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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 24/12/2019, n. 30
L. R. Liguria 24/12/2019, n. 30
L. R. Liguria 24/12/2019, n. 30
- L.R. 28/12/2022, n. 16
- Sent. Corte Cost. 17/06/2021, n. 124
- L.R. 06/02/2020, n. 1
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Articolo 1 - (Finalità, definizioni e condizioni)1. La Regione promuove il riutilizzo per l’uso residenziale, turistico-ricettivo, produttivo, commerciale, rurale e per servizi, di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili, anche diruti, che alla data di entrata in vigore dalla presente legge risultino non utilizzati da almeno cinque anni, con l’obiettivo di incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente e ridurre il consumo di suolo, incentivare l’inserimento di funzioni per lo sviluppo economico dei territori montani, di retro-costa e urbani interni, nonché favorire l’installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera. 2. Ai fini della presente legge si intende per: a) «locali accessori», quelli la cui superficie rientra nella definizione di cui al punto 15 del “Quadro delle definizioni uniformi e specificazioni tecniche per la relativa applicazione” di cui al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2017, n. 316; b) «pertinenze di un fabbricato», quelle indicate all’articolo 17, com |
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Articolo 2 - (Disciplina edilizia degli interventi)1. N4 Il riutilizzo per gli usi di cui all’articolo 1, comma 1, dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, può essere realizzato attraverso interventi sino alla ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera |
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Articolo 3 - (Deroghe)1. N5 Il riutilizzo per gli usi di cui all’articolo 1, comma 1, di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili non utilizzati, anche diruti, è ammesso in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali con esclusione della disciplina degli ambiti di rigenerazione urbana di cui al Capo II della |
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Articolo 4 - (Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria)1. Entro il 30 aprile 2020 i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria e nel rispetto della disciplina dei piani di bacino e dei piani dei parchi, possono individuare, limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, parti del proprio territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni della pr |
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Articolo 5 - (Monitoraggio e clausola valutativa)1. I comuni entro il 31 dicembre di ogni anno comunicano alla Direzione generale Territorio della Regione Liguria i dati relativi al numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero in applicazione della presente legge, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d’uso insediate. |
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Articolo 6 - (Norma di invarianza finanziaria)1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. La presente legge region |
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