L.R. Liguria 25/03/1997, n. 10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Liguria 25/03/1997, n. 10

Interventi della Regione per la programmazione e attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilita' e per il traffico nelle aree urbane.
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[Premessa]



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Articolo 1 - (Finalità)

1. La Regione Liguria contribuisce alla realizzazione di infrastrutture e parcheggi per l'organizzazione della mobilità a favore dei Comuni già individuati ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989 n. 122 (disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959),R tenuti alla a

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Articolo 2 - (Interventi ammessi a contributo)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono oggetto di contribuzione regionale gli interventi ed i lotti funzionali degli stessi relativi a:

a) parcheggi pubblici rotativi, per autoveicoli e motocicli, conformi agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero già inseriti nei Programmi Urbani dei Parcheggi approvati dalla Regione, ai sensi della legge 122/1989, ovvero ricompresi nei Piani Urb

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Articolo 3 - (Soggetti interessati)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge:

a) i Comuni già dotati di Programma Urbano dei Parcheggi approvato dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge per le localizzazioni di parcheggi pubblici ivi previste;

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Articolo 4 - (Programmi integrati per la mobilità e interventi singoli)

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, la Regione ammette a finanziamento programmi integrati per la mobilità e interventi singoli.

2. I programmi integrati per la mobilità contengono gli interventi che riguardano l'assetto della circolazione, della sosta e del trasporto pubblico integrato ed attuano in forma coordinata le previsioni del Piano Urbano del Traffico e dei Programmi Urbani dei Parcheggi già approvati dalla Regione.

3. I programmi integrati per la mobilità hanno validità triennale, possono essere aggiornati annualmente e vengono adottati dai Comuni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

4.

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Articolo 5 - (Programmazione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale definisce, con apposita deliberazione da assumersi entro il 31 gennaio di ogni anno, i criteri di priorità per la concessione dei contributi.

2. I programmi integrati per la mobilità e i relativi aggiornamenti, nonché gli interventi singoli, corredati della documentazione di cui all'articolo 4, sono approvati dai Comuni e sono trasmessi alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno.

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Articolo 6 - (Misure di contribuzione)

1. La Regione, sulla base di adeguata documentazione analitica e sintetica predisposta dai soggetti di cui all'articolo 3, ammette a finanziamento gli interventi programmati secondo i seguenti criteri:

a) per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): in misu

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Articolo 7 - (Disposizioni per la realizzazione di parcheggi privati su aree pubbliche)

1. I Comuni, in vista dell'obiettivo di ridurre i fabbisogni di parcheggi stradali, di riordinare la circolazione e di recuperare le condizioni ambientali delle strade e delle piazze pubbliche, individuano nell'ambito dei programmi integrati per la mobilità, le aree di loro proprietà entro le quali, mediante cessione del diritto di superficie, possono realizzarsi in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, parcheggi privati anche non pertinenziali.

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Articolo 8 - (Disposizioni di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni della presente legge, i Comuni, sulla base delle proposte pervenute dai soggetti di cui all'articolo 3, presentano richieste di finanziamento per gli interventi ed i progetti previsti al comma 3 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale, nei successivi sessanta giorni, dispone il primo piano annuale di interventi.

3. Il piano di prima applicazione ammette a contribuzione, con le misure di cui all'articolo 6 e sulla base dei criteri di seguito stabiliti:

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Articolo 9 - (Fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana)

1. I programmi integrati per la mobilità e gli interventi singoli, devono prevedere nella documentazione tecnico-economica relativa ai progetti di realizzazione di parcheggi pubblici rotativi da sottoporre a regime tariffario, un piano finanziario ed un piano di gestione dell'opera.

2. L'erogazione del contributo viene effettuata secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale e la quota a saldo è erogata previa accettazio

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Articolo 10 - (Norma finale)

1. I programmi integrati per la mobilità di cui all'articolo 4 sostituiscono i Programmi Urban

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Articolo 11 - (Sostituzione di norma)

1. L'articolo 9, comma 4 della legge 122/1989

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Articolo 12 - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a lire 9.000.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 ed istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 (norme in materia di bil

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