribuzione del calore, come – a titolo esemplificativo – un caminetto, una stufa, una cucina economica, un radiatore individuale.

c. «Autorità competente»: soggetto istituzionale a cui Regione Lombardia demanda i compiti di accertamento e ispezione degli impianti termici.

d. «Biomassa legnosa»: i materiali identificati nella Parte II, Sezione 4, Punto 1, lettere a), b), c), d), e) dell’Allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

e. «Caminetto aperto»: focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa.

f. «Caminetto chiuso»: focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa.

g. «Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici» o «CURIT»: Catasto reso disponibile su web da Regione Lombardia al servizio di cittadini, operatori del settore e Autorità competenti per le attività di ispezione sugli impianti termici, finalizzato alla diffusione di informazioni ed all’adempimento degli obblighi di natura amministrativa individuati dalla normativa vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore.

h. «Categoria di edificio»: la classificazione in base alla destinazione d’uso così come indicato all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii..

i. «Centri di Assistenza Impianti termici» o «CAIT»: centri di informazione per gli operatori del settore e di supporto per la trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici riconosciuti dal gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.

j. «Certificazione energetica dell’edificio»: il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica, in conformità a quanto previsto dalla delibera D.G.R. 20 luglio 2007, n. 5018 e successive modifiche ed integrazioni.

k. «Climatizzazione invernale» o «estiva»: l’insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell’impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria.

l. «Codice univoco dell’impianto termico»: il codice numerico o alfanumerico che identifica in modo inequivocabile un impianto termico. Tale codice è riportato sulla targa dell’impianto termico e su tutta la documentazione relativa all’impianto stesso.

m. «Coefficiente di prestazione» (COP):il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica.

n. «Coefficiente di prestazione termico» (COPt):il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica assorbita di una pompa di calore ad assorbimento o adsorbimento alimentata termicamente, ovvero tra la potenza termica utile e la potenza termica del combustibile utilizzato dal motore primo che aziona una pompa di calore a compressione.

o. «Cogenerazione»: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica.

p. «Collaudo di un impianto termico»: la verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti della combustione, del rendimento e della prova di tenuta dell’impianto, laddove previsti.

q. «Conduttore di impianti termici»: il Soggetto responsabile della corretta conduzione nell’esercizio dell’impianto termico. Per impianti di potenz

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5. Autorità competenti

1. Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., spettano alle Regioni l’attuazione delle disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici e deg

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6. Ambito di applicazione

1. Il presente dispositivo si applica a tutti gli impianti termici presenti sul territorio regionale.

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7. Targatura degli impianti termici

1. La targatura degli impianti termici ha l’obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice. La distribuzione della targa dell’impianto agli utenti finali avviene tramite gli operatori del settore, in fase di installazione o manutenzione dell’impianto, a decorrere dall’1 agosto 2014.

2. L’apposizione della targa sull’impianto avviene una sola volta all&rs

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8. Limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente

1. Durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria non può essere superiore ai seguenti valori:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

2. Durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

3. La rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo la metodologia previste dalla norma UNI 5364.

4. Gli ospedali, le cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di Organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi ogg

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9. Requisiti degli impianti termici

1. L’installazione, le ristrutturazioni e le sostituzioni di impianti termici o di loro parti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, in conformità alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l’installazione rese disponibili dall’impresa produttrice, nonché a quanto prescritto dalle norme UNI e CEI in vigore sul territorio nazionale. È inoltre previsto che per gli impianti composti da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta installatrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R. 43/2012.

2. I nuovi impianti termici, quelli ristrutturati e quelli per i quali è sostituito il generatore di calore devono rispettare i seguenti valori minimi di efficienza globale media stagionale:

— per i generatori con fluido termovettore liquido, 75 + 3logPn, dove logPnè il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore;

— per i generatori con fluido termovettore aria, 65 + 3logPn, dove logPnè il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore.

In ogni caso i generatori di calore devono avere un rendimento termico utile nominale maggiore o uguale al limite di 90 + 2logPn in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, dove logPnè il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore espressa in kW. Per valori di Pn superiori a 400 kW, si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

I valori dell’efficienza media stagionale possono essere disattesi solo in caso di semplice sostituzione del generatore di calore, purché venga rispettato il valore minimo di rendimento termico utile nominale con carico al 100% della potenza prevista per i generatori stessi.

3. Qualora nella sostituzione del generatore di calore di un impianto termico individuale non fosse possibile rispettare, per garantire la sicurezza, i livelli di rendimento di cui al comma 2, è possibile installare generatori di calore che abbiano un rendimento termico utile, a carico parziale, pari al 30% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 85 + 3logPn (dove logPn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW) a condizione che:

— il sistema di l’evacuazione dei fumi sia al servizio di più utenze e sia di tipo collettivo ramificato;

— sussistano motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all’articolo 5, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss. mm. ii.,

Deve comunque essere predisposta una dettagliata relazione in cui si riportino i motivi della deroga, da allegare alla Relazione tecnica alla dichiarazione di conformità, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

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10. Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore

1. Con l’art. 9, comma 1, lett. c) della L.R. 24/2006 è stato resa obbligatoria l’installazione di dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore in tutti gli impianti centralizzati, anche se già esistenti. L’attuazione della suddetta norma è avvenuta con la DGR 2601/2011. La scadenza dell’obbligo di dotarsi di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici di potenza superiore a 350 kW, alimentati a gas naturale ed installati prima del 1/8/1997 è stata posticipata rispetto alla tabella di cui sopra al 1/8/2013, come indicato dalla D.G.R. 3855/2012. L’obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore è previsto al 1/8/2014, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. 3522/2012, per le seguenti categorie di impianti:

a) impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo il 1 agosto 1997;

b) impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo il 1° agosto 1997;

c) impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell’efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell’impianto originario.

In base a quanto previsto dalla D.G.R. 3522/2012, le Autorità competenti hanno la facoltà di definire:

a) le caratteristiche di potenza e di vetustà degli impianti termici, anche in deroga a quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 del presente punto, sulla base delle quali applicare le scadenze previste dalla L.R. 24/2006;

b) la valutazione di ulteriori condizioni che possono giustificare l’allineamento di tutte le scadenze al 1° agosto 2014, in relazione alla concentrazione media annuale degli inquinanti in atmosfera, al tipo di combustibile utilizzato, all’effettiva disponibilità di fornitura dei sistemi di termoregolazione in condizioni di effettiva competitività.

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11. Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico

1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al Responsabile dell’impianto, così come definito all’art. 4 comma 1 lettera eee), che può delegarle ad un terzo. La delega al Terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico Terzo responsabile.

2. In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore, i proprietari (condomini) mantengono in solido il ruolo di Responsabile dell’impianto termico e, ai fini dell’accatastamento, devono comunicare alla ditta manutentrice o al Terzo responsabile, oltre ai dati del condominio, le generalità del soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell’impianto.

3. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega a terzi non può essere conferita, salvo che nell’atto di delega sia espressamente incluso l’incarico di procedere alla messa a norma e sia posto in essere ogni atto o comportamento che garantisca la relativa copertura finanziaria e metta in condizione il Terzo responsabile di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Negli edifici in regime di condominio, la garanzia è fornita attraverso una apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al Delegante, fino al completamento degli interventi necessari per la messa a norma, da comunicare per iscritto da parte del Terzo responsabile al Delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

4. Il Responsabile oppure, ove delegato, il Terzo responsabile rispondono del mancato rispetto della normativa vigente relativa all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell&

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12. Amministratore di condominio

1. L’Amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato, è responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, salvo in caso di nomina di un Terzo responsabile. Pertanto, è tenuto a far rispettare quanto previsto al punto 11, comma 13. L’Amministratore di condominio è comunque tenuto a trasmettere all’Autorità competente la sua nomina di Amministratore, entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione di accettazione;

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13. Conduttore degli impianti termici

1. Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza termica superiore a 232 kW o a 200.000 kcal/h (anche per quelli alimentati a gas metano e non soltanto per combustibili liquidi e solidi) è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore.

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14. Controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza degli impianti termici

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione e verifica dell’efficienza dell’impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R. 43/2012.

2. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi che costituiscono l’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal produttore ai sensi della normativa vigente.

3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione previste per l’efficienza energetica dell’impianto devono essere riportate sui Rapporti di controllo tecnico ed eseguite secondo le indicazioni specificate nella tabella che segue.


Tipologia impianto

Alimentazione

Potenza termica (1) (kW)

Cadenza controlli (anni)

Rapporto di controllo tecnico (2)

Impianti con generatori di calore a fiamma

Generatori di calore alimentati a combustibili liquido o solido

5<Pf<116,3

1

Rapporto tipo 1

Pf≥116,4

1 + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento

Generatori alimentati a gas, metano o GPL

5<Pf<35 2

2

35≤Pf<350

1

P

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15. Controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa

1. Le presenti disposizioni per gli impianti termici alimentati a biomassa legnosa prevalgono su altre, eventualmente contrastanti, riportate nel presente documento.

2. L’installazione di generatori di calore a biomassa legnosa, inseriti o meno in impianti termici, deve rispettare le norme vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 37 del 2008 e s.m.i. e alla norma tecnica UNI 10683, ove quest’ultima sia applicabile. L’installazione di generatori di calore a biomassa legnosa è altresì soggetta, ai sensi dell’articolo 7, comma 5 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, alla comunicazione di cui all’articolo 6 del medesimo Decreto Legislativo. Al termine delle operazioni di installazione, l’installatore deve effettuare una verifica di corretto funzionamento dell’impianto e rilasciare le dichiarazioni di conformità riferite ai vari componenti dell’impianto, compreso il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, come previsto dal Decreto Ministeriale n.37 del 2008 e dalla norma UNI 10683. I sistemi fumari nuovi e quelli ristrutturati devono essere conformi ai requisiti del Regolamento UE 305/2011 relativo ai prodotti da costruzione e, fino a sua completa abrogazione, della Direttiva 89/106/CE.

3. Il produttore del generatore di calore a biomassa legnosa dovrà indicare nel libretto per la corretta installazione, l’uso e la manutenzione dell’apparecchio tutte le informazioni necessarie affinché possano essere rispettati i livelli

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16. Gestione del catasto unico regionale degli impianti termici (Curit)

1. Regione Lombardia, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione omogenea delle attività di ispezione, ha istituito un sistema informativo unico in cui far confluire i catasti delle Autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per le stesse. Le Autorità competenti sono tenute all’utilizzo delle funzionalità comprese nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici, CURIT, pena l’impossibilità di esercitare pienamente le proprie competenze.

2. Nel CURIT devono confluire anche le informazioni relative all’installazione di impianti alimentati da fonte di energia rinnovabile, allo scopo di conoscere tutti

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17. Dichiarazione di avvenuta manutenzione

1. La dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui alla lettera bb) del punto 4 comma 1, è redatta sulla base di modelli di Rapporto che saranno approvati con provvedimento del Dirigente regionale competente, in base alla tipologia del generatore oggetto di manutenzione.

2. La trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione deve essere fatta esclusivamente in via telematica al Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT). L’informatizzazione dei dati riguarda tutta la documentazione inerente la gestione degli impianti termici, riportando in modo fedele quanto indicato sui rispettivi modelli cartacei.

3. L’Autorità competente non può procedere all’inserimento dei dati delle dichiarazioni né tramite proprie risorse né attraverso altro tipo di società od organizzazione.

4. La trasmissione delle dichiarazioni redatte nell’arco di un mese solare, deve avvenire entro e non oltre la fine del mese successivo. La medesima scadenza è prevista nei casi di consegna delle dichiarazioni al CAIT, qualora ci si rivolga a tali strutture per la trasmissione al Catasto. All’atto della presentazione, nel caso in cui vi siano prescrizioni, le stesse devono essere prioritariamente segnalate all’Autorità competente o al CAIT.

5. Al fine di attestare il rispetto dei termini di presentazione delle dichiarazioni, la consegna delle stesse in formato cartaceo ai CAIT deve essere accompagnata da apposita distinta di trasmissione, come da modello «C» allegato al D.D.U.O. n. 6260 del 13 luglio 2012 e ss.mm.ii..

6. La mancata trasmissione della dichiarazione da parte del soggetto competente è passibile di sanzione ai sensi dell’art. 27, comma 1 della L.R. 24/06.

7. È facoltà dell’Autorità competente

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18. Contributo regionale e per le autorità competenti - portafoglio digitale

1. Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti termici, il Responsabile dell’impianto termico deve riconoscere un contributo a Regione Lombardia e all’Autorità competente mediante il Portafoglio digitale gestito da Finlombarda spa.

2. Sono esclusi dal suddetto riconoscimento le seguenti tipologie di impianti:

— Gli impianti di climatizzazione estiva;

— Gli impianti e gli apparecchi alimentati con biomassa legnosa;

— Gli impianti e gli apparecchi alimentati da pompe di calore;

— Gli impianti allacciati a reti di teleriscaldamento.

3. Sistemi di recupero dei contributi per le Autorità competenti diversi dal «Portafoglio Digitale» sono validi per interventi di manutenzione eseguiti fino al 31 luglio 2014. Per tutte le manutenzioni degli impianti termici eseguite a far data del 1° agosto 2014, il recupero di entrambi i contributi viene eseguito esclusivamente da Finlombarda S.p.A. attraverso lo strumento di «Portafoglio Digitale». Il riconoscimento delle quote destinate alle Autorità competenti avviene mensilmente e secondo le modalità e le specifiche comunicate da Finlombarda S.p.A. alle Autorità stesse.

4. Nel rispetto del principio di equità il contributo regionale è determinato in base ai cr

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19. Attività ispettiva

1. Le Autorità competenti sono tenute all’effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte alla verifica dell’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell’esercizio degli impianti di climatizzazione rientranti nell’ambito di applicazione del presente provvedimento. L’ispezione dell’impianto deve inoltre individuare il corretto dimensionamento dell’impianto rispetto al fabbisogno termico dell’edificio.

2. Nell’ambito delle attività ispettive, le Autorità competenti effettuano controlli anche sul corretto impiego dei combustibili negli impianti termici del settore civile, verificando il rispetto delle disposizioni regionali che, ai sensi degli articoli 11, c. 1, lett. b), 24, c. 1 e 30, c. 5, della L.R. 24/06, limitano l’uso dei combustibili più inquinanti.

3. Laddove in sede di attività ispettiva, risulti necessaria l’adozione di atti di polizia giudiziaria, l’ispettore deve essere supportato dalla competente polizia locale. Qualora vengano inoltre rilevati elementi di criticità dell’impianto tali da configurare fattori di rischio per la sicurezza si può procedere alla richiesta di interruzione della fornitura di gas all’azienda distributrice.

4. Qualora in sede di ispezione l’impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento di combustione previsti per legge, il Responsabile dovrà inviare all’Autorità competente una copia del rapporto di controllo tecnico, redatto in data successiva all’ispezione e nei tempi previsti dall’Autorità stessa da un tecnico abilitato che attesti il rientro nei limiti previsti. Ove ciò non accada, il Responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore di calore entro 180 giorni dall’ispezione.

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20. Ispettori degli impianti termici

1. L’attività ispettiva è affidata a personale esperto da parte dell’Autorità competente o dell’Organismo incaricato. Sono considerati esperti e quindi idonei all’esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della DGR 5117/2007, la cui attività deve essere attestata dalle Autorità competenti presso cui hanno prestato la loro opera.

2. L’Autorità competente riconosce l’abilitazione rilasciata da altri enti competenti della Regione Lombardia ai sensi del successivo comma 5come requisito di partecipazione alla eventuale selezione per l’acquisizione di nuovi ispettori.

3. I professionisti che intendono avviare l’attività di ispezione degli impianti termici per conto delle Autorità competenti, se mai esercitata prima dell’entrata in vigore della DGR 5117/2007, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale in materia tecnica specifica conseguita presso un’università statale o legalmente riconosciuta: si ritengono lauree in materia tecnica specifica quelle in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica;

b) sono considerate valide le lauree brevi (diplomi di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportato tra parentesi:

— Sistemi per l’ingegneria e l’ambiente (ing-ind/09);

&

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21. Distributori di combustibile

1. Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente le informazioni relative ai consumi degli impianti termici e definire idonee politiche di riduzione delle emissioni inquinanti, i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono obbligati a fornire alle Autorità ed agli organismi competenti, attraverso la trasmissione tele

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22. Relazione biennale

1. Al termine delle campagne di ispezione, con cadenza biennale, e non oltre il 31 dicembre successiv

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23. Attività sanzionatoria

1. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di Responsabile dell’impianto termico. Laddove l’Autorità preposta alle attività ispettive rilevi difformità per le quali non ha diretta competenza, provvederà a darne comunicazione al soggetto competente in materia.

2. Prima di procedere all’irrogazione della sanzione prevista, l’Autorità competente può diffidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida comminata l’Autorità competente provvederà ad avviare la procedura sanzionatoria.

3. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e conduzione degli impianti l’Autorità competente può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria salvo l’obbligo per il Soggetto responsabile di attuare entro termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate.

4. Nel corso dell’attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L.R. 90/1983, processo verbale di accertamento dell’infrazione cui fa seguito, a cura dell’Ente competente alle ispezioni, la notifica al trasgressore dell’infrazione rilevata e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Le sanzioni previste dalle norme vigenti, nazionali e regionali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate sono le seguenti;

a) Assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti.

L’inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.

b) Mancato invio della scheda identificativa.

L’inosservanza degli obblighi inerenti l’invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.

c) Mancata comunicazione nomina o revoca incarico Terzo responsabile.

L’inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione ai sensi dell’ articolo 11 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’ art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm.ii.) , previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.

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24. Disposizioni finali

1. È istituito un tavolo tecnico composto da rappresentati delle Associazioni Regionali di Categoria di Impiantisti e Manutentori per la verifica periodica dell’attuazione

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