Delib. G.R. Lombardia 31/07/2015, n. X/3965 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib. G.R. Lombardia 31/07/2015, n. X/3965

Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 30/11/2015, n. X/4427
- Delib. G.R. 02/10/2017, n. X/7143
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Testo del provvedimento


La Giunta Regionale


Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 20 dicembre 2013R sono state aggiornate le precedenti disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici, in conformità ai criteri previsti con l’art. 9 della l.r. 24/2006 e nel rispetto delle norme nazionali specifiche del settore;

- l’art. 15 della l.r 8 luglio 2015, n. 20R ha modificato l’art. 9, comma 1, lettera c) della l.r. 24/2006, fissando al 31 dicembre 2016 il termine ultimo entro cui devono essere installati i sistemi per la termoregolazione e la contabilizzazione autonoma del calore in tutti gli impianti di riscaldamento centralizzati, anche se già esistenti e demandando alla Giunta la definizione dei criteri e delle modalità per riconoscere i casi in cui l’installazione non sia tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, come previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

Visto il

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Allegato - Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici


1. Premessa

La normativa europea di riferimento per l’efficienza energetica in edilizia è rappresentata dalla Direttiva n. 2002/91/CE, sostituita dalla Direttiva Europea 2010/31/UE in base alle scadenze previste da quest’ultima.

In Italia, la direttiva 2002/91/CE è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005R, in vigore dall’8 ottobre 2005, che disciplina tra l’altro, anche le modalità di effettuazione degli accertamenti, ispezioni, manutenzioni ed esercizio degli impianti di climatizzazione. Tale Decreto è stato profondamente innovato dal decreto legge 63/2013, convertito in legge con legge 90/2013, con lo scopo di integrare il recepimento della direttiva 2010/31/UE.

I decreti attuativi, conformi alle modifiche apportate con la L. 90/2013R, sono stati emanati il 26 giugno 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture ed il Ministero della Semplificazione.

Le norme regolamentari che riguardano specificatamente gli impianti termici sono costituite dal DPR 412/1993, oggetto di successive modifiche e recentemente integrato con DPR 74/2013.

Tuttavia, le norme statali sopra richiamate, pur costituendo un importante riferimento per le Regioni e le Province autonome, non costituiscono un vincolo inderogabile indifferenziato. Infatti, l’art. 17 del D.lgs. 192/2005, la cosiddetta “Clausola di cedevolezza”, prevede che:

“In relazione a quanto disposto dall’ articolo 117, quinto comma, della Costituzione , le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento.”

Il presente documento, pertanto, tiene conto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente e regolamenta le attività di istallazione, esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per l’intero territorio regionale.


2. Normativa di riferimento

1. Le presenti disposizioni fanno riferimento alla seguente normativa:

— Europea

Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia;

Direttiva 2010/31/CE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia;

Direttiva 2012/27/CE del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica;

— Nazionale

Legge 6 dicembre 1971, n. 1083R “Norme per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile”;

Legge 9 gennaio 1991, n. 10R “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412R e ss.mm.ii. “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10”;

− Delibera Autorità Energia Elettrica e Gas (A.E.E.G.) 19 marzo 2002, n. 42/02R “Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”;

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152[DLG1522006] e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20R “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”;

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37R “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 – quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;

Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115R “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza energetica degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE”;

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28R “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.”;

− Delibera A.E.E.G. 15 dicembre 2011, n. 181 “Aggiornamento dei provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, correlati alla deliberazione n. 42/02 in materia di cogenerazione, a seguito dell’emanazione dei decreti ministeriali 4 agosto 2011 e 5 settembre 2011”;

D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43R. “Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”;

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74R “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014, “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013”;

Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102R “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;

− Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

− Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”;

− Decreto interministeriale 26 giugno 2015 ”Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;

• Regionale

L.R. 26 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

− D.G.R. 17 maggio 2004, n. 17533 “Limitazione all’utilizzo di specifici combustibili per il riscaldamento civile nei «comuni critici», nelle «zone critiche» e negli «agglomerati», come individuati ai fini della zonizzazione del territorio regionale, nell’ambito del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (P.R.Q.A.) - 534 Tutela dell’inquinamento”, integrata dalla D.G.R. 27 giugno 2006, n. 2839 Determinazioni per la limitazione all’utilizzo di specifici combustibili per il riscaldamento civile nelle zone di «Risanamento» e nelle zone di «Mantenimento» della Regione Lombardia, come individuate dalla D.G.R. n. 6501/2001 - 534 Tutela dell’inquinamento”;

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24R e ss.mm.ii. “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;

− D.G.R. 11 luglio 2008, n. 7635 “Misure prioritarie alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall’art. 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell’art. 13, L.R. 11 dicembre 2006, n. 24. Ulteriori misure per il contenimento dell’inquinamento di biomasse legnose ai sensi dell’art. 11, L.R. 24/06”;

− D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 8745 “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici”;

− D.D.U.O. 11 giugno 2014, n. 5027 e ss.mm.ii. “Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici in attuazione della DGR X/1118 del 20.12.2013”.

− D.G.R. 6 settembre 2013, n. 593 “Approvazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria e dei relativi documenti previsti dalla procedura di valutazione ambientale strategica”;

− D.G.R. 12 giugno 2015, n. 3706 “Approvazione del Programma Energetico Ambientale Regionale”;

L.R. 8 luglio 2015, n. 20R “Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico”;

− D.G.R. 17 luglio 2015, n.3868 “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell’approvazione dei decreti ministeriali per l’attuazione del d.lgs.192/2005, come modificato con l.90/2013.


3. Finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano in particolare:

− le attività di ispezione, da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti per perseguire gli obiettivi di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 192/05R e ss.mm.ii.;

− i requisiti degli ispettori;

− le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico del D.D.U.O. n. 5027/2014 e ss.mm.ii. attestante la conformità alla normativa dello stato di manutenzione ed esercizio dell’impianto termico;

− la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici;

− la modalità di “controllo e manutenzione degli impianti termici”;

− la documentazione che identifica l’impianto termico e le comunicazioni da trasmettere alle Autorità competenti;

− i contributi per le Autorità competenti e le modalità di versamento, determinando gli importi in modo unitario, sulla base della fascia di potenza degli impianti termici;

− gli interventi di efficientamento energetico mediante adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di una pluralità di utenze, nonché l’uso delle fonti energetiche rinnovabili o equivalenti;

− le modalità per l’esercizio dell’attività sanzionatoria;

− i criteri per la redazione della relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici svolte dalle Autorità competenti.


4. Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente dispositivo si adottano le definizioni di seguito riportate.

a. “Accertamento”: l’insieme delle attività, svolte dagli incaricati, di controllo pubblico diretto ad accertare in via documentale o attraverso il sistema informativo del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti.

b. “Apparecchio di riscaldamento localizzato”: generatore di energia termica non collegato ad un sistema di distribuzione del calore, come – a titolo esemplificativo – un caminetto, una stufa, una cucina economica.

c. “Apparecchio fisso”: generatore di energia termica per il cui corretto funzionamento è necessaria l’installazione su un supporto che ne assicuri l’immobilità. Per gli apparecchi a combustione, è necessario il collegamento a un sistema fisso di evacuazione dei fumi.

d. “Autorità competente”: soggetto istituzionale a cui Regione Lombardia demanda i compiti di accertamento e ispezione degli impianti termici.

e. “Biomassa legnosa”: i materiali identificati nella Parte II, Sezione 4, Punto 1, lettere a), b), c), d), e) dell’Allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152R e ss.mm.ii.

f. “Caminetto aperto”: focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa.

g. “Caminetto chiuso”: focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa.

h. “Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici” o “CURIT”: Catasto reso disponibile su web da Regione Lombardia al servizio di cittadini, operatori del settore e Autorità competenti per le attività di ispezione sugli impianti termici, finalizzato alla diffusione di informazioni ed all’adempimento degli obblighi di natura amministrativa individuati dalla normativa vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore.

i. “Categoria di edificio”: la classificazione in base alla destinazione d’uso così come indicato all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii..

j. “Centri di Assistenza Impianti termici” o “CAIT”: centri di informazione per gli operatori del settore e di supporto per la trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici riconosciuti dal gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.

k. “Certificazione energetica dell’edificio”: è il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazione energetica dell’edificio.

l. “Climatizzazione invernale” o “estiva”: l’insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell’impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria.

m. “Codice univoco dell’impianto termico”: il codice numerico o alfanumerico che identifica in modo inequivocabile un impianto termico. Tale codice è riportato sulla targa dell’impianto termico e su tutta la documentazione relativa all’impianto stesso.

n. “Coefficiente di prestazione” (COP):il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica.

o. “Coefficiente di prestazione termico” (COPt):il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica assorbita di una pompa di calore ad assorbimento o adsorbimento alimentata termicamente, ovvero tra la potenza termica utile e la potenza termica del combustibile utilizzato dal motore primo che aziona una pompa di calore a compressione.

p. “Cogenerazione”: produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011.

q. “Collaudo di un impianto termico”: la verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti della combustione, del rendimento e della prova di tenuta dell’impianto, laddove previsti.

r. “Conduttore di impianti termici”: il Soggetto responsabile della corretta conduzione nell’esercizio dell’impianto termico. Per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 232 kW il conduttore deve essere munito di apposito patentino rilasciato dalla Provincia ed essere iscritto nell’apposito registro.

s. “Conduzione di impianto termico”: il complesso delle operazioni, effettuate attraverso comando manuale, automatico o telematico, per la messa in funzione, il governo della combustione, ove prevista, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature che compongono l’impianto, al fine di utilizzare l’energia termica prodotta convogliandola nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort, come previsto dalla norma tecnica UNI 8364.

t. “Contabilizzazione del calore”: la determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull’utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. La contabilizzazione del calore è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi.

u. “Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari. .

v. “Contratto servizio energia”: un contratto che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, nell’osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell’allegato II, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115R di attuazione della direttiva 2006/32/CE.

w. “Contratto servizio energia plus”: un contratto servizio energia che si configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico, nell’osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 5 dell’allegato II, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE.

x. “Contributo per la dichiarazione di avvenuta manutenzione” il contributo per l’esecuzione degli accertamenti, delle ispezioni e delle attività di gestione del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici che il responsabile dell’impianto termico deve corrispondere, in occasione della trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione. Tale Contributo è corrisposto direttamente se il Responsabile coincide con la figura dell’Amministratore di Condominio o del Terzo responsabile, in tutti gli altri casi è corrisposto per tramite del Manutentore. Il contributo, unitario a livello regionale, è calcolato sulla base della fascia di potenza degli impianti termici ed esente da oneri fiscali e previdenziali. Una quota del Contributo è attribuito dalla Regione Lombardia ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. e la restante quota è riservata all’Autorità competente.

y. “Controlli sugli edifici o sugli impianti”: le operazioni svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l’eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.

z. “Cucina economica”: una stufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno.

aa. “Diagnosi energetica”: la procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.

ab. “Dichiarazione di avvenuta manutenzione” o “DAM”: il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore, da trasmettere all’Autorità competente, corredato dai contributi economici, ove previsti, per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da parte dell’Autorità competente e di gestione del CURIT. Tale dichiarazione è valida per due o quattro stagioni termiche a partire dal 1° agosto successivo alla data della manutenzione, in relazione alla tipologia di generatori presenti nell’impianto.

ac. “Edificio”: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l›ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero fabbricato e relativi impianti ovvero a parti di fabbricato e relativi impianti, progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.

ad. “Edificio di nuova costruzione”: un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo.

ae. “Efficienza globale media stagionale dell’impianto termico” (ε) o “fattore di utilizzo dell’energia primaria”: il rapporto tra il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione e/o la produzione di acqua calda per usi sanitari e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari;

af. “Fattore di utilizzazione del gas”(GUE): il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica al focolare di una pompa di calore a gas.

ag. “Generatore di calore”: il generatore di energia termica di qualsiasi tipo che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione o dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, ecc.) anche con il contributo di fonti energetiche rinnovabili.

ah. “Gradi giorno di una località”: è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l›unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.

ai. “Impianto termico”: l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

aj. “Impianto termico centralizzato”: un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari.

ak. “Impianto termico civile”: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

al. “Impianto termico di nuova installazione”: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico, la cui data di installazione risulti inferiore a 6 mesi rispetto alla data di effettuazione del collaudo.

am. “Impianto termico disattivato”: un impianto termico privo di parti essenziali (a titolo d’esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l’impianto non può funzionare. Tale impianto non risulta soggetto agli obblighi previsti dal D.P.R. n. 412/93R e ss.mm.ii. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l’utilizzo dell’impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura di combustibile al generatore di calore.

an. “Impianto termico individuale”: un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare.

ao. “Indice di efficienza energetica” (EER): il coefficiente di prestazione di una macchina frigorifera in condizioni di riferimento, calcolato come rapporto tra la potenza frigorifera resa e la potenza elettrica assorbita da una macchina frigorifera.

ap. “Ispettore”: la persona fisica incaricata dall’Autorità competente per l’effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui individualmente sia garantita la qualificazione e l’indipendenza. L’ispettore può operare come parte di un organismo esterno incaricato dall’Autorità competente.

aq. “Ispezione degli impianti termici”: il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da ispettori, mirato a verificare l’osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici. Le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di “verifica” previste dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii..

ar. “Manutenzione ordinaria dell’impianto termico”: le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che compongono l’impianto stesso e che possono essere effettuate con strumenti ed attrezzature di corredo e d’uso corrente. Gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico.

as. “Manutenzione straordinaria dell’impianto termico”: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto termico a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico; gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico e sulla dichiarazione di conformità ove prevista.

at. “Miglioramento dell’efficienza energetica”: un incremento dell’efficienza degli usi finali dell’energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali ed economici.

au. “Occupante”: chiunque, anche non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio o unità immobiliare e dei relativi impianti termici.

av. “Organismo esterno competente”: l’organismo eventualmente incaricato dall’Autorità competente ad effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni su edifici ed impianti.

aw. “Periodo di riscaldamento”: il periodo annuale di esercizio dell’impianto termico previsto in base alle zone climatiche dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.

ax. “Pompa di calore”: è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata.

ay. “Potenza termica al focolare di un generatore di calore”: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW.

az. “Potenza termica convenzionale di un generatore di calore”: la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l’unità di misura utilizzata è il kW.

ba. “Potenza termica utile”: di un generatore di calore” la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore; l’unità di misura utilizzata è il kW.

bb. “Produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari”: la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze e/o a uso pubblico.

bc. “Proprietario dell’impianto termico”: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico; nel caso di condomini dotati di amministratore e serviti da impianti termici centralizzati e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori di condominio e ai legali rappresentanti.

bd. “Rendimento di combustione” o “rendimento termico convenzionale di un generatore di calore”: il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.

be. “Rendimento termico utile di un generatore di calore”: il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.

bf. “Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”: il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, colui che occupa l’unità immobiliare, a titolo di locatario o in virtù di un diritto reale di godimento, subentra alla figura del proprietario, per la durata dell’occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste.

bg. “Ristrutturazione di un impianto termico”: un insieme di opere che comportano la modifica o un rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato.

bh. “Scaldacqua unifamiliare”: l’apparecchio utilizzato per scaldare l’acqua per usi igienici e sanitari, in ambito residenziale o assimilato, a servizio di una unità immobiliare.

bi. “Sostituzione di un generatore di calore”: la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze. La potenza termica del nuovo generatore deve essere pari o inferiore alla potenza del generatore sostituito o comunque l’aumento della potenza termica non deve essere superiore del 10%.

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