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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 18/11/2016, n. 29
L. R. Liguria 18/11/2016, n. 29
L. R. Liguria 18/11/2016, n. 29
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Titolo I - Disposizioni in materia urbanistica |
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Capo I - Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) |
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Art. 1. - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 36/1997R e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “1. La pianificazione territoriale si fonda sul principio della chiara e |
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Art. 2. - (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 36/1997)1. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 36/1997R e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal se |
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Art. 4. - (Modifica all’articolo 6 della l.r. 36/1997)1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 36/1997R e succe |
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Art. 6. - (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 36/1997)1. L’articolo 9 della l.r. 36/1997R e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: |
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Art. 7. - (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 36/1997)1. La rubrica dell’articolo 11 della l.r. 36/1997R e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “(Quadro strategico)”. 2. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “1. Il quadro strategico del PTR definisce gli indirizzi e le azioni finalizzati a conseguire gli obiettivi del Piano, per l’intero territorio ligure e per ciascuno degli ambiti territoriali individuati, in |
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Art. 9. - (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 36/1997)1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 36/1997R e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: |
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Art. 10. - (Inserimento dell’articolo 14 bis della l.r. 36/1997)1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 36/1997R e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “Articolo 14 bis (Procedimento di approvazione del Piano paesaggistico) 1. Per la formazione del Piano paesaggistico la Giunta regionale: a) prima dell’elaborazione del documento preliminare di cui alla lettera b), stipula apposita intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi degli articoli 135, comma 1, terzo periodo, e 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni; b) previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva il documento preliminare del progetto di Piano, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Di t |
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Art. 11 - (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 36/1997)1. La rubrica dell’articolo 16 della l.r. 36/1997R e successive modificazioni e integra |
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Art. 14. - (Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 36/1997)1. L’articolo 27 della l.r. 36/1997R e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 27 (Struttura del PUC) 1. La struttura del PUC è costituita dai seguenti atti ed elaborati cartografici essenziali in scala da 1:10.000 a 1:5.000: a) gli ambiti di conservazione; b) gli ambiti di riqualificazione e di completamento, con gli eventuali schemi di organizzazione planivolumetrica nei casi in cui il PUC definisca la disciplina specifica relativa alla distanza tra le costruzioni e le relative altezze da osservarsi per l’attuazione delle relative previsioni; |
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Art. 16 - (Modifiche all’articolo 36 della l.r. 36/1997)1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 36/1997R |
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Art. 18. - (Modifiche all’articolo 38 della l.r. 36/1997)1. Al comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997R e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “che provvede a metterlo a disposizione nel proprio sito informatico “ sono sostituite dalle seguenti: “anche al fine dell’avvio della procedura di VAS e dei relativi adempimenti di pubblicità ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni”. 2. I commi 3 e 4 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati. 3. Al comma 5 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazion |
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Art. 22. - (Modifiche all’articolo 43 della l.r. 36/1997)1. La rubrica dell’articolo 43 della l.r. 36/1997R e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “(Flessibilità e procedure di aggiornamento del PUC e del PUC semplificato)”. 2. Al comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni: |
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Art. 23. - (Modifiche all’articolo 44 della l.r. 36/1997)1. Alla rubrica dell’articolo 44 della l.r. 36/1997R e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “al Pi |
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Art. 27 - (Sostituzione dell’articolo 68 della l.r. 36/1997)1. L’articolo 68 della l.r. 36/1997R e successive modifica |
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Capo II - Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale)) |
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Art. 29. - (Modifiche all’articolo 79 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 79 della l.r. 11/2015R: a) al punto 1) le parole: “indice una conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni in vista del conseguimento in sede di successiva conferenza di servizi decisoria” sono sostituite dalle seguenti: “convoca apposita sessione istruttoria in vista dell’illustrazione del PUC e dell’acquisizione”; b) al punto 2) le parole: “ed approva il PUC” sono soppresse e alla fine sono aggiunte le parole: “oppure dà atto della mancata presentazione di osservazioni con deliberazione della Giunta comunale” ; c) il punto 3) è sostituito dal seguente: “3) la fase istruttoria si conclude entro novanta giorni, decorrenti dalla data d |
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Art. 31. - (Modifiche all’articolo 81 della l.r. 11/2015)1. Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 81 della l.r. 11/2015R sono |
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Capo III - Disposizioni di semplificazione delle modalità di attuazione dei vigenti piani regolatori generali o programmi di fabbricazione |
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Art. 32. - (Misure di semplificazione delle modalità di attuazione dei vigenti piani regolatori generali o programmi di fabbricazione)1. Le previsioni contenute in piani regolatori generali (PRG) o programmi di fabbricazione (Pdf) approvati ai sensi della legislazione pre |
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Art. 35. - (Abrogazione dell’articolo 1 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 52 (Delega alle province delle funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni di massima di cui all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 nonché di approvazione dei regolamenti edilizi) |
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Titolo II - Disposizioni in materia di attività edilizia |
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Capo I - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) |
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Art. 37 - (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 24/2001)1. L’articolo 7 della l.r. 24/2001R e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 7 (Disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all’articolo 5 negli edifici esistenti al 29 novembre 2014) 1. Negli edifici esistenti al 29 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2014, n. 30 recante modifiche alla presente legge e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia)), è consentito il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all’articolo 5 previa deliberazione del Consiglio comunale recante la pertinente disciplina urbanistica nel rispetto della definizione di sottotetto di cui all’articolo 1, comma 2, dei parametri previsti all’articolo 2, commi 2 e 6, delle condizioni stabilite all’articolo 5, nonché delle seguenti ulteriori condizioni, limiti e modalità: a) gli interventi devono assicurare il rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edific |
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Capo II - Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (disciplina dell'attività edilizia) |
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Art. 38. - (Modifiche all’articolo 43 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))1. Al comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 16/2008R e successive modificazioni e integrazioni: a) le parole: “valutato dall&r |
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Art. 39. - (Modifica all’articolo 46 della l.r. 16/2008)1. Al comma 2 dell’articolo 46 della l.r. 16/2008R |
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Art. 40. - (Modifica all’articolo 47 della l.r. 16/2008)1. Al comma 3 dell’articolo 47 della l.r. 16/2008R |
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Capo III - Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) |
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Art. 41. - (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico))1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012R e successive modificazioni e integrazioni: a) alla lettera a) le parole: “web istituzionale”, sono sostituite dalla seguente: “informatico”; b) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: “da concludersi” fino a: “di tale termine” sono soppresse. 2. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “3. Ove le istanze di cui al comma 1 comportino l’approvazione di interventi urbanistico-edilizi in variante agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia, tali istanze devono essere corredate: a) da una dettagliata relazione contenente l’individuazione degli elementi di non conformità del progetto presentato rispetto agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle modifiche cartografiche e normative ai piani da appro |
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Art. 42. - (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 10/2012)1. Nella rubrica dell’articolo 11 della l.r. 10/2012R e successive modificazioni e int |
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TITOLO III - ALTRE DISPOSIZIONI |
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Art. 44. - (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2014R e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente: “ |
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Art. 45. - (Interpretazione autentica dell’articolo 28 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)))1. La disposizione, di cui all’articolo 28 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni, si interpre |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 46. - (Disposizioni transitorie)1. L’iter delle varianti urbanistiche relative alla disciplina di recupero a fini abitativi dei sottotetti adottate |
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