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Regolam. R. Liguria 06/03/2015, n. 1

Modificazioni al regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6, avente ad oggetto: "Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012, n. 23, recante: "Norme in materia di energia"".
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Articolo 1 - (Sostituzione dell’art. 3 del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6)

1. L’articolo 3 del r.r. n. 6/2012 R è sostituito dal seguente:

“Articolo 3 - (Requisiti minimi e prestazione energetica degli edifici)

1. Per tutte le categorie di edifici così come classificati in base alle destinazioni d’uso ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412 R, nel caso di:

a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione;

b) demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti;

c) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro degli edifici prevedendo un'applicazione integrale all'intero involucro;

d) ampliamento volumetrico superiore al venti per cento dell’edificio esistente, qualora dall’intervento risulti un aumento di superficie utile superiore ai quindici metri quadrati, prevedendo un’applicazione limitatamente al solo ampliamento dell’edificio; l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale deve essere inferiore ai valori limite EPLi riportati nelle tabelle C.1 e C.2, dell’allegato C al presente Regolamento.

2. Per tutte le categorie di edifici così come classificati in base alle destinazioni d’uso ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 412/1993, nel caso di ristrutturazione parziale dell’involucro, consistente ad esempio in opere che prevedono nuova installazione o sostituzione di elementi di coibentazione termica, nella sostituzione totale o parziale dei componenti verticali degli involucri edilizi, nel rifacimento o nella impermeabilizzazione delle coperture, nel rifacimento dell’intonaco esterno con demolizione dell’esistente fino al vivo della muratura, quando il rifacimento è esteso almeno ad un intero prospetto. Nei suddetti casi l’applicazione è limitata alla porzione oggetto di intervento e si applica quanto previsto alle lettere seguenti:

a) il valore della trasmittanza termica U per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere uguale o inferiore a quello riportato nella tabella B.1 dell’allegato B al presente Regolamento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella B.1 dell’allegato B al presente Regolamento, devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico). Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti) devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella B.1 dell’allegato B al presente Regolamento;

b) il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate di copertura e per quelle orizzontali di pavimento, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, dev

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Articolo 2 - (Modificazioni all’art. 4 del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6)

1. La lettera a. del comma 1 dell’articolo 4 del r.r. n. 6/2012 è sostituita dalla seguente:

“a) per la climatizzazione invernale: si valuta dapprima il fabbisogno ideale di energia termica utile p

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Articolo 3 - (Modificazioni all’art. 5 del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del r.r. n. 6/2012 le parole “all’ap

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Articolo 4 - (Modificazioni all’art. 6 del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6)

1. Il comma 1 dell’articolo 6 del r.r. n. 6/2012 è sostituito dal seguente:

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Articolo 5 - (Sostituzione dell’art. 7 del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6)

1. L’articolo 7 del r.r. n. 6/2012 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7 - (Indici di prestazione energetica globale, parziale e fabbisogni di energia)

1. Gli indicatori di prestazione energetica e i fabbisogni di energia considerati nel presente Regolamento sono:

a) EPgl: indice di prestazione energetica globale, espresso dalla seguente relazione:

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Articolo 6 - (Sostituzione dell’art. 8 del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6)

1. L’articolo 8 del r.r. n. 6/2012 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8 - (Attestazioni di una o più unità immobiliari)

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Articolo 7 - (Modificazioni all’art. 10 del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6)

1. Al comma 3 dell’articolo 10 del r.r. n. 6/2012 le parole “prospetti 12 e 13” son

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Articolo 8 - (Modificazioni all’art. 12 del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6)

1. Alla rubrica dell’articolo 12 del r.r. n. 6/2012 dopo la parola “prestazione” &e

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Articolo 9 - (Modificazioni all’art. 13 del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6)

1. Al comma 1 dell’articolo 13 del r.r. n. 6/2012 le parole “H.4” sono sostituite d

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Articolo 10 - (Sostituzione degli artt. 14, 15, 16 del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6)

1. Gli articoli 14, 15 e 16 del r.r. n. 6/2012 sono sostituiti dal seguente:

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Articolo 11 - (Modificazioni all’art. 17 del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 del r.r. n. 6/2012 è aggiunto il seguente:

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Articolo 12 - (Modificazioni all’art. 18 del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6)

1. Alla lettera b. del comma 2 dell’art. 18 del r.r. n. 6/2012 dopo la parola “PDF”

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Articolo 13 - (Modificazioni all’art. 21 del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6)

1. Il comma 1, dell’articolo 21 del r.r. n. 6/2012 è sostituito dal seguente:

“1. L’attestato di prestazione energetica, oltre che nei casi già individuati dalla L.R. 22/2007 e ss.mm.ii. non deve essere redatto anche nei seguenti casi:

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Articolo 14 - (Sostituzione dell'allegato A al regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6)

L'allegato A del r.r. 6/2012 è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO A - Normativa di riferimento

- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;

- D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 - Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetici in edilizia;

- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CEE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;

- D.P.R. 22 aprile 2009, n. 59 – Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia;

- D.M. 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

- D.M. 22 novembre 2012 - Modifica del D.M. 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la

certificazione energetica degli edifici;

- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 – Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 - Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

- L. 3 agosto 2013 n. 90 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il

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Articolo 15 - (Modificazione dell'allegato E al regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6)

1. Il punto E.3 dell'allegato E al r.r. n. 6/2012 è sostituito dal seguente:

“E.3 - Regolazione

Nella mera sostituzione dei generatori di calore o pompe di calore, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso specifico, deve essere prevista almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore.

Detta central

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Articolo 16 - (Sostituzione dell'allegato G al regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6)

1. L'allegato G al r.r. n. 6/2012 è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO G - Metodologie di calcolo

G.1 Riferimenti normativi e relativo campo di applicazione

Il calcolo per la valutazione del fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e per il raffrescamento è svolto secondo la norma UNI/TS 11300 parte 1, mentre la valutazione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari è svolto secondo la norma UNI/TS 11300 parte 2 e parte 4.

La specifica tecnica UNI/TS 11300-1 fornisce i metodi di calcolo per la determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.

La specifica tecnica UNI/TS 11300-2 fornisce i metodi di calcolo per la determinazione del fabbisogno di energia primaria, dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali.

La specifica tecnica UNI/TS 11300-4 consente il calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili, trattata nella UNI/TS 11300-2.

Per la produzione di energia termica utile la specifica tecnica UNI/TS 11300-4 considera le seguenti sorgenti di energie rinnovabili: solare termico, biomasse, fonti aerauliche, geotermiche e idrauliche nel caso di pompe di calore per la quota considerata rinnovabile. Per la produzione di energia elettrica tale norma considera il solare fotovoltaico mentre per la generazione con processi diversi dalla combustione a fiamma prende in esame sistemi a cogenerazione, a pompa di calore o a teleriscaldamento.


G.2 Fabbisogno globale di energia primaria

Con riferimento alla norma UNI/TS 11300-4 il fabbisogno di energia primaria dell’edificio p Q per ciascun servizio en

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Articolo 17 - (Sostituzione dell'allegato H al regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6)

1. L'allegato H al r.r. n. 6/2012 è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO H - Indici di prestazione energetica e fabbisogni di energia

H.1 - Indice di prestazione energetica globale

L’indice di prestazione energetica globale è definito dal seguente rapporto:

a) edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme:


[(kWh/m²)/anno]


b) per tutti gli altri edifici:


[(kWh/m³)/anno]


Ove:

- Qp,H [kWh/anno]: fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento da valutarsi secondo le norme UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 11300-4;

- Qp,W [kWh/anno]: fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria, da valutarsi secondo le norme UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 11300-4;

- EPi [(kWh/m²)/anno], [(kWh/m³)/anno]: indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;

- EPacs [(kW

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Articolo 18 - (Sostituzione dell'allegato I al regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6)

1. L’allegato I al r.r. n. 6/2012 è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO I - Analisi costi - benefici

I.1 - Finalità

Lo scopo dell’analisi costi-benefici consiste nel contribuire al raggiungimento dell’efficienza economica, assicurando che le risorse disponibili al conseguimento di un prefissato obiettivo siano investite nel modo più efficiente e siano in grado di produrre il miglior risultato atteso. Tale analisi, applicata alla diagnosi e certificazione energetica consente di effettuare la scelta tra più alternative progettuali a parità di prestazioni energetico-ambientali secondo regole decisionali oggettive.

L’analisi comparata e combinata dei possibili interventi consente inoltre di verificare ed ottimizzare la loro sinergia, rispettando e valorizzando le reciproche interferenze. Tali interventi possono consistere in:

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Articolo 19 - (Modificazione dell'allegato L al regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6)

1. Il punto L.3 dell’Allegato L al r.r. n. 6/2012 è sostituito dal seguente:

“L.3 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE

Comunicazione dell’avvio del procedimento

Il Soggetto incaricato delle verifiche invia la comunicazione di avvio di procedimento di verifica al tecnico abilitato che ha redatto l’attestato in oggetto, al proprietario dell'immobile indicato sull’attestato ed all’eventuale nuovo proprietario, se diverso da quello indicato sull’attestato.


Contributi all’attività di verifica da parte di soggetti terzi

Il Soggetto incaricato delle verifiche, se necessario, può richiedere:

- Agli Enti competenti l’indirizzo di residenza del proprietario dell'immobile a cui si riferisce l&

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