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Delib.G.R. Liguria 05/02/2010, n. 141

Approvazione modifiche alle "Linee guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse", di cui alla Delib. G.R. n. 141/2008.

Con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 27/03/2015, n. 431

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TESTO DEL DOCUMENTO



LA GIUNTA REGIONALE


RICHIAMATA:

- la propria deliberazione n. 141 del 15 febbraio 2008, recante: “Approvazione Linee Guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse”, ad integrazione di quelle approvate con propria deliberazione n. 1854 del 29 dicembre 2003, relative a: “Linee Guida per la progettazione e gestione sostenibile delle attività estrattive e delle discariche per rifiuti inerti”;

ATTESA la necessità di apportare alcune modifiche alle precitate Linee Guida, al fine di:

- adeguare gli indirizzi con la disciplina “Attuazione della direttiva 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE”, di cui al D.Leg.vo 30 maggio 2008, n. 117, anche a seguito di interpretazione fornita dal competente Ministero e dall’attuale giurisprudenza;

- completare il quadro di riferimento con l’inserimento della componente paesistico-ambientale;

- adeguare le stesse alla normativa di Piano di Bacino;

CONSIDERATO che, a seguito di apposita rielaborazione effettuata dalle diverse componenti rappresentate in seno alla Conferenza di Servizi di cui alla l.r. n. 21/2001, è stato predisposto lo schema delle Linee Guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse con le modifiche apportate, licenziato dalla Conferenza medesima nella seduta del 16 dicembre 2009, dove è stato disposto l’invio al Comitato Tecnico Regionale, Sezione per la VIA, per quanto di competenza;

DATO ATTO che il C.T.R., Sezione per la VIA, nella seduta del giorno 19 gennaio 2010, ha espresso parere favorevole alle modifiche apportate;

PRESO ATTO che, successivamente all’espressione del parere da parte del C.T.R., Sezione per la VIA, è stata evidenziata dal Settore Assetto del Territorio l’esigenza di eliminare dal testo delle suddette Linee Guida la possibilità di deroga alla realizzazione di tombinature nelle discariche di ardesia, in quanto le stesse risultano in contrasto con le vigenti normative dei Piani di Bacino e pertanto è necessario procedere all’eliminazione del periodo: “si ricorda … omissis … portata duecentennale”, con la frase: “con la normativa di riferimento contenuta nei Piani di Bacino”;

RITENUTO pertanto di approvare l’allegato schema di Linee Guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse con le modifiche apportate, in quanto coerente con la disciplina vigente e migliorativo sotto il profilo paesistico-ambientale, dando atto lo stesso integra i contenuti delle linee Guida approvate con la citata D.G.R. n. 1854/2003, consentendo il raggiungimento degli obiettivi già individuati nella D.G.R. n. 141/2008 di:

- favorire il corretto inserimento delle previsioni nel territorio;

- individuare i requisiti specifici di progetto per le attività estrattive e discariche connesse all’attività estrattiva di materiale ardesiaco, relativamente all’introduzione di modalità innovative per la loro conduzione e ad interventi mitigativi e compensativi;

- definire i criteri per la elaborazione della documentazione per la verifica di compatibilità ambientale;

- individuare requisiti progettuali per le attività estrattive e discariche connesse all’attività estrattiva di materiale ardesiaco coerenti con gli indirizzi di tutela del territorio e di salvaguardia idrogeologica nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3627/1923;

consentendo altresì l’individuazione per la conseguente valutazione in ordine alla salvaguardia e valorizzazione delle diverse componenti del paesaggio;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio equo e solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori, Renzo Guccinelli, dell'Assessore regionale alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Carlo Ruggeri e dell’Assessore all’Ambiente, Franco Zunino;


DELIBERA


Per i motivi in premessa:

- Di approvare le modifiche alle “Linee Guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse”, approvate con propria D.G.R. n. 141 del 15 febbraio 2008, R il cui testo facente parte integrante e sostanziale del presente atto per una più facile individuazione delle modifiche introdotte è stato predisposto in maniera tale che evidenzi sulla sinistra il vecchio testo e sulle destra le modifiche.


Premessa ed obiettivi del documento


Il corretto approccio alla conduzione dell’attività estrattiva prevede di sviluppare lo sfruttamento delle risorse in termini di sostenibilità ambientale; ciò comporta minimizzarne l’impatto, garantire funzionalità, sicurezza e produttività, nonché razionalizzare l’utilizzo di risorse naturali non rinnovabili, prevedendo, in ogni caso, il recupero delle aree oggetto di escavazione.


In linea generale, ai fini della corretta gestione del territorio, e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico, un progetto di coltivazione ambientalmente sostenibile deve prevedere interventi:

In linea generale, ai fini della corretta gestione del territorio, e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico, un progetto di coltivazione ambientalmente sostenibile e paesisticamente compatibile (come peraltro previsto dall’art. 88 delle N.d.A. del P.T.C.P.) si devono prevedere interventi:

a) concepiti e progettati traguardando la sistemazione finale dei luoghi, attraverso l’individuazione di modalità di coltivazione che consentano la creazione di morfologie integrabili nel contesto, con riferimento sia alle aree estrattive che alle opere connesse (viabilità, discariche di servizio), e che comunque minimizzino, giustificandolo, il ricorso a tali opere accessorie;

a) concepiti e progettati traguardando la sistemazione finale dei luoghi, attraverso l’individuazione di modalità di coltivazione che consentano la creazione di morfologie integrabili nel contesto, volti anche alla minimizzazione delle alterazioni delle peculiarità dell’ambito paesistico di riferimento, sia sotto il profilo percettivo che funzionale, relativamente alle aree estrattive ed alle opere connesse (viabilità, discariche di servizio, fabbricati di servizio, impianti), attraverso una corretta scelta delle tipologie costruttive e dei materiali e che comunque minimizzino, giustificandolo, il ricorso a tali opere accessorie;

b) progettati in modo da non compromettere la stabilità dei versanti senza ricorrere per quanto possibile, in maniera diffusa, a opere di contenimento degli stessi, quali chiodature, reti, ecc.;


c) progettati prescindendo da eventuali vincoli derivanti dalla proprietà delle aree allo scopo di ottimizzare le condizioni di stabilità generale e, per quanto possibile, senza ricorrere a strutture artificiali di contenimento di difficile mantenimento nel tempo e reinserimento ambientale;


d) progettati, ed eseguiti, con modalità tali da limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo e da consentire la ritenzione temporanea delle acque attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio. Deve essere inoltre garantito il mantenimento in efficienza della rete scolante generale e della viabilità interessata (poderale, interpoderale, forestale, sentieri, mulattiere e le carrarecce), che a tal fine deve essere dotata di cunette taglia acqua e di altre opere simili; le modalità per il mantenimento in efficienza della rete infrastrutturale pubblica devono essere concordate con l’Amministrazione competente;


e) che garantiscano un corretto inserimento nel territorio anche mediante l’utilizzo di opere di ingegneria naturalistica per la sistemazione dei versanti e dei riempimenti, e per la rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d’acqua, così come previsto al comma 5 dell’Art.11 bis delle Norme di attuazione del Piano territoriale regionale per le attività di cava;


f) che favoriscano il recupero qualitativo dei territori boscati e delle zone arbustive e prative mediante l’introduzione di specie autoctone, nel rispetto delle previsioni dei “Piani di assestamento e utilizzazione del patrimonio silvo - pastorale” di cui all’art.19 della l.r. n.4/99, se vigenti, ovvero, nel caso in cui tali piani non esistano, nel rispetto delle indicazioni di cui al PTCP, assetto vegetazionale;


g) che garantiscano il minimo impatto sulla naturalità delle aree Rete Natura 2000 e massimizzino il recupero della naturalità nel caso di cave ubicate in tali siti o in prossimità;


h) che siano coerenti con la normativa vigente per quanto riguarda le distanze di rispetto (infrastrutture energetiche, viarie, etc.).


i) che prevedano la riduzione del consumo di risorse accessorie (es. acqua) e della produzione di residui e scarti di lavorazione, attraverso la modernizzazione impiantistica, l’ottimizzazione gestionale, dando priorità al riutilizzo e recupero dei materiali.

j) organizzati secondo una consequenzialità e contestualizzazione delle fasi attuative dello sfruttamento rispetto a quelle del recupero;

Al fine di migliorare l’inserimento paesistico ed ambientale delle attività di cava e delle opere connesse e di facilitarne la sistemazione finale, in attuazione del Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava, nell’ambito dell’attività istruttoria della Conferenza dei Servizi di cui alla LR 21/01 si è ritenuto quindi di individuare i requisiti prestazionali che i Progetti di cava devono contenere, anche tramite l’introduzione di modalità migliorative per la conduzione della coltivazione e della sistemazione ambientale; ciò secondo criteri di qualità che permettono di rispettare i vincoli ambientali e di sicurezza imposti dalle normative, con particolare riferimento ai problemi connessi alla conservazione della stabilità degli scavi e alla difesa delle risorse idriche.

Al fine di migliorare l’inserimento paesistico ed ambientale delle attività di cava e delle opere connesse e di facilitarne la sistemazione finale, in attuazione del Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava, nell’ambito dell’attività istruttoria della Conferenza dei Servizi di cui alla LR 21/01 si è ritenuto quindi di individuare i requisiti prestazionali che i Progetti di cava devono contenere, anche tramite l’introduzione di modalità migliorative per la conduzione della coltivazione e della sistemazione ambientale; ciò secondo criteri di qualità che permettono di rispettare i vincoli ambientali e di sicurezza imposti dalle normative, con particolare riferimento ai problemi connessi alla conservazione della stabilità degli scavi, alla difesa delle risorse idriche e dei valori paesistici.

Si precisa inoltre che i criteri tecnici e gli indirizzi di seguito illustrati sono coerenti ed integrano i contenuti della DGR 1854 del 29/12/2003 “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle attività estrattive e delle discariche per rifiuti inerti”, redatte ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 38 del 30 dicembre 1998 “Disciplina della Valutazione di Impatto ambientale” per gli aspetti inerenti le attività di cava a cielo aperto ed in sotterraneo, nonché le discariche connesse. Ferme restando le Norme Tecniche per la VIA e lo screening di cui alla DGR n. 1415/1999 e ss.mm.ii., nella Parte II del presente documento sono richiamati i contenuti della documentazione per lo sviluppo delle procedure di VIA relative a tali specifiche tipologie di intervento.


È evidente, sulla base di quanto sopra esposto, che attraverso le “Linee guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto ed in sotterraneo e opere connesse” si vogliono definire in maniera univoca dei requisiti specifici di progetto, e delineare obiettivi di qualità atti a garantire una conduzione dell’attività in termini di sostenibilità ambientale, anche al fine di rendere più agevole l’attività istruttoria condotta dai competenti uffici regionali.


Attraverso l’applicazione delle Linee Guida si auspica di giungere all’integrazione nella progettazione “ordinaria” di quegli elementi di analisi ad oggi considerati propri delle procedure di valutazione di impatto ambientale, ma che si ritiene siano sempre necessari per interventi, come quelli dei progetti di cava, che interessano risorse naturali non rinnovabili e, nel contempo, strategiche per lo sviluppo socio-economico della collettività. Ciò partendo dalla considerazione che una progettazione di qualità, che considera preventivamente gli effetti attesi dalle attività di cava in termini di tutela ambientale, come quella a cui il presente documento vuole traguardare, garantisce maggiore produttività e l’ottimizzazione dello sfruttamento della risorsa.


È inoltre importante che le attività di cava vengano sviluppate con modalità che consentano l’integrazione territoriale delle stesse al fine di rendere più agevole il recupero finale ed il riutilizzo delle aree al termine della coltivazione, nonché di contenere gli impatti connessi al ciclo produttivo, e di conseguire una migliore “accettabilità” della stessa.


A titolo esemplificativo si riporta il caso della cava Martinetto di Toirano, la cui sistemazione finale è stata pesantemente condizionata sia dalle modalità di estrazione, intrapresa prima dell’introduzione dell’obbligo di legge del progetto di coltivazione, sia dalla morfologia dei luoghi.


La sistemazione finale, eseguita in maniera ottimale sotto il profilo dell’arte mineraria e della messa in sicurezza del fronte, non raggiunge però l’obiettivo di un corretto inserimento ambientale.


Il presente documento è strutturato in due parti: la prima definisce i criteri generali di carattere vincolante per la progettazione, la seconda, articolata in appendici tecniche aggiornabili nel tempo, esplicita i contenuti qualitativi delle relazioni specialistiche del progetto di cava. La seconda parte del documento delle Linee Guida presenta pertanto un carattere “modulare” che può essere integrato da successivi documenti di indirizzo di tipo specialistico.


PARTE I - Criteri generali N1


PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE


Il Progetto di coltivazione e Recupero Ambientale individua i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e degli indirizzi normativi e contiene gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e nulla osta.


Il Progetto di Coltivazione e Recupero Ambientale persegue la finalità di ottenere un sicuro approvvigionamento di materia prima garantendo non solo la coltivazione ma, contemporaneamente, anche il recupero ambientale del polo estrattivo; ciò attraverso l’analisi delle diverse componenti tecniche specialistiche che concorrono alla definizione dello stesso. Le elaborazioni devono essere pertanto tra loro integrate e coordinate nell’ambito di un processo analitico che, partendo da una caratterizzazione di tipo multidisciplinare del sito, giunge, in relazione alle finalità del progetto di cava, a definire le risposte progettuali attraverso modalità operative ed interventi.


In via prioritaria il progetto di coltivazione di una cava deve essere fondato su un'analisi che quantifichi la potenza del giacimento che si intende sfruttare, ed indichi gli aspetti legati alle caratteristiche geominerarie dei materiali, le condizioni di stabilità dell'area e le caratteristiche litotecniche e geomeccaniche.


Per quanto concerne i requisiti prestazionali di progetto, anche ai fini della mitigazione dell’impatto ambientale, si precisa che la progettazione di una cava deve essere affrontata, avuto riguardo anche alle esigenze di funzionalità, sicurezza e produttività dell’attività, traguardando la sistemazione finale della stessa. Deve esserne pertanto prevista la destinazione finale d’uso che deve essere compatibile e coerente con l’intorno paesaggistico, ambientale e urbanistico.


Il progetto pertanto deve essere redatto tenendo conto dei seguenti principi:


1. l'attività di cava e le opere connesse (viabilità, discarica di servizio e manufatti) devono inserirsi nell'ambiente naturale in modo che le modifiche apportate si raccordino in modo armonico con le morfologie caratteristiche dell'ambito interessato e/o nell'ambiente antropizzato in modo che la realizzazione degli interventi non pregiudichi in maniera irreversibile le strutture insediative esistenti (ad es. sistema dei percorsi);


2. il recupero non deve limitarsi alla sola messa in sicurezza dei fronti, degli accumuli di materiali, degli imbocchi e delle piste ed alla previsione di dismissione degli impianti, ma anche proporre utili elementi di valorizzazione territoriale in coerenza con gli indirizzi di pianificazione.


3. il recupero ambientale deve rappresentare durante l'attività estrattiva una finalità complementare a quella dell'escavazione, per cui la progettazione dovrà prevedere che i lavori di recupero siano realizzati contestualmente con la coltivazione e non relegati come atto conclusivo dello sfruttamento;


4. la destinazione finale del sito deve prevedere una configurazione tale da inserirsi adeguatamente nel contesto paesistico, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica vigenti. In linea generale, e con particolare riguardo nei casi in cui la cava è inserita in aree Rete Natura 2000 o in aree idonee a costituire un collegamento ecologico-funzionale tra i siti, la destinazione finale deve prioritariamente traguardare il recupero naturalistico in armonia con la vocazione del territorio circostante.


Nel Programma di coltivazione possono essere previste diverse soluzioni per il recupero del sito al termine dell’attività di coltivazione, sostanzialmente riconducibili a:


- Rimodellamento dei versanti, anche mediante riempimento, tendendo ove possibile alla ricostituzione della morfologia originaria. In questo caso, nel Progetto di cava, devono essere esplicitate le quantità e le tipologie dei materiali da utilizzare nonché le modalità di realizzazione delle opere e di collocazione dei materiali, sulla base delle loro caratteristiche geotecniche e fisicochimiche.


In particolare, il ripristino ambientale dovrà essere conseguito utilizzando i materiali di seguito indicati, fatte salve eventuali prescrizioni limitative in sede di autorizzazione o di Valutazione d’Impatto Ambientale:


A. rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 117/2008;


B. materiali da scavo sottoposti a regime di sottoprodotti di cui all’art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;


C. rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non: [170101] cemento - [170102] mattoni - [170103] mattonelle e ceramiche - [170107] miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce [170106] - [170904] Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci [170901] [170902] [170903];


D. rifiuti di rocce provenienti da cave autorizzate: [010408] scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce [010407] - [010413] rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce [010407];


E. pietrisco tolto d’opera: [170508] pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce [170507];


F. terre e rocce da scavo: [170504] rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, diversi da quelli di cui alla voce [170503];


a condizione che:


a) i rifiuti e i materiali da scavo siano compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche delle aree da recuperare;


b) i rifiuti rispettino le norme tecniche e le condizioni previste dal D.M. 5 febbraio 1998 per la singola tipologia di rifiuto impiegato e, in particolare, rientrino nelle quantità massime consentite e in subordine all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3;


c) il contenuto dei contaminanti dei rifiuti e dei materiali da scavo sia conforme alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella A dell’all. 5 alla parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ovvero, conforme alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella B dell’all. 5 alla parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nel caso in cui la previsione dello strumento urbanistico per il sito sia di tipo industriale;


d) il contenuto dei metalli e semimetalli nei materiali da scavo, pur eccedendo le concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica destinazione d’uso, sia risultato geologicamente ed idrogeologicamente compatibile con le condizioni di fondo naturale del sito estrattivo;


e) le attività di recupero perseguano le finalità delle presenti Linee Guida e comunque nel pieno rispetto delle previsioni di cui all’art. 10 del D Lgs. n. 117/2008.


La copertura finale dovrà essere comunque costituita da terreno vegetale anche condizionato con compost di qualità.


I caratteri dei materiali da porre in opera si misurano quantitativamente attraverso verifiche standard da eseguirsi in cantiere per accertarne l’idoneità.


I materiali utilizzati per la ricomposizione ambientale devono essere indicati e quantificati a progetto e devono garantire comunque:


1. compatibilità con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche delle aree da recuperare;


2. conformità del contenuto di inquinanti a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d’uso del sito;


3. stabilità di comportamento: il materiale deve dimostrare una scarsa sensibilità all’acqua, ai cicli di imbibizione ed essiccamento. Ciò si ottiene garantendo basse percentuali di materiale fino e comunque una scarsa sensibilità del fino all’acqua rispetto a fenomeni di plasticità e compressibilità;


4. elevata resistenza di attrito interno: lo scheletro litico deve assicurare un efficace incastro tra i grani grossi. Ciò si ottiene adottando un buon assortimento granulometrico, una adeguata spigolosità dei grani e un elevato addensamento dei grani stessi;


5. assenza di cedimenti per carichi ripetuti: l’assenza di cedimenti è garantita da una adeguata posa in opera tesa, attraverso un opportuno costipamento, a realizz

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