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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 30/12/1993, n. 63
L.R. Liguria 30/12/1993, n. 63
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[Premessa] |
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Capo I - Disposizioni relative al rilascio di autorizzazione alla ricerca |
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Articolo 1. (Autorizzazione alla ricerca)1. Qualunque intervento finalizzato alla ricerca di materiali di cava di cui all'articolo 2, terzo comma |
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Articolo 2. (Domanda di autorizzazione)1. Il soggetto interessato all'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca deve presentare apposita domanda con allegata la seguente documentazione: |
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Articolo 3. (Contenuto dell'autorizzazione)1. L'autorizzazione alla ricerca può essere accordata per una durata non superiore ad un anno e può essere prorogata una sola volta per lo stesso periodo, previa constatazione d |
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Articolo 4. (Divieto di commercializzazione)1. Nella esecuzione degli interventi di ricerca di cui agli articoli precedenti è fatto diviet |
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Articolo 5. (Obbligo di ripristino)1. Il titolare dell'autorizzazione alla ricerca, entro sei mesi dalla scadenza della stessa, pu&ograv |
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Articolo 6. (Sanzioni)1. Per le violazioni delle norme di cui agli articoli 1, 4 e 5 si applica la sanzione amministrativa |
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Capo II - Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 10 aprile 1979 n. 12 «Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere» |
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Articolo 7. (Sostituzione degli articoli 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies)1. L'articolo 2 della L.R. 10 aprile 1979, n. 12, R come sostituito dall'articolo 1 della L.R. 26 gennaio 1983, n. 4, è sostituito dal seguente: «Articolo 2. 1. L'ordinato e razionale svolgimento della coltivazione di cave e torbiere è assicurato dalla Regione mediante l'approvazione di uno specifico piano regionale territoriale delle attività di cava. Tale piano è elaborato sulla base di studi ed indagini geologiche e socio-economiche, nonché sulla base del piano territoriale di coordinamento paesistico. Esso individua, con riferimento a tutto o a parte del territorio regionale, le zone nelle quali può essere consentita attività di coltivazione di cave e torbiere. 2. Successivamente all'entrata in vigore di detto piano, le autorizzazioni per l'esercizio di attività estrattive potranno essere rilasciate esclusivamente in conformità alle indicazioni del piano stesso. 3. Il piano regionale territoriale delle attività di cava ha la durata mas |
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Articolo 8. (Modificazione dell'articolo 3)1. Il secondo comma dell'articolo 3 della L.R. n. 12/1979 R è sostituito dal seguente comma: «2. L'autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente le fasi del ciclo produttivo relativo allo sfruttamento della cava o della torbiera, con particolare riferimento alle zone oggetto di coltivazione, agli interventi volti a contenere l'impatto ambientale, alle discariche dei prodotti di risulta, agli accumuli provvisori d |
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Articolo 9. (Sostituzione dell'articolo 6)1. L'articolo 6 della L.R. n. 12/1979 R è sostituito dal seguent |
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Articolo 10. (Inserimento dell'articolo 6 bis)1. Dopo l'articolo 6 della L.R. n. 12/1979,R è aggiunto il seguente: «Articolo 6 bis. 1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a versare al Comune o ai Comuni interessati per territorio un contributo commisurato a tipo e alla quantità del materiale estratto in ciascu |
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Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 7)1. L'articolo 7 della L.R. n. 12/1979, R come modificato dalla legge regionale n. 4/1983, è sostituito dal seguente: |
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Articolo 12. (Sostituzione dell'articolo 9)1. L'articolo 9 della L.R. n. 12/1979 R è sostituito dal seguente: |
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Articolo 13. (Sostituzione dell'articolo 10)1. L'articolo 10 della L.R. n. 12/1979 R è sostituito dal seguente: «Articolo 10. 1. L'autorizzazione regionale contiene tra l'altro: a) la verifica dei t |
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Articolo 14. (Sostituzione dell'articolo 15)1. L'articolo 15 della L.R. n. 12/1979 R è sostituito al seguente: &laq |
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Articolo 15. (Sostituzione dell'articolo 25)1. L'articolo 25 della L.R. n. 12/1979 R è sostituito dal seguente: «Articolo 25. |
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Articolo 16. (Sostituzione dell'articolo 28)1. L'articolo 28 della L.R. n. 12/1979 R è sostituito dal seguente: |
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Capo III - Disposizioni finali e transitorie |
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Articolo 17. (Direzione dei lavori per l'esercizio di attività di cava e torbiera)1. La direzione dei lavori per le attività di cava di cui agli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128,R deve essere assicurata da un tecni |
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Articolo 18. (Norme per la verifica della sicurezza e per la tutela dagli inquinamenti)1. Per le attività di cui alla presente legge, la Regione può avvalersi, per la effettuazione degli interventi indicati |
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Articolo 19. (Esercizio di nuova attività di cava e torbiera)1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 7, non può essere rilasciata autorizzazione per l'eserci |
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Articolo 20. (Norme concernenti le attività di cava e torbiera già autorizzate)1. La revisione dei depositi cauzionali già prestati a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Regione, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale entro un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I titolari di attività di cava e torb |
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Art. 21. (Delega alle Province)1. Entro un anno dall'adozione del piano territoriale regionale delle attività di cava di cui |
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Articolo 22. (Norma transitoria)1. Il primo progetto del piano regionale territoriale dell'attività di cava è adottato |
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Allegato A (Art. 20 - Quinto comma) |
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