La Sent. Corte Cost. 17/06/2021, n. 124 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella formulazione originaria e in quella modificata dall’art. 24, comma 2, della legge della L.R. 06/02/2020, n. 1, nella parte in cui dispone che il riutilizzo di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili non utilizzati, anche diruti, sia ammesso in deroga alla disciplina del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale, approvato ai sensi della legge della Regione Liguria 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento).

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